Sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire attrezzature adeguate
Il datore di lavoro ha l’obbligo di dotare i suoi dipendenti di macchinari adeguati, indipendentemente dal fatto che le carenze antinfortunistiche riguardino parti della macchina non accessibili ai lavoratori.
Questa, in sostanza, l’interpretazione della Cassazione che, con sentenza del 25 marzo 2014 n. 13987, è intervenuta circa la responsabilità penale del datore di lavoro che fornisce attrezzature inadatte.
Nella specie il Tribunale di Monza, con sentenza del 4 dicembre 2012, aveva condannato l’imprenditore che aveva messo a disposizione dei suoi operai un macchinario non adeguato, a nulla rilevando la condotta imprudente del lavoratore.
L’imprenditore, impugnando la sentenza davanti alla Corte di Cassazione, aveva adottato una linea difensiva basata sul fatto che le parti del macchinario non adeguate, erano sostanzialmente inoffensive poiché si trattava di parti con cui gli operai non entravano in contatto.
Di diverso parere la Suprema Corte che ha rigettato il ricorso: il datore di lavoro ha l’obbligo (giuridico) di fornire macchinari adeguati dovendo prevenire anche le eventuali imprudenze dei lavoratori e dovendo preoccuparsi altresì di salvaguardare i terzi (per esempio, gli operai delle ditte specializzate che svolgono manutenzioni sui macchinari). Nella prospettiva adottata dalla Corte, non ha alcuna rilevanza la distinzione tra parti accessibili e parti non accessibili di un’attrezzatura.
E’ opportuno fare una riflessione su quanto sostenuto dalla giurisprudenza e dalla dottrina prevalente, secondo la quale il datore di lavoro deve proteggere il lavoratore “anche da se stesso” dovendo quindi farsi carico di prevenire i pericoli che possono insorgere anche a causa delle condotte negligenti o imprudenti dei suoi dipendenti.
Ovviamente l’imprenditore non risponderà di fronte al comportamento negligente del lavoratore se la condotta di quest’ultimo appare eccezionale e imprevedibile (comportamento abnorme).
In ogni altro caso, perché sorga la responsabilità del datore di lavoro, di fronte a comportamenti imprudenti (ma non abnormi) del lavoratore, deve sussistere la colpa del datore di lavoro: pertanto è necessario che l’infortunio sia da ricondurre alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare anche il rischio del comportamento negligente del collaboratore.
In conclusione, il datore di lavoro non potrà invocare, a sua discolpa, il comportamento imprudente del suo collaboratore, se fornisce misure di prevenzione inadeguate.
Informazioni possono essere chieste alla dott.ssa Alessandra Cargiolli del settore ambiente di Confartigianato Vicenza (tel. 0444 168357).