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Approvo

Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico

Con decreto ministeriale è stata disciplinata l’attività per i controlli della documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12/02/2014, n. 35, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31/01/2014: “Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 03/03/2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a.”

Il decreto legislativo n. 28 del 03/03/2011, ha reso attuativa la Direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Nello stesso decreto legislativo, l’articolo 42 è dedicato ai controlli e alle sanzioni in materia di incentivi (in fondo si riporta il testo dell’articolo).

Con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 31/01/2014, vengono disciplinate le attività inerenti i controlli della documentazione e sugli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali è presentata istanza di accesso o richiesta di incentivo, ovvero che percepiscono incentivi la cui erogazione è di competenza del GSE.

I controlli sono effettuati e disposti dal GSE e sono volti alla verifica della sussistenza o della permanenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e dei presupposti per il riconoscimento o il mantenimento degli incentivi.

I controlli sono svolti dal GSE, anche avvalendosi del supporto tecnico di soggetti terzi dotati di idonee competenze specialistiche, ovvero affidati alle società da esso controllate.

I controlli previsti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 31/01/2014 non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alla discipline di riferimento, sono attribuiti a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne responsabili.

 

Definizioni

a) Autorità: Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico istituita con legge 14/11/1995, n. 481

b) Controllo su impianto: Attività di accertamento e riscontro, anche mediante sopraluogo, volta alla verifica della sussistenza ovvero della permanenza dei presupposti per l'erogazione degli incentivi, con particolare riguardo alla fonte utilizzata, all'entrata in esercizio, alla conformità ed   al corretto funzionamento di componenti, apparecchiature, opere connesse e altre infrastrutture degli impianti e alla veridicità delle informazioni contenute in atti, documenti, attestazioni,  comunicazioni e dichiarazioni forniti dal titolare dell'impianto;

c) Gestore di rete: soggetto concessionario del servizio di distribuzione o di trasmissione di energia elettrica;

d) GSE: è il Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a.;

e) Incentivo: strumento, regime, meccanismo di sostegno o beneficio, di competenza del GSE, volto a sostenere e promuovere la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ivi inclusi lo scambio sul posto e il ritiro dedicato;

f) Prescrizioni: misure di regolarizzazione stabilite dal GSE all'esito del controllo, cui il titolare dell'impianto si conforma;

g) Soggetto preposto al controllo: soggetto incaricato dal GSE ovvero dagli enti da questo controllati, a svolgere l'attività di controllo sugli impianti e a trasmettere le relative risultanze al GSE per l'adozione del provvedimento finale;

h) Sopralluogo: attività di controllo, con indagine anche di tipo documentale, svolta presso  l'impianto di produzione e sulle relative infrastrutture;

i) Titolare dell'impianto: persona fisica o giuridica beneficiaria degli incentivi;

j) Violazioni rilevanti: violazioni sulla scorta delle quali è disposto il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché il recupero delle somme già erogate.

 

Supporto dei gestori di rete

I gestori di rete forniscono supporto operativo al GSEattraverso lo svolgimento delle seguenti attività:

a) con riferimento agli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW, assumono la responsabilità del servizio di misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, ivi incluso il

servizio di raccolta, validazione e registrazione, nonché, qualora necessario, di trasmissione delle misure al GSE;

b) ai fini dello svolgimento dell'attività di cui alla lettera a), verificano la tele-leggibilità dei contatori installati presso gli impianti incentivati con potenza nominale maggiore di 20 kW;

c) in esito alle verifiche di cui alla lettera b), individuano i casi in cui è necessario provvedere alla sostituzione dei contatori tradizionali con contatori tele-leggibili.

 

Norme generali sui controlli mediante sopralluogo

L'attività di controllo mediante sopralluogo si svolge nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti degli operatori interessati e in contraddittorio con il titolare dell'impianto o suo delegato.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata (PEC).  La comunicazione che deve pervenire al titolare dell'impianto nei sette giorni antecedenti alla data in cui deve svolgersi il controllo, indica il luogo, la data, l'ora, il nominativo dell'incaricato del controllo e reca l'invito al titolare dell'impianto a presenziare e collaborare  alle  relative  attività, anche tramite suo delegato. La comunicazione indica, altresì, la documentazione da rendere disponibile per l'espletamento delle attività di controllo.

Il produttore adotta tutte le precauzioni affinché l'attività di sopralluogo si svolga nel rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A garanzia della partecipazione degli interessati al procedimento, nel caso di controlli senza preavviso, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990 sono comunicate  senza indugio dopo lo svolgimento delle operazioni di controllo.

