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Approvo

Modificata la normativa sui rifiuti con riferimento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti

La modifica è riferita ad una norma di carattere finanziario riguardante un fondo regionale destinato a favorire la minore produzione di rifiuti

Con la legge regionale del Veneto 23/02/2016, n. 7 (legge di stabilita 2016), sono stati abrogati tre commi dell’articolo 46 della legge regionale 21/01/2000, n. 3 (norme in materia di gestione dei rifiuti), e contestualmente è stato riscritto il comma 3 del medesimo articolo.

Nella sostanza è stato stabilito che il gettito derivante dall’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi, affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

Di seguito vengono riportati gli articoli 46 e 47 della legge regionale del veneto 21/01/2000, n. 3

 

Articolo 46

Norma finanziaria

1. Il gettito del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi è iscritto nell’apposito capitolo dell’entrata del bilancio regionale n. 196 “Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi”.

2. omissis

3. Il gettito derivante dall’applicazione del tributo affluisce in un apposito fondo della regione destinato a favorire la minore produzione di rifiuti, le attività di recupero di materie prime e di energia, con priorità per i soggetti che realizzano sistemi di smaltimento alternativi alle discariche, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate, per l’avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l’ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette.

4. omissis

5. omissis

 

Articolo 47

Modalità di impiego del fondo regionale

1. Il fondo regionale di cui all’articolo 46, comma 3, è impiegato per la concessione di contributi a soggetti pubblici e privati, oltre che per interventi d’iniziativa della Regione, nell’ambito delle destinazioni di cui all’articolo 3, comma 27, della legge n. 549/1995.

2. Il fondo è impiegato, in particolare, per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

a) costruzione di impianti per il recupero, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, nonché di impianti afferenti il ciclo integrato delle acque;

b) realizzazione di interventi di bonifica di siti inquinati e aree degradate ivi comprese le opere di mitigazione ambientale;

c) istituzione di un fondo di rotazione per la progettazione di impianti di cui alla lettera a) e la redazione di progetti di bonifica ambientale di cui alla lettera b);

d) predisposizione e aggiornamento dei piani regionali ambientali di settore previsti dalla vigente legislazione;

e) attuazione di iniziative concernenti la raccolta differenziata dei rifiuti, ivi compresi l’acquisto di attrezzature e di mezzi di raccolta e trasporto e la realizzazione di centri di stoccaggio provvisorio, recupero e commercializzazione dei materiali recuperati;

f) individuazione e classificazione delle aree di maggior inquinamento ambientale cui riconoscere la massima priorità negli interventi di tutela ambientale;

g) istituzione e manutenzione delle aree naturali protette;

h) attivazione di adeguati servizi che consentano a chiunque l’accesso alle informazioni sullo stato dell’ambiente in ambito regionale;

i) finanziamento di pubblicazioni e di campagne promozionali, di convegni e di ogni altra manifestazione utile per la salvaguardia dell’ambiente;

l) effettuazione di iniziative di ricerca, comprese quelle a carattere sperimentale, utili ai fini della tutela dell’ambiente e del recupero, valorizzazione e sfruttamento delle materie prime, anche mediante l’istituzione di borse di studio a favore di giovani laureati in discipline riguardanti il settore ambientale per l’effettuazione di stages di formazione presso strutture pubbliche e private;

m) incentivazione delle iniziative dirette alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui all’articolo 50;

m bis) contributo per il funzionamento dell’Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto.

 

Articolo 48

Programma annuale e modalità per la concessione di contributi

1. La Giunta regionale predispone annualmente un programma che individua:

a) gli obiettivi prioritari tra quelli indicati dal precedente articolo 47, comma 2;

b) gli interventi e le iniziative che la Regione intende realizzare direttamente;

c) gli interventi e le iniziative di altri soggetti pubblici e privati che la Regione intende prioritariamente finanziare parzialmente o interamente;

d) l’ammontare delle risorse disponibili per la concessione di contributi ad altri soggetti pubblici e privati.

2. Qualora il programma di cui al comma 1 preveda la concessione dei contributi di cui al comma 1, lettera d), lo stesso comprende i bandi indicanti le categorie dei possibili beneficiari, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande, la documentazione da allegare, i criteri per la valutazione delle domande medesime e per la formulazione delle graduatorie, nonché le percentuali massime di contribuzione sulla spesa ritenuta ammissibile.

3. Il programma ed i bandi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 marzo di ogni anno, sentita la competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni dal ricevimento della proposta; trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

 

Articolo 49

Concessione e liquidazione dei contributi

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui all’articolo 48, comma 2, la Giunta regionale approva le graduatorie, individua gli interventi ammessi a contributo ed il piano di riparto, nonché indica le modalità di erogazione dei contributi. Con il medesimo provvedimento è precisata l’eventuale ulteriore documentazione da presentare a cura dei soggetti beneficiari.

2. Qualora il beneficiario non provveda all’invio della prescritta documentazione entro i termini per la presentazione della domanda di cui all’articolo 48, comma 2, ovvero nel termine prescritto per l’inizio dell’attività o dei lavori, la revoca del contributo è disposta entro sessanta giorni dal dirigente responsabile della struttura regionale competente.

3. I fondi resisi disponibili a seguito di eventuali riduzioni del contributo dovute alla minore entità della spesa sostenuta dal beneficiario ed alle revoche di cui al comma 2, sono impegnati dalla Giunta regionale, all’interno dell’esercizio di assunzione dell’impegno di spesa, per la concessione di contributi ad altri soggetti aventi diritto sulla base delle graduatorie approvate.

  • Data inserimento: 12.03.16