Proroga del termine entro cui ci si può avvalere dell’autocertificazione per la valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori. Entro il 31/12/2012 o prima?
I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, non potranno più autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi, dopo che verranno emanate le procedure standardizzate. In ogni caso dal 31/12/2012, nessuno potrà più avvalersi dell’autocertificazione in sostituzione del documento di valutazione dei rischi.
In precedenza il termine entro il quale ci si poteva avvalere dell'autocertificazione in questione, era il 30/06/2012.
Si conferma quindi che devono ancora essere emanate le procedure standardizzate per l’effettuazione della valutazione dei rischi sui luoghi di lavoro, previste dalla normativa, riguardanti le aziende che occupano fino a 10 lavoratori. La recente emanazione del decreto legge 12/05/2012, n. 57, sulla sicurezza nel lavoro, precisa che “fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) (che definisce le procedure standardizzate per il documento di valutazione dei rischi), e comunque, non oltre il 31/12/2012”, da la possibilità ai datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, di autocertificare la valutazione dei rischi.
La grande maggioranza dei datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, in questi ultimi anni ha provveduto, grazie alla norma, alla valutazione dei rischi mediante l’autocertificazione.
La data del 31/12/2012 deve quindi essere considerata come termine entro il quale deve essere realizzata la valutazione dei rischi e il conseguente documento di valutazione dei rischi, venendo appunto a cessare la possibilità di avvalersi dell’autocertificazione. Ovviamente l’eventuale emanazione del decreto che definisce le procedure standardizzate, potrebbe anticipare la data di scadenza dell’autocertificazione.
Vale la pena di evidenziare che la ”proposta” della valutazione dei rischi con procedure “standardizzate”, di cui si è preso visione, non prevede procedure semplificate per le piccole imprese, ma si limita appunto a standardizzare quanto prevede la normativa. Non siamo quindi di fronte ad un processo di semplificazione, quanto invece di semplice riordino della norma .
Informazioni possono essere richiesta al settore Sicurezza della Confartigianato di Vicenza (tel. 0444/168430 – 420 -448) o tramite mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. In allegato si riporta il modulo per la richiesta dell’eventuale servizio per la predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
Di seguito si riporta la più recente formulazione dell’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008.
“I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi”
Le sanzioni
Riferimento legislativo |
Obbligo - Violazione |
Sanzione |
Dlgs 81/2008 – art. 18, comma 1, lettera o) |
Il datore di lavoro e i dirigenti devono consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del la valutazione dei rischi, anche su supporto informatico. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; |
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro |
Dlgs 81/2008 – art. 18, comma 1, lettera s) |
Il datore di lavoro e i dirigenti devono consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50 (consultazione preventiva, ricevimento documento valutazione dei rischi su sua richiesta) |
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro |
Dlgs 81/2008 – art. 18, comma 1, lettera z) prima parte |
Il datore di lavoro e i dirigenti devono aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro |
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro |
Dlgs 81/2008 – art. 29, comma 1 |
Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41 |
Il datore di lavoro è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro. Pena dell’arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa da: a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g); b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; c) per le attività disciplinate dal titolo IV (cantieri temporanei o mobili) caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. |
Dlgs 81/2008 – art. 28, comma 2, lettere b |
Il documento di valutazione dei rischi deve contenere l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati
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E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta la valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera b) |
Dlgs 81/2008 – art. 28, comma 2, lettere c |
Il documento di valutazione dei rischi deve contenere il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza |
E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta la valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera c) |
Dlgs 81/2008 – art. 28, comma 2, lettere d |
Il documento di valutazione dei rischi deve contenere l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri |
E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta la valutazione dei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera d) |
Dlgs 81/2008 – art. 28, comma 2, lettere a) primo periodo |
Il documento di valutazione dei rischi deve contenere una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa |
E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di valutazione ddei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera a) primo periodo |
Dlgs 81/2008 – art. 28, comma 2, lettere f) |
Il documento di valutazione dei rischi deve contenere l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento
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E’ punito con l’ammenda da 1.000 a 2.000 euro il datore di lavoro che adotta il documento di valutazione ddei rischi in assenza degli elementi di cui all’articolo 28, comma 2, lettera f)
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Dlgs 81/2008 – art. 29, comma 2 |
La valutazione dei rischi è realizzata previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta la valutazione dei rischi senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2
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Dlgs 81/2008 – art. 29, comma 3 |
La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di 30 giorni delle rispettive causali |
E’ punito con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro il datore di lavoro che adotta la valutazione dei rischi senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 3
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Dlgs 81/2008 – art. 29, comma 4 |
Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi |
Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 |