InformaImpresa 04 - 2014 - page 11

PREVIDENZA
3 L’Inps comunica i massimali 2014 per le
prestazioni ad integrazione e sostegno del
reddito.
L’Istat ha comunicato la variazione annuale dell’indice
dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e de-
gli impiegati.
Di conseguenza l’Inps, con la circolare n. 12 del
29/01/2014 ha reso noti i nuovi importi massimi
dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità,
indennità di disoccupazione ASpI e Mini ASpI e asse-
gno per attività socialmente utili per l’anno 2014.
Questo aggiornamento è reso necessario dal comma
27, articolo 1, legge n. 247 del 24 dicembre 2007,
il quale prevede che con effetto dal 1° gennaio di
ciascun anno i “tetti” dei trattamenti di integrazio-
ne salariale, mobilità ed indennità di disoccupazio-
ne ASPI e Mini Aspi, ovverosia gli importi mensili
massimi dei trattamenti alla retribuzione mensile
comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, siano
maggiorati nella misura del 100 per cento dell’au-
mento derivante dalla variazione annuale dell’indi-
ce Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli
operai e degli impiegati.
Trattamenti di integrazione salariale
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di inte-
grazione salariale (al lordo ed al netto della ridu-
zione prevista dall’art. 26 della legge 28 febbraio
1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cen-
to) diventano quindi:
Retribuzione
(euro)
Tetto Importo
lordo (euro)
Importo
netto (euro)
Inferiore
o uguale
a 2.098,04
Basso 969,77 913,14
Superiore
a 2.098,04 Alto 1.165,58 1.097,51
Questi importi massimi vanno incrementati, come
stabilito dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicem-
bre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20 per
cento per i trattamenti di integrazione salariale con-
cessi in favore delle imprese del settore edile e lapi-
deo per intemperie stagionali.
Retribuzione
(euro)
Tetto Importo
lordo (euro)
Importo
netto (euro)
Inferiore
o uguale
a 2.098,04
Basso 1.163,72 1.095,76
Superiore
a 2.098,04 Alto 1.398,70 1.317,02
Trattamenti di indennità di mobilità
La misura dell’indennità di mobilità è determinata,
come prevede l’art. 7, comma 1, lettera a), della leg-
ge 23 luglio 1991, n. 223, per i primi dodici mesi,
al cento per cento del trattamento straordinario di
integrazione salariale. Per questo motivo gli impor-
ti massimi dell’indennità di mobilità corrispondono,
per i primi dodici mesi, a quelli indicati sopra.
Gli importi massimi mensili da applicare alla misu-
ra iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i
primi dodici mesi, da liquidare in relazione ai licen-
ziamenti successivi al 31 dicembre 2013, nonché la
retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è
possibile attribuire il massimale più alto.
Gli importi sono indicati, rispettivamente, al lordo
ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmen-
te è pari al 5,84 per cento.
Retribuzione
(euro)
Tetto Importo
lordo (euro)
Importo
netto (euro)
Inferiore
o uguale
a 2.098,04
Basso 969,77
913,14
Superiore
a 2.098,04 Alto 1.165,58 1.097,51
Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento spe-
ciale di disoccupazione per l’edilizia (quello previsto
dall’articolo 11, commi 2 e 3, della legge 23 luglio
1991, n. 223), nonché quello di cui all’articolo 3,
comma 3, della legge 19 luglio 1994, n. 451, trova-
no applicazione gli importi indicati per le indennità
di mobilità.
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento spe-
ciale di disoccupazione per l’edilizia (quello previsto
dalla legge 6 agosto 1975, n. 427), l’importo da cor-
rispondere, è fissato per l’anno 2014, in 634,07 euro
che, al netto della riduzione del 5,84 per cento, di-
venta di 597,04 euro.
Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il cal-
colo delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-
ASpI è pari a 1.192,98 ad euro per il 2014. L’importo
massimo mensile non può in ogni caso superare per
il 2014, 1.165,58 euro.
Indennità di disoccupazione agricola
Per quanto riguarda l’indennità di disoccupazione
ordinaria agricola con requisiti normali, da liquidare
nell’anno 2014 con riferimento ai periodi di attività
svolti nel corso dell’anno 2013, gli importi massimi
sono pari a quelli indicati nella circolare n. 14 del
30 gennaio 2013 con riferimento ai trattamenti di
integrazione salariale, vale a dire 1152,90 euro per
il massimale più alto e 959,22 euro per il massima-
le più basso.
Assegno per attività socialmente utili
L’importo mensile dell’assegno spettante ai lavora-
tori che svolgono attività socialmente utili è pari, dal
1° gennaio 2014, a 578,98 euro. A tale prestazione
non si applica la riduzione di cui all’art. 26 della leg-
ge n. 41/86.
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