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Notizie Ambiente in breve (Sistri, Mud, rifiuti)

Avvio del Sistri: prorogato al 31/05/2011

Avvio del Sistri:

prorogato al 31/05/2011. In questa fase sussiste l’obbligo di gestione del registro dei rifiuti tradizionale e, se possibile, anche di quello cronologico (Sistri). Non è opportuno l’utilizzo del solo registro cronologico, in quanto non è ancora bene definita l’Area movimentazione (fase dello smaltimento = scarico) e inoltre i gestori dei rifiuti non sono ancora pronti

 

Mud con i dati del 2010:

si compila entro il 30/04/11.

Ancora non è chiaro come si fa.

 

Mud con i dati dal 01/01/11 al 31/05/11

(data di avvio del Sistri):

si fa entro il 31/12/2011.

 

Contributo annuale Sistri:

si può ormai considerare certa la proroga al 30/04/2011, del pagamento del contributo annuale Sistri. Lo stesso sito ufficiale del Sistri ha pubblicato quanto segue:“Si informa che è in fase di registrazione finale e di successiva pubblicazione sulla G.U. il Testo Unico dei decreti ministeriali che hanno disciplinato il SISTRI. Il provvedimento stabilisce lo slittamento del termine relativo al pagamento dei contributi dal 31 gennaio al 30 aprile p.v.”

In questa fase, Confartigianato sta facendo pressione per ottenere di non fare pagare il contributo nel 2011, mantenendo valido quello del 2010, visto che il Sistri, al di la di quanto dichiarano i vari decreti, di fatto, non è mai stato operativo (certamente non nel 2010). Vedremo se verrà accolta la proposta.

 

Trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi

dal 01/06/2010:

o l’azienda che trasporta i propri rifiuti  aderisce al Sistri, o tiene, per tale fase, un registro di carico e scarico. La normativa ha reso obbligatorio questo adempimento a partire dal 25 dicembre 2010. Tale obbligo è stato prorogato al 31/05/2011

 

Trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi:

le aziende che si sono iscritte entro il 14/04/2008, all’Albo dei Gestori ambientali (nell’apposita sezione), devono, entro un anno (dal 25/12/2010), aggiornare le proprie iscrizioni con i nuovi dati obbligatori

 

Trasporto dei propri rifiuti speciali non pericolosi:

l’azienda può effettuare il trasporto dei propri rifiuti ( a partire dal 01/06/2011), senza formulario, solo alle seguenti condizioni che devono sussistere contemporaneamente:

a)           il trasporto sia occasionale e saltuario, ovvero per non più di quattro volte l’anno;

b)           i singoli quattro trasporti non devono superare il quantitativo di 30 kg;

c)            in un anno il trasporto massimo consentito (dei quattro viaggi), non deve superare il quantitativo di 100 kg.

Si ritiene comunque che difficilmente gli impianti privati accetteranno tali rifiuti senza formulario.

 

  • Data inserimento: 29.03.11