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Trasporto Merci: rinnovo contratto collettivo nazionale di lavoro

Sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL 18 maggio 2021 e definite le nuove tabelle retributive decorrenti da gennaio 2025.

Il 6 dicembre 2024 Confartigianato Trasporti, le altre organizzazioni datoriali del settore e i sindacati di categoria Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti hanno sottoscritto l’accordo di rinnovo del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizione 18 maggio 2021, scaduto il 31 marzo 2024.

Il contratto rinnovato scadrà il 31 dicembre 2027; i sindacati si sono riservati di sciogliere entro il 27 gennaio 2025 la riserva sull’accordo di rinnovo a seguito della consultazione dei lavoratori.

Il rinnovo attuale, oltre ad affrontare la parte economica, diversamente dal precedente sottoscritto durante l’emergenza Covid, ha riguardato la revisione complessiva della parte normativa. Tra le principali novità figurano: aggiornamento delle regole e condizioni sul lavoro; contrasto all’assenteismo; ammodernamento dei profili professionali; nuove norme per il lavoro agile, la disconnessione, la sicurezza sul lavoro e il contrasto alle discriminazioni di genere; gestione degli appalti e qualificazione della filiera; e la conferma della disciplina sull’orario di lavoro e la discontinuità per il personale viaggiante.

Di seguito riepiloghiamo in sintesi gli aspetti principali dell’accordo (testo firmato in allegato).

Con riguardo alla parte economica l’accordo prevede un aumento medio a regime di 230 euro per il personale non viaggiante e di 260 euro per quello viaggiante da erogarsi in 4 rate di cui la prima decorrente dal prossimo mese di gennaio 2025. Da tale data cesserà di essere erogata l’ICE (Indennità di Copertura Economica) prevista per il periodo di vacanza contrattuale (aprile 2024 – dicembre 2024).

Inoltre, è stata prevista una nuova voce retributiva denominata EPA (Elemento Professionale d’Area) che va a comporre l’aumento complessivo unitamente all’importo sui minimi tabellari. L'EPA è a tutti gli effetti un elemento della retribuzione (con incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge compreso il TFR) e, come tale, riassorbibile negli eventuali superminimi assorbibili già concessi dalle imprese.

L’incremento retributivo verrà erogato attraverso la seguente scansione temporale:

per il personale viaggiante, 1° gennaio 2025 (90 euro minimo tabellare e 40 euro EPA), 1° gennaio 2026 (40 euro minimo tabellare), 1° gennaio 2027 (40 euro EPA), 1° giugno 2027 (10 euro minimo tabellare e 40 euro EPA);

per il personale non viaggiante, 1° gennaio 2025 (90 euro minimo tabellare e 30 euro EPA), 1° gennaio 2026 (40 euro minimo tabellare), 1° gennaio 2027 (30 euro EPA), 1° giugno 2027 (10 euro minimo tabellare e 30 euro EPA).

Le misure dell'indennità di trasferta sono aumentate di 2 euro per ogni fascia con decorrenza dal 1° gennaio 2025, ferma restando l’attuale ripartizione delle fasce orarie relative al tempo trascorso nel territorio extra urbano. L’importo aggiornato (ultimo aggiornamento risalente al 1997) è ampiamente entro il limite di esenzione previsto dal TUIR e che, conseguentemente, non ha riflessi ai fini IRPEF e INPS.

Viene esteso il campo di applicazione del contratto includendo i corrieri espresso, le imprese svolgenti attività soggette all’autorizzazione postale generale, le aziende di trasloco, di consegna e montaggio arredi e le attività di logistica al di fuori della filiera del trasporto e della movimentazione merci.

È stata aggiornata la classificazione del personale con l’inserimento di nuovi profili professionali in linea con le ulteriori attività ricomprese nell’ambito di applicazione contrattuale e l’eliminazione di quelli ormai obsoleti. A tal proposito, i principali interventi di modifica riguardano l’introduzione di figure con competenze informatiche e tecnologiche, dai responsabili (a mero titolo esemplificativo: Responsabile ICT, Responsabile informatico dell’automazione, etc.) all’operaio addetto alla risoluzione di problematiche relative ai mezzi di movimentazione e ai sistemi tecnologici. Tra i nuovi profili professionali di particolare interesse risultano altresì il c.d. Logistic engineer (responsabile della gestione del controllo del flusso delle merci e del ciclo produttivo e dell’organizzazione dei magazzini al 1° livello) nonché la figura del Mediatore culturale al fine di favorire la comprensione e la comunicazione tra individui e gruppi, spesso appartenenti a diverse culture, lingue e religioni (4° livello).

È stata inoltre accolta la richiesta delle organizzazioni artigiane di estendere la durata del preavviso in caso di dimissioni del personale viaggiante di cui ai livelli A3, B3 e C3, da 15 a 20 giorni di calendario (decorrenti da qualsiasi giorno della settimana). Per i profili D2, E2 e F2 il preavviso è confermato in 15 giorni di calendario (decorrenti da qualsiasi giorno della settimana).

Da evidenziare la riconferma piena della struttura della Sezione Artigiana la cui sfera di applicazione rimane assicurata per le imprese artigiane e le imprese di qualsiasi natura giuridica e dimensione associate alle Associazioni dell'Artigianato e, quindi, a Confartigianato Imprese.

È conservata la modalità di verifica per l'accertamento del requisito della discontinuità del personale viaggiante di cui all'articolo 11bis attraverso l’Ente Bilaterale Territoriale. Al riguardo, si ricorda che in Veneto la procedura di verifica è esperita tramite la Commissione SPRAV presso EBAV secondo quanto previsto dal CCRL di settore del 5 novembre 2018 e dall’Accordo integrativo del 25 marzo 2022.

Sempre con riguardo alla Sezione Artigiana, sono introdotte le seguenti novità normative:

  • in caso di recesso non sorretto a giusta causa di personale assunto con contratto a tempo determinato è previsto un termine di preavviso pari a 20 giorni di calendario (6 giorni per il personale operaio non viaggiante). In caso di inosservanza del preavviso il datore di lavoro può trattenere il corrispondente importo della retribuzione per i giorni di mancato preavviso;
  • con riguardo alle assunzioni part-time, rispetto a quanto disposto dall’art. 56 CCNL, si prevede la possibilità di assumere 1 dipendente con contratto di lavoro a tempo parziale con prestazione minima settimanale non inferiore a 14 ore.

In allegato il testo del rinnovo contrattuale contenente anche le tabelle retributive nazionali decorrenti da gennaio 2025.

Con separata notizia saranno pubblicate le tabelle retributive complete anche degli elementi retributivi previsti dalla contrattazione regionale di settore.

  • Data inserimento: 13.12.24