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TARI – applicazione della quota variabile una sola volta e non per singola pertinenza - Precisazioni dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

Diffusa una circolare per fare chiarezza sulle problematiche emerse.

A seguito della nota vicenda accaduta in alcuni Comuni italiani ove la parte variabile della TARI è stata moltiplicata per il numero delle pertinenze, Il Dipartimento Finanze del Ministero dell’Economia ha ritenuto utile pubblicare la circolare 20 novembre 2017, n. 1/DF che illustra la corretta modalità applicativa della TARI, il tributo sui rifiuti.

La circolare definisce che con riferimento alle pertinenze dell’abitazione, appare corretto computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell’utenza domestica. ‘’Un diverso modus operandi da parte dei comuni – continua la nota - non troverebbe alcun supporto normativo, dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell’utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l’importo della TARI’’.

Qualora il contribuente riscontri un errato computo della parte variabile del tributo in questione può chiedere il rimborso del relativo importo in ordine alle annualità a partire dal 2014, anno in cui la TARI è entrata in vigore.

Il documento ministeriale precisa inoltre che la richiesta di rimborso che il contribuente eventualmente presenti, non necessita di particolari formalità ma dovrà contenere tutti i dati necessari ad identificare il contribuente stesso, gli importi versati, quelli di cui si richiede il rimborso nonché i dati delle pertinenze erroneamente computate

Tale istanza dovrà essere presentata al Comune o alla Società/Ente incaricata della gestione dei rifiuti (vedere l'intestazione della fattura) entro 5 anni dal giorno del versamento: da quel momento il Comune avrà 90 giorni per rispondere e comunque 180 per provvedere alla liquidazione delle somme.

 

  • Data inserimento: 27.11.17