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Utilizzo dei fondi derivanti dalle sanzioni applicate per l’abbandono di rifiuti prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni

Il 50% dei proventi derivanti dalle sanzioni è destinato ai comuni in cui sono state accertate le stesse

Con il decreto del Ministero dell’ambiente 15/02/2017, sono state date disposizioni in materia di rifiuti di prodotti da fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni.

Nella sostanza, il decreto legislativo, disciplina la destinazione e l’impiego dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie che vengono irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensione quali, ad esempio, scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare.

La normativa stabilisce il divieto di abbandono in luoghi non idonei di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi e, nel contempo stabilisce che i comuni devono posizionare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. Per il mancato rispetto di questa disposizione sono previste sanzioni da 60 euro a 300 euro.

Inoltre vige il divieto di abbandono sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi, di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare. Per il mancato rispetto di questa disposizione sono previste sanzioni da 30 euro a 150 euro.

Le somme derivanti dalle sanzioni che vengono comminate, per il 50% sono destinate ai comuni cui sono state applicate. Le stesse verranno impiegate, in via prioritaria, per le attività di installazione nelle strade, nelle piazze, nelle aree a verde, nei parchi nonché nei luoghi di alta aggregazione sociale di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e, in via residuale e secondo le specifiche esigenze, per la pulizia di caditoie e di tombini facenti parte del sistema fognario nonché per le campagne di informazione su scala locale.

Nei raccoglitori che verranno posizionati, compatibilmente con le caratteristiche degli stessi, devono essere riportate informazioni sui danni all’ambiente causati dall’abbandono dei rifiuti di prodotti di fumo e le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate a chiunque viola il divieto di abbandono di tali rifiuti.

Di seguito la normativa di riferimento e in allegato il decreto del Ministero dell’ambiente 15/02/2017 per la destinazione delle somme incassate con le sanzioni applicate.

 

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 

Decreto legislativo n. 03/04/2006, n. 152 – Articolo 232-bis - Rifiuti di prodotti da fumo

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

 

Decreto legislativo n. 03/04/2006, n. 152 – Articolo 232-ter - Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

 

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 – articolo 255 - Abbandono di rifiuti

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione è aumentata fino al doppio.

1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all’articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro centocinquanta. Se l’abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all’articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.

2. Il titolare del centro di raccolta, il concessionario o il titolare della succursale della casa costruttrice che viola le disposizioni di cui all'articolo 231, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta a euro millecinquecentocinquanta.

3. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3, o non adempie all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione di quanto disposto nella ordinanza di cui all'articolo 192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3.

 

Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 - Articolo 260-ter -sanzioni amministrative pecuniarie

1. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di cui alle disposizioni della parte quarta del presente decreto sono devoluti alle province e sono destinati all’esercizio delle funzioni di controllo in materia ambientale, fatti salvi i proventi delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 261, comma 3, in relazione al divieto di cui all’articolo 226, comma 1, che sono devoluti ai comuni.

2. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell’articolo 261-bis sono versate all’entrata dei bilanci delle autorità competenti e sono destinate a potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, in particolare all’articolo 29-decies, comma 4, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti privi di autorizzazione.

2-bis. Il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi dell’articolo 255, comma 1-bis, è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 232-bis. Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è destinato ai comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis, ad apposite campagne di informazione da parte degli stessi comuni, volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenza nocive per l’ambiente derivanti dall’abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo e dei rifiuti di piccolissime dimensioni di cui all’articolo 232-ter, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano. Con provvedimento del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell’interno e con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

  • Data inserimento: 30.03.17