InformaImpresa 12/2014 - page 11

strazione e fornitori di cui all’articolo6del decretodel
Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013,
n. 55, recante «Regolamento in materia di emissione,
trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi
dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre2007, n. 244».
Il predetto decreto, inoltre, ha anticipato alla mede-
sima data del
31 marzo 2015
, sentita la Conferenza
unificata, il termine dal quale decorrono gli obblighi
previsti dal citato decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze 3 aprile 2013, n. 55,
con riferimento alle
amministrazioni locali.
4. EMISSIONEDELLAFATTURAELETTRONICA
Inbase all’articolo2, comma4, D.M. n. 55/2013:
“la fattura elettronica si considera trasmessa per via elet-
tronica, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del D.P.R. n.
633/72, e ricevutadalleamministrazioni di cui all’articolo
1, comma2, soloa frontedel rilasciodella ricevutadi con-
segna, di cui al paragrafo4del documento che costituisce
l’allegatoBdel presente regolamento,dapartedel Sistema
di interscambio”.
La predetta disposizione risulta in linea con quanto
disposto dall’articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 633/72,
secondo il quale:
“la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto
della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a
disposizione del cessionario o committente”.
Infatti, la ricevuta di consegna di cui al paragrafo 4
dell’allegato B al D.M. n. 55/2013 viene rilasciata in
unmomento sicuramente successivo a quello in cui la
fatturaènelladisponibilitàdellaPubblicaAmministra-
zione committente.
In tal senso il rilascio,dapartedel sistemadi interscam-
bio, della ricevutadi consegnaè certamente sufficiente
a provare:
1.sia l’emissione della fattura elettronica,
2.sia l’avvenuta ricezione da parte della Pubblica am-
ministrazione committente.
4.1Quando la fattura si considera emessa o ricevuta
L’emissione della fattura da parte del soggetto ceden-
te/prestatore e la ricezione della stessa da parte del
cessionario/committente vengono effettuate in due
momenti distinti che possono essere autonomamente
individuati.
In particolare, l’articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 633/72,
incombinatoconquantodispostodalleRegole tecniche
di cui all’allegatoB al D.M. n. 55/2013, consentedi de-
terminare le condizioni alle quali la fattura elettronica
inviataal sistemadi interscambiopuòdarsi per emessa
dal soggetto cedente oprestatore.
Unchiarimentomolto importantecontenutonellacirco-
laren. 1/2013delMEF, riguarda ilmomento in cui una
fattura elettronica puòdarsi per emessa.
Inparticolare, ilMinisteroprecisache, inaccordocon le
disposizioni contenutenell’articolo21, comma1, D.P.R.
n. 633/72, questo viene individuato non solo
nella
ricevutadi consegna
recapitataal fornitoredal Sistema
di interscambio quando l’inoltro della fattura ha avuto
esito positivo, ma anche a fronte del rilascio dal parte
del sistema di interscambio della
notifica di mancata
consegna
di cui al paragrafo4dell’allegatoB al D.M. n.
55/2013. Infatti:
- il richiamato articolo 21, comma 1, D.P.R. n. 633/72
dispone che la fattura può darsi per emessa “all’atto
della suaconsegna, spedizione, trasmissioneomessa
a disposizione del cessionario o committente” e tale
previsionesiapplica tantoalle fatturecartaceequanto
a quelle elettroniche;
- nel caso in esame, l’articolo 1, comma 211, L. n.
244/07 prevede che le fatture non vengano inviate
direttamente all’Amministrazione committente, ma
sianoveicolate tramite il sistemadi interscambio, cui i
fornitoridellePubblicheamministrazioni sonodunque
tenuti a inviare le proprie fatture;
- le Regole tecniche di cui all’allegato B al D.M. n.
55/2013 dispongono, al paragrafo 4, che il sistema
di interscambio, all’attodella ricezionedi una fattura
elettronicaeunavolta superati i controlli previsti per
la fattura stessa, provveda a inoltrarla al competente
ufficiodell’Amministrazionecommittente, identificato
tramite il codice univoco riportato nella fatturame-
desima.
In funzione dell’esito di tale inoltro, il sistema di inter-
scambio rilasciaal soggettocheha inviato la fatturauna
ricevutadi consegna,nel caso incui l’inoltroabbiaavuto
esitopositivo,ovverounanotificadimancataconsegna,
nel caso in cui l’esito sia negativo.
In nessun caso il sistema di interscambio rilascia un do-
cumento comprovante ilmero ricevimentodella fatturada
parte del medesimo.
Come sopraevidenziato, nel caso in cui l’inoltroall’Am-
ministrazione committente abbia avuto
esito positivo
,
la conseguente ricevuta di consegna recapitata al sog-
getto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente
a provare:
- sia l’emissione della fattura elettronica,
- sia la sua ricezione da parte della Pubblica Ammini-
strazione committente.
Nelcaso incui l’inoltroall’Amministrazionecommittente
abbia avuto
esito negativo
il soggetto che ha inviato la
fattura riceve dal sistema di interscambio una notifica
dimancata consegna, recapitata:
- entro48orese il canaledi comunicazione trasistema
di interscambio e Pubblica amministrazione è costi-
tuitodalla posta elettronica certificata (PEC);
- ovvero, entro24ore negli altri casi.
Tale notifica di mancata consegna è sicuramente suffi-
ciente a provare la ricezione della fattura da parte del
sistema di interscambio e, conseguentemente, l’avve-
nuta trasmissione della fattura da parte del soggetto
emittente verso il sistema di interscambio. Anche in
tale caso la fatturapuòdarsi per emessa. Saràpoi il SdI
a farsi carico di contattare il destinatario della fattura
affinchéprovvedaalla risoluzionedelproblemaostativo
alla trasmissione.
5. DIVIETODI PAGAMENTO
INASSENZADI FATTURAELETTRONICA
L’articolo6, comma6, delD.M. n. 55/2013prevede che,
trascorsi 3mesi dalladatadi decorrenzadell’obbligodi
fatturazione elettronica, le
Pubbliche amministrazioni
non possono procedere ad alcun pagamento
, nem-
meno parziale,
sino all’invio delle fatture in formato
elettronico.
5.1Pagamento delle fatture cartacee emesse
prima della data di decorrenza dell’obbligo
di fatturazione elettronica
Lacircolare (par.4) incommento, forniscechiarimenti in
meritoallaportatadeldivieto inesame,precisandose il
medesimodebba intendersi estesoanchealle fatture in
forma cartacea emesse prima della data di decorrenza
dell’obbligodi fatturazione elettronica.
Al riguardo la circolare precisa che:
- le P.A. (nei confronti delle quali l’obbligo di fattura-
zione elettronica scatta dal 6 giugno p.v.) possono
accettareepagare le fattureemesse in formacartacea
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