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Approvo

PRODUTTORI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Introduzione

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

decreto legislativo 25 luglio 2005 n. 151

 

A partire dal 1° gennaio 2008, , i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolti, riciclati e smaltiti rispettando regole precise.

I soggetti coinvolti nel sistema sono:

a)       i PRODUTTORI di apparecchiature, ossia chiunque, a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata:

1. fabbrica e vende apparecchiature elettriche ed elettroniche recanti il proprio MARCHIO

2. rivende con il proprio MARCHIO apparecchiature prodotti da altri fornitori

3. importa o immette per primo, nel territorio nazionale, apparecchiature elettriche ed elettroniche nell’ambito di un’attività professionale e ne opera la commercializzazione, anche mediante vendite a distanza (via internet)

4. chi produce apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate esclusivamente all’esportazione

b)       i DISTRIBUTORI, cioè i soggetti iscritti nel registro delle imprese che, nell’ambito di un’attività commerciale, fornisce un’apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore

c)       i COMUNI

d)       gli IMPIANTI DI TRATTAMENTO E RECUPERO.

 

Con la pubblicazione del decreto 25 settembre 2007, n° 185, che istituisce il Registro Nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento del sistema RAEE, e del decreto 25 settembre 2007, che istituisce il Comitato di Vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE, il meccanismo si è attivato, permettendo ai produttori di adempiere agli obblighi previsti dal D.Lgs. 151/05.

 

Definizione di apparecchiatura elettrica ed elettronica

 

Sono “le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui all’Allegato 1A e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua”.

Allegato 1A

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo

5. Apparecchiature di illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

7. Giocattoli ed apparecchiature per lo sport e per il tempo libero

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

10. Distributori automatici

 

 Nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche l’energia elettrica è necessaria (non accessoria) allo svolgimento della normale funzione.

 

Definizione di rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica

 

Il rifiuto di apparecchiatura elettrica ed elettronica (RAEE) è l’apparecchiatura considerata rifiuto, ai sensi dell’art. 183 del D.Lgs. 152/06 (… di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi).

Il rifiuto è considerato proveniente da nuclei domestici se è originato dai nuclei domestici o da attività commerciali, industriali, istituzionali e di altro tipo ed analoghi a quelli domestici, per natura e quantità.

Il rifiuto è considerato professionale, se prodotto da attività amministrative ed economiche, diversi da quelli dei nuclei domestici.

 

 

Sistema di raccolta dei RAEE

 

I RAEE provenienti dal nuclei domestici sono indirizzati presso centri di raccolta comunali e presso distributori, in caso di acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

I RAEE di tipo professionale sono consegnati presso punti allestiti dai produttori o da terzi che agiscono in loro nome (sistemi collettivi).

 

Esclusioni

 

Sono escluse le apparecchiature, in cui l’energia elettrica garantisce funzioni di supporto o di controllo (es. orsacchiotto con batterie).

Sono inoltre escluse le apparecchiature che siano parti di altre apparecchiature che non ricadono nell’Allegato 1A e gli utensili industriali fissi di grandi dimensioni.

  • Data inserimento: 15.02.13