tori delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese industriali dell’edilizia e affini.
Di seguito sono sintetizzate le principali novità in-
trodotte:
Decorrenza e Durata
Il contratto ha durata di 3 anni e 3 mesi, dal
1 gen-
naio 2013 al 31 marzo 2016.
Art. 3 - Periodo di prova
Viene elevato il periodo di prova che ora risulta pa-
ri a:
- 35 giorni di lavoro per operi di 4° liv.
- 30 giorni di lavoro per operai specializzati
- 25 giorni di lavoro per operai qualificati
- 15 giorni di lavoro per tutti gli altri operai
- 30 giorni di lavoro per gli autisti addetti alla con-
duzione ed al funzionamento di autobetoniere e
autobetonpompe.
Art. 15 - Elemento variabile della Retribuzione - Art.
42 Accordi Locali
Viene confermata, anche per la vigenza del presente
contratto, con decorrenza non anteriore al 1 luglio
2014, la possibilità di concordare, tra Associazioni
datoriali territoriali e le OO.SS., l’Elemento Variabile
della Retribuzione nella misura del
6% dei minimi
in vigore al 1 giugno 2012
. Trattandosi di un premio
variabile che tiene conto dell’andamento congiuntu-
rale del settore, lo stesso ha le caratteristiche di cui
al DPCM del 22 gennaio 2013, ovvero risulta essere
un’erogazione collegata alla retribuzione di produt-
tività, quindi detassabile e decontribuibile.
Per quanto riguarda i criteri per la stipula dei con-
tratti integrativi territoriali viene sostanzialmente
mantenuto l’impianto già in essere così come pre-
visto dal previgente CCNL, sia con riferimento alle
materie demandate alla disciplina degli accordi ter-
ritoriali, sia per quanto riguarda gli indicatori su cui
calcolare l’Elemento Variabile della Retribuzione.
Novità è la previsione della
clausola di salvaguardia
,
inserita per permettere alle imprese, che dimostri-
no di avere un andamento economico non in linea,
ovvero negativo, rispetto ai parametri stabiliti dal li-
vello territoriale, di chiedere una riduzione degli im-
porti erogati di EVR. Le modalità applicative dovran-
no seguire delle linee guida che le parti nazionali
stabiliranno entro il prossimo mese di giugno.
Art. 30 - Art. 85 - Aspettativa
Viene confermato quanto previsto nel preceden-
te CCNL in materia di concessione di un periodo di
aspettativa. Nel nuovo testo viene specificato che la
concessione, all’operaio non in prova, di periodi di
aspettativa è da considerarsi tra gli eventi conside-
rati validi ai fini dell’osservanza dell’orario di lavoro
di cui all’art. 29 della legge 8 agosto 1995, n. 341
(retribuzione minima imponibile nel settore edile).
In pratica tali periodi di aspettativa non fanno scat-
tare il meccanismo della retribuzione virtuale sulla
quale applicare la contribuzione previdenziale.
Viene inoltre sostituita la parola extracomunitari
con la parola
stranieri
.
Art. 31 - Anzianità Professionale Edile
Fermo restando il diritto dei lavoratori alla presta-
zione APE, nonché il diritto delle aziende a non so-
stenere ulteriori costi, le parti hanno convenuto di
istituire una Commissione Bilaterale che, entro il 31
marzo 2014, provveda alla definizione di un nuovo
istituto APE, che dovrà entrare in vigore il 1° otto-
bre 2014.
Art. 77 - Classificazione dei lavoratori
Per quanto attiene l’abilitazione per operatori di
macchine complesse, è stato inserito il riferimento
alle
disposizioni
contenute nell’
Accordo Stato-Re-
gioni del 22 febbraio 2013
in attuazione dell’art. 73
del D.lgs.81/2008 (T.U. per la sicurezza).
Art. 93 - Contratto a termine
Nel testo del rinnovo è stato recepito quanto pre-
visto dal D.Lgs. 368/2001, così come novellato dal
D.L. 76/2013 convertito in
Legge 99/2013
, circa la
possibilità di stipulare un contratto a termine senza
l’indicazione delle ragioni giustificatrici nell’ipotesi
di primo rapporto a tempo determinato concluso tra
un datore di lavoro e un lavoratore per lo svolgi-
mento di qualunque tipo di mansione, di durata non
superiore a dodici mesi, comprensiva di eventuale
proroga.
Inoltre, con riferimento ai limiti quantitativi di uti-
lizzazione dell’istituto, rispetto al testo precedente,
l’accordo di rinnovo prevede che il ricorso ai contrat-
ti a termine, non può superare, mediamente nell’an-
no, cumulativamente con i contratti di somministra-
zione a tempo determinati, il 30% dei rapporti di
lavoro con contratto a tempo indeterminato dell’im-
presa (in precedenza la percentuale era del 25%).
Sono esclusi da tale limitazione i contratti a termine
stipulati per ragioni sostitutive e nonché per le al-
tre ipotesi indicate dall’art. 10, comma 7, del D. Lgs.
368/2001.
Viene previsto che le imprese senza personale di-
pendente e quelle che occupano fino a 3 dipendenti,
possono attivare, comunque, un rapporto di lavoro a
tempo determinato.
Art.95 - Somministrazione di lavoro
Al pari di quanto previsto per i contratti a termi-
ne, anche per i casi di somministrazione di lavoro
a tempo determinato viene elevato il limite rispetto
a contrati a tempo indeterminati dell’impresa, por-
tandolo dal 25%
al 30%
. Viene inoltre previsto che
le imprese senza personale dipendente e quelle che
occupano fino a 3 dipendenti,
possono attivare, co-
munque, un rapporto di somministrazione a tempo
determinato.
Art. 97 - Part time
Le parti convengono che le 912 ore stabilite dall’ac-
cordo interpretativo del 9 marzo 2010 come nu-
mero di ore lavorabili per la stipula di un contratto
part-time,
sono da considerarsi in via convenzionale
e non limitativa.
Art. 105 - Lavori Usuranti
Ferma restando la prosecuzione della contribuzione
già in essere del 0,10%, entro il 30 settembre 2014
la commissione nazionale appositamente istituita,
dovrà indicare alle Parti Sociali, il risultato dell’in-
dagine conoscitiva sull’effettiva applicazione di tale
previsione contrattuale anche al fine della eventua-
le sospensione di tale contributo.
A decorrere dal
1 ottobre 2014
, tale contributo
po-
InformaImpresa
5
Venerdì
21
febbraio
2014