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Terre e rocce da scavo: introdotte semplificazioni con le nuove disposizioni normative previste nel "decreto fare"

Il 21/08/2013 è entrata in vigore la  Legge n. 98 del 09/08/2013 (Supplemento Ordinario n. 63 della Gazzetta ufficiale n. 194 del 20/08/2013) di conversione del decreto legge n. 69 del 21/06/2013, il cosiddetto “Decreto Fare” in cui sono inseriti modifiche alla normativa ambientale, alcune riguardanti le terre e rocce da scavo.

L’art. 41 bis della norma succitata modifica una precedente normativa riguardante le terre e rocce da scavo, infatti viene abrogato l’art. 8 bis del decreto legge n. 43/2013 convertito, con modifiche, nella legge n. 71/2013 che aveva ripristinato l’art. 186 del D. Lgs 152/2006.

In questo momento, a seguito delle modifiche fatte, l’assetto legislativo per la gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è il seguente:

-       materiali da scavo derivanti da opere sottoposte a VIA od a AIA.: applicazione del DM 161/2012 (art. 41, comma 2 , legge n. 98 del 09/08/2013);

-       in tutti gli altri casi: applicazione dell’art. 41 bis della legge n. 98 del 09/08/2013 (non solo per cantieri inferiori a 6000 m3 , ma anche in tutti i casi che non ricadono del DM 161/2012)

 

L’art.41 bis della Legge 98/2013 prevede che le terre e rocce da scavo possano essere considerate sottoprodotti e non rifiuti solo qualora il proponente o il produttore  attesti, con autocertificazione, il rispetto delle seguenti quattro condizioni:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute ne' variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

 

L’autocertificazione dovrà essere presentata all’ARPAV territorialmente competente, come previsto al comma 2 dell’art. 41 bis succitato. Infine il produttore dovrà confermare all’ ARPAV competente, in riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo siano stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate in precedenza, come previsto dal comma 3 dell’art. 41 bis della legge n. 98/2013.

Si sottolinea  che la norma non specifica tempi per la presentazione dell’autodichiarazione all’ARPAV. 

Attualmente non è stato predisposto un fac-simile di autodichiarazione, ma la Regione  Veneto sta lavorando ad una circolare con i moduli da utilizzare.

Appena saranno disponibili ulteriori notizie, queste verranno immediatamente pubblicate in codesto sito.

Si allega testo dell’art. 41 e dell’art 41 bis della Legge n. 98.

Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti, contattare il Settore Ambiente della Confartigianato  Vicenza ai numeri di telefono:

0444/168367 risponde Rudi Cestonaro.

0444/168472 risponde Alessio Strazzari

  • Data inserimento: 13.09.13