TARI 2 – Il Decreto Fiscale 2020 apporta modifiche importanti per Comuni e Gestori.
In primo luogo, il nuovo comma 683-bis della Legge 147/2013 introdotto con un emendamento al Decreto Fiscale 2020, consentirà ai Comuni di approvare le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Tale scadenza è prevista solo per il 2020 mentre per gli anni successivi l’intento del Legislatore sarebbe quello di sganciare il termine di approvazione delle tariffe da quello di approvazione del bilancio.
Viene inoltre sancita una deroga per i Comuni: si potranno sforare i coefficienti di produzione previsti dalle tabelle allegate al DPR 158/199 (Regolamento per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani). Tale possibilità è concessa nella misura del 50% sia in eccesso che in difetto dei valori previsti.
Come noto, la tariffa, articolata per fasce di utenza (domestiche e non domestiche), è costituita da una parte fissa ed una variabile che si riferiscono rispettivamente alle componenti essenziali del costo del servizio ed alle quantità di rifiuti raccolti e trattati.
Per le attività produttive la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base:
- di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività;
- dei metri quadri dell’azienda;
- degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al già citato DPR 158/99.
La parte variabile della tariffa, sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche, va commisurata alla quantità di rifiuti urbani prodotta da ciascuna utenza.
In assenza di una misurazione puntuale, per la parte variabile della tariffa si applicano i criteri presuntivi previsti dal succitato Dpr.158/99 ovvero vengono utilizzati i coefficienti riferiti a:
- categoria di appartenenza,
- numero di abitanti del comune in esame (maggiore o minore di 5.000)
- zona geografica (nord, centro o sud Italia).
Il metodo offre la possibilità di scegliere che coefficienti usare in un “range” stabilito dalla norma. La ripartizione dei costi fra utenze domestiche e utenze non domestiche, la determinazione dei coefficienti da applicare e la redazione del Piano Finanziario, confluiscono nell’annuale delibera di Consiglio Comunale per l’approvazione delle tariffe da attribuire ad ogni categoria.
Gli Enti stabiliscono altresì, tramite il Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti, i criteri quantitativi e qualitativi per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali provenienti dalle attività economiche .