PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151
A partire dal 1° gennaio 2008, , i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti, riciclati e smaltiti rispettando regole precise.
I soggetti coinvolti nel sistema sono:
a) i PRODUTTORI di apparecchiature, ossia chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata:
1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio MARCHIO
2. rivende con il proprio MARCHIO apparecchiature prodotti da altri fornitori
3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendite a distanza (via internet)
4. chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione
b) i DISTRIBUTORI, cioè i soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce un’apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore
c) i COMUNI
d) gli IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO.
Con la pubblicazione del decreto 25 settembre 2007, n° 185, che istituisce il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento del sistema RAEE, e del decreto 25 settembre 2007, che istituisce il Comitato di Vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, il meccanismo si è attivato, permettendo ai produttori di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 151/05.
Definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica
Sono “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’Allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.
Allegato 1A |
1. Grandi elettrodomestici |
2. Piccoli elettrodomestici |
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni |
4. Apparecchiature di consumo |
5. Apparecchiature di illuminazione |
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni) |
7. Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero |
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati) |
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo |
10. Distributori automatici |
Nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche l’energia elettrica è necessaria (non accessoria) allo svolgimento della normale funzione.
Definizione di rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica
Il rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica (RAEE) è l’apparecchiatura considerata rifiuto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 (… di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi).
Il rifiuto è considerato proveniente da nuclei domestici se è originato dai nuclei domestici o da attività commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo ed analoghi a quelli domestici, per natura e quantità.
Il rifiuto è considerato professionale, se prodotto da attività amministrative ed economiche, diversi da quelli dei nuclei domestici.
Sistema di raccolta dei RAEE
I RAEE provenienti dal nuclei domestici sono indirizzati presso centri di raccolta comunali e presso distributori, in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
I RAEE di tipo professionale sono consegnati presso punti allestiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome (sistemi collettivi).
Esclusioni
Sono escluse le apparecchiature, in cui l’energia elettrica garantisce funzioni di supporto o di controllo (es. orsacchiotto con batterie).
Sono inoltre escluse le apparecchiature che siano parti di altre apparecchiature che non ricadono nell’Allegato 1A e gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.