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Sentenza TAR Lombardia: sostituzione di generatori di calore individuali con scarico a parete
La sentenza del Tar Lombardia n. 1808/2017, pubblicata il 13 settembre scorso, risulta di estrema importanza per gli installatori.
La vicenda è stata innestata da un condomino che dovendo sostituire una caldaia installata su una canna fumaria collettiva e verificato che la stessa non è idonea, ne chiede l’adeguamento al condominio.
Il condominio però decide di non intervenire e non adegua la canna fumaria.
Il condomino, di conseguenza, si scollega dalla canna fumaria condominiale e decide di scaricare a parete con una caldaia tipo C a condensazione ed a bassa emissione di NOx.
A seguito delle contestazioni avanzate da un altro condomino che abita al piano superiore, il Comune di Gallarate emette un’ordinanza con la quale, richiamando la circolare 8/San del 1995 della Regione Lombardia che, è un “mero atto di indirizzo”, vieta al condomino lo scarico a parete e obbliga il condominio all’adeguamento della canna fumaria.
A questo punto il condomino, cui era stato vietato lo scarico a parete, si rivolge al TAR che accoglie il ricorso per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR n. 412 del 26 agosto 1993” e per “Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per motivazione illogica, carente e contraddittoria” ed emette una sentenza con cui annulla l’ordinanza del Comune e condanna il Comune stesso (per aver emesso l’ordinanza) ed il condominio (per non aver adeguato la canna fumaria e condiviso l’ordinanza del Comune) al pagamento delle spese processuali e accessorie.
In allegato la sentenza del TAR Lombardia n. 1808/2017.
- Data inserimento: 08.01.18
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- Notizia n.: 3701