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TARI e produzione di rifiuti urbani, scadenza del 31 maggio

Le aziende devono dichiarare al proprio comune / ente gestore se intendono utilizzare il servizio pubblico o uno smaltitore privato

 

Con riferimento agli articoli collegati (link a fondo pagina) ed al Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 che ha modificato alcune parti del vigente Testo Unico Ambientale, con il Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41 - il cosiddetto “decreto ristori” – viene specificato che il termine entro il quale le aziende devono scegliere se utilizzare o meno il servizio pubblico di asporto dei propri rifiuti divenuti urbani (gli ex assimilati) è il 31 maggio 2021.

Nello specifico, la normativa sopracitata impone alle aziende produttrici dei rifiuti rientranti nelle categorie specificate (si consideri l’allegato), di comunicare formalmente al comune o all’ente gestore del servizio la propria decisione in merito, ovvero se continuare a consegnare i propri rifiuti a soggetti privati o consegnarli al servizio pubblico.

Per comunicare la propria decisione è possibile utilizzare il modulo allegato ("modulo di scelta conferimento rifiuti").

 Si evidenzia che un’azienda potrà conferire i propri rifiuti al servizio pubblico, solo se soddisfa contemporaneamente entrambi i requisiti delle due tabelle, ovvero rientra tra attività elencate nell’Allegato L-quinques e produce i rifiuti elencati nell’allegato L-quater.

Ne consegue che tale scelta avrà riflessi sull’importo del tributo TARI in quanto, le aree di lavorazione che producono rifiuti urbani successivamente affidati ad un gestore privato, non saranno oggetto di applicazione della parte variabile del tributo in proporzione alla quantità di rifiuti (documentati) avviati al recupero.

Si precisa infine che è stata stralciata l’interpretazione che inizialmente prevedeva un vincolo quinquennale per le aziende che avessero optato per il servizio pubblico. A tale proposito è intervenuta infatti una nota dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato giudicando tale misura come limitativa della competitività delle aziende e della loro libertà di scelta sul mercato.

Per completezza d’informazione, la scadenza del 31 maggio 2021, essendo inserita in un “decreto legge”, necessita della prevista conversione entro il 22 maggio 2021

Resta inteso che di questo daremo tempestiva comunicazione.

L'Ufficio Ambiente e Certificazioni rimane a disposizione (0444/168479, 0444/168473, 0444/168471)

 

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  • Data inserimento: 05.05.21