- Con estinzione del dante causa:
qualora nel 2013 siano state effettuate operazioni
straordinarie che abbiano comportato l’
estinzione
del dante causa
la comunicazione deve essere pre-
sentata unicamente dall’
avente causa.
Il soggetto
dante causa non deve presentare nessuna dichia-
razione o comunicazione relativa all’anno 2013.
- Senza estinzione del dante causa:
qualora l’operazione straordinaria
non abbia com-
portato l’estinzione del dante causa
, occorre verifi-
care se c’è stata (o meno) la cessione del debito o
credito IVA:
- se l’operazione ha comportato la cessione del de-
bito/credito IVA, la comunicazione deve essere
presentata dall’avente causa. Il dante causa pre-
senterà la propria comunicazione Iva relativamen-
te alle attività, eventualmente, non trasferite;
- se l’operazione non ha comportato la cessione del
debito/credito IVA, la comunicazione dati deve es-
sere presentata da ciascuno dei soggetti coinvolti
nell’operazione.
Operazione straordinaria avvenuta nel periodo
compreso tra il 1° gennaio 2014 e la data
di presentazione della Comunicazione
- Con estinzione del dante causa:
qualora l’operazione straordinaria
abbia compor-
tato l’estinzione del dante causa,
l’avente causa
deve presentare la comunicazione per conto del
soggetto dante causa, a meno che quest’ultimo
abbia già assolto direttamente l’obbligo dichiara-
tivo.
- Senza estinzione del dante causa:
qualora l’operazione straordinaria
non abbia com-
portato l’estinzione del dante causa,
ciascuno dei
soggetti provvede autonomamente all’obbligo di
presentazione della comunicazione dei dati relati-
vi all’anno 2013.
SANZIONI
L’omissione della comunicazione o l’invio della stes-
sa con dati incompleti o inesatti comporta l’appli-
cazione della sanzione amministrativa da € 258 a
2.065. La natura non dichiarativa della comunica-
zione, comporta l’inapplicabilità delle disposizioni
in materia di ravvedimento operoso. Gli errori com-
messi nella predisposizione della comunicazione
devono essere corretti in sede di dichiarazione Iva
annuale, in quanto non è possibile rettificare o inte-
grare la comunicazione già presentata.
FISC0
3 IVA. Tipografie e rivenditori autorizzati
alla stampa e alla rivendita dei documenti
fiscali.
Scade venerdì 28 febbraio 2014 il termine per la tra-
smissione telematica dei dati delle forniture di docu-
menti fiscali relativi all’anno 2013.
Le tipografie e i rivenditori autorizzati alla stampa
ed alla rivendita dei documenti fiscali devono effet-
tuare,
entro il mese di febbraio, la trasmissione tele-
matica dei dati relativi alle forniture degli stampati
fiscali effettuate nell’anno solare precedente.
La tra-
smissione di tali dati,
relativi all’anno 2013, deve
quindi essere effettuata entro il 28 febbraio 2014.
1. MODALITÀ TECNICHE DI TRASMISSIONE
Le tipografie autorizzate alla stampa di documenti
fiscali ed i soggetti autorizzati ad effettuarne la ri-
vendita provvedono alla comunicazione dei dati:
-
direttamente
tramite il servizio Entratel o Fisco
on line in relazione ai requisiti posseduti per la
trasmissione telematica delle dichiarazioni. In tal
caso occorre richiedere l’abilitazione all’accesso al
servizio telematico Entratel o Fisco on line, secon-
do le modalità descritte dal decreto 31/7/98. Tali
soggetti utilizzano il software di controllo distri-
buito gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate;
-
tramite gli intermediari
di cui all’art. 3, commi 2-
bis e 3, D.P.R. n. 322/98 (che utilizzano il servizio
telematico Entratel).
Per ciascuna fornitura, i soggetti obbligati devono
indicare:
- i propri dati identificativi (codice fiscale, partita
IVA, denominazione o cognome, nome e ditta);
- i dati identificativi del rivenditore o dell’acquiren-
te utilizzatore (codice fiscale, partita IVA, denomi-
nazione o, se si tratta di imprenditore individuale,
cognome, nome e ditta);
- numero degli stampati forniti con l’indicazione
della serie e dei relativi numeri iniziale e finale;
- il codice che individua le diverse tipologie di stam-
pati, che costituiscono oggetto della fornitura;
- data della fornitura;
- estremi dell’autorizzazione rilasciata alla tipogra-
fia o al rivenditore.
La
trasmissione telematica si considera effettuata
nel momento in cui è completa la ricezione del fi-
le contenente le comunicazioni
(salvo alcune ipotesi
di scarto previste dal punto 5.4 del provvedimento
del 30 maggio 2002: ad esempio, scarto del file per
mancato riconoscimento del codice di autenticazio-
ne per il servizio Entratel o Fisco on line; file non
elaborabile perché predisposto con un software di
controllo diverso; e così via).
L’Agenzia delle entrate attesta la ricezione delle co-
municazioni mediante una ricevuta, contenuta in un
file, munito del codice di autenticazione per il servi-
zio Entratel o del codice di riscontro per il servizio
Fisco on line.
Le ricevute sono rese disponibili per via telematica
entro 5 giorni lavorativi successivi a quello del cor-
retto invio del file all’Agenzia (per gli utenti del ser-
vizio Entratel) ed entro il giorno lavorativo successi-
vo (per il servizio Fisco on line).
2. LE PRECISAZIONI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
Si ricorda, infine, che con
risoluzione n. 5/E del 10
gennaio 2003
, l’Agenzia delle Entrate, oltre a forni-
re chiarimenti validi soltanto per il 2002, ha fornito
alcune interpretazioni applicabili a regime, per tutte
le annualità:
-
tipografia o rivenditore con sedi diverse
: nel ca-
so in cui il soggetto obbligato alla comunicazio-
ne dei dati si avvalga di più punti di distribuzione
dei documenti fiscali, dislocati in zone diverse nel
territorio nazionale, sarà la sua sede principale ad
effettuare la comunicazione dei dati relativi a tut-
te le forniture. Ciò in quanto la trasmissione deve
essere effettuata con riferimento alla sede presso
la quale è esercitata l’attività di tipografo o riven-
ditore che ha ottenuto la relativa autorizzazione;
-
identificativo di serie dei documenti
: nel campo
InformaImpresa
9
Venerdì
21
febbraio
2014