 

Modalità operative per i controlli mediante sopralluogo

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo,il preposto al controllo, munito di  documentazione idonea aconsentirne il riconoscimento, potrà richiedere ed acquisire atti,documenti, schemi tecnici di impianto, registri ed ogni altrainformazione ritenuta utile nonché  effettuare rilievi fotograficistrettamente connessi alle esigenze di controllo.

Nel corso del sopralluogo, il preposto al controllo redige un processo verbale contenente  l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni

acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal titolare dell'impianto o dal suo delegato.

Il verbale, sottoscritto dall'incaricato del controllo e dal titolare dell'impianto o dal suo delegato,   è immediatamente trasmesso al GSE. Copia del verbale è rilasciata al titolare dell'impianto o al  suo delegato. Nel caso in cui il titolare dell'impianto o il suo delegato si rifiutino di sottoscrivere il

verbale, l'incaricato del controllo ne da' atto nel verbale, procedendo alla trasmissione dello stesso verbale al GSE.

Il titolare dell'impianto ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti, che il GSE ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo. Dell'eventuale mancato

accoglimento di tali osservazioni il GSE da' ragione nella motivazione dell'atto finale.

 

Oggetto del controllo mediante sopralluogo

Il controllo mediante sopralluogo presso l'impianto ha ad oggetto:

a) le caratteristiche tecniche delle opere, dei macchinari e delle apparecchiature installate;

b) la configurazione impiantistica e il processo di produzione di energia elettrica;

c) la strumentazione di misura dell'energia elettrica e degli altri vettori energetici pertinenti, in ingresso e in uscita dall'impianto per verificare l'assenza di manomissioni e la sua integrità, nonché  il relativo programma di taratura;

d) le misure e contabilizzazioni dell'energia necessarie per definire correttamente l'energia incentivabile.

Nell'ambito del controllo con sopralluogo il preposto al controllo può richiedere al titolare di esaminare la documentazione tenuta presso l'impianto.

Il GSE pubblica sul sito l'elenco dei documenti che devono essere tenuti presso il sito di impianto. L'elenco, differenziato per potenza, tipologia di impianto e  meccanismo di incentivazione, è predisposto secondo criteri di semplificazione e proporzionalità e non può avere ad oggetto documenti ulteriori rispetto a quelli cui fa riferimento l'istanza di incentivazione, ferma restando   la documentazione sui combustibili in ingresso all'impianto.

 

Conclusione del procedimento di controllo mediante sopralluogo

Il GSE stabilisce il termine di conclusione del procedimento di controllo mediante sopralluogo. 

Il procedimento di controllo mediante sopralluogo si conclude con l'adozione di un atto espresso  e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo, delle ragioni giuridiche su cui  si fonda e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.  L'atto finale individua la violazione e le conseguenti determinazioni. In caso contrario, il GSE dichiara la conformità  dell'impianto ai fini dell'erogazione degli incentivi e, ove ritenuto opportuno, impartisce eventuali prescrizioni.

Il GSE comunica tempestivamente l'atto finale al titolare dell'impianto.

 

Violazioni rilevanti

Il GSE dispone il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate le violazioni rilevanti di cui all'allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31/01/2014. Al di fuori delle ipotesi espressamente previste dall'allegato 1,  qualora il GSE rilevi violazioni, elusioni o inadempimenti cui consegua l'indebito accesso agli incentivi, dispone comunque il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi nonché l'integrale recupero delle somme eventualmente già erogate.

Fatti salvi i casi in cui la violazione abbia comportato l'elusione dei meccanismi di asta e registri,  nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, proporzionalità e ragionevolezza, le violazioni di cui all'allegato 1, che riguardano impianti con potenza nominale fino a 20 kW e che comportano variazioni  inferiori al 10% dell'importo degli incentivi annualmente percepiti dal titolare, non comportano la decadenza dagli incentivi, fermo restando il recupero delle somme indebitamente percepite.

Il GSE, qualora riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione  degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile,  recuperando le sole somme indebitamente erogate.

 

ALLEGATO I

ELENCO DELLE VIOLAZIONI RILEVANTI

a

Presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in  relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica dell’ammissibilità agli incentivi

b

Violazione del termine per la presentazione dell'istanza di incentivazione e, nel caso in cui  sia determinante ai fini dell'accesso degli incentivi, la violazione del termine per l'entrata in esercizio

c

Inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo

d

Indisponibilità della documentazione da tenere presso l'impianto ai sensi dell'art. 9, comma 3, nel caso in cui se ne sia già accertata l'assenza nell'ambito di una precedente attività di controllo

e

Comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del preposto al controllo o del gestore di rete, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione

f

Manomissione degli strumenti di misura dell'energia incentivata

g

Alterazione della configurazione impiantistica, non comunicata al GSE, finalizzata ad ottenere un incremento dell'energia incentivata

h

Interventi di rifacimento e potenziamento realizzati in difformità dalle norme di riferimento ovvero da quanto dichiarato in fase di qualifica o di richiesta dell'incentivo

i

Inefficacia del titolo autorizzativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto

j

Insussistenza dei requisiti per la qualificazione dell'impianto, per l'accesso agli incentivi ovvero autorizzativi

k

Utilizzo di combustibili fossili di due punti percentuali oltre la soglia consentita, non previamente comunicato al GSE

l

Utilizzo di combustibili rinnovabili in difformità dal titolo autorizzativo o dalla documentazione presentata in sede di qualifica ovvero di istanza di incentivazione

m

Mancata trasmissione al GSE della certificazione di fine lavori dell'impianto nei termini  previsti dalla normativa di incentivazione, nel caso in cui sia determinante ai fini dell'accesso o della determinazione agli incentivi

n

Utilizzo di componenti contraffatti ovvero rubati

 

ARTICOLI DI LEGGE RICHIAMATI

Decreto legislativo 03/03/2011, n. 28 - Art. 42 – Controlli e sanzioni in materia di incentivi

1. L'erogazione di incentivi nel settore elettrico e termico, dicompetenza del GSE, è subordinata alla verifica dei dati forniti daisoggetti responsabili che presentano istanza. La verifica, che puòessere affidata anche agli enti controllati dal GSE, è effettuataattraverso il controllo della documentazione trasmessa, nonché concontrolli a campione sugli impianti. I controlli sugli impianti, peri quali i soggetti preposti dal GSE rivestono la qualifica dipubblico ufficiale, sono svolti anche senza preavviso ed hanno adoggetto la documentazione relativa all'impianto, la suaconfigurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica.

2. Restano ferme le competenze in tema di controlli e verifichespettanti alle amministrazioni statali, regionali, agli enti localinonché ai gestori di rete. Sono eseguiti dall'AGEA, con le modalitàstabilite ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma382-septies, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i controlli sullaprovenienza e tracciabilità di biomasse, biogas e bioliquidisostenibili.

3. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito deicontrolli di cui ai commi 1 e 2 siano rilevanti ai finidell'erogazione degli incentivi, il GSE dispone il rigettodell'istanza ovvero la decadenza dagli incentivi, nonché il recuperodelle somme già erogate, e trasmette all'Autorità  l'esito degliaccertamenti effettuati per l'applicazione delle sanzioni di cuiall'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995,n. 481.

4. Per le finalità di cui al comma 3, le amministrazioni e glienti pubblici, deputati ai controlli  relativi al rispetto delleautorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degliimpianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere sanzionatorioloro spettante, trasmettono  tempestivamente al GSE l'esito degliaccertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni  riscontratesiano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presentedecreto, il GSE fornisce al Ministero dello sviluppo economico glielementi per la definizione di una disciplina organica dei controlliche,  in conformità ai principi di efficienza, efficacia eproporzionalità, stabilisca:

a) le modalità con le quali i gestori di rete fornisconosupporto operativo al GSE per la verifica  degli impianti diproduzione di energia elettrica e per la certificazione delle misureelettriche necessarie al rilascio degli incentivi;

b) le procedure per lo svolgimento dei controlli sugli impiantidi competenza del GSE;

c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degliincentivi in relazione a ciascuna  fonte,  tipologia di impianto epotenza nominale;

d) le modalità con cui sono messe a disposizione delle autoritàpubbliche competenti  all'erogazione di incentivi le informazionirelative ai soggetti esclusi ai sensi dell'articolo 23, comma 3;

e) le modalità con cui il GSE trasmette all'Autorità perl'energia elettrica e il gas gli esiti delle  istruttorie ai finidell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3.

6. Entro un mese dal ricevimento degli elementi di cui al comma  5,il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, definiscela disciplina dei controlli di cui al medesimo comma 5.

7. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce lemodalità con le quali gli eventuali costi connessi alle attività dicontrollo trovano copertura a valere sulle componenti tariffariedell'energia elettrica e del gas, nonché le modalità con le qualigli importi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni sono portati a riduzione degli oneri tariffari per l'incentivazione delle fonti rinnovabili".

 

Legge 07/08/1990, n. 241 - Art. 8

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento

“1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

a) l'amministrazione competente;

b) l'oggetto del procedimento promosso;

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il  procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;

c-ter) nei procedimenti ad  iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza;

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti    particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può esser fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.”

  • Data inserimento: 25.03.14