taiche totalmente o parzialmente integrate, che per le
        
        
          stesse “non sussiste l’obbligo di accatastamento come
        
        
          unità immobiliari autonome, in quanto possono assi-
        
        
          milarsi agli impianti di pertinenza degli immobili”per-
        
        
          tanto, i medesimi, dovrebbero mantenere la natura di
        
        
          impiantopertinenziale dell’immobile.
        
        
          Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evi-
        
        
          dente la necessità di stabilire il corretto trattamen-
        
        
          to contabile dell’impianto fotovoltaico. A tal riguardo
        
        
          l’OIC16prevede che sono da considerarsi incrementa-
        
        
          tivi: “I costi rivolti all’ampliamento, ammodernamento
        
        
          omiglioramentodegli elementi strutturali di un’immo-
        
        
          bilizzazione, incluse, quindi, le modifiche e le ristrut-
        
        
          turazioni effettuate inmodo da aumentarne la rispon-
        
        
          denza agli scopi per cui essa era stata acquisita, sono
        
        
          capitalizzabili seessi si traducono inunaumento signi-
        
        
          ficativo e misurabile di capacità o di produttività o di
        
        
          sicurezza o di vita utile.” La qual cosa non sembra rav-
        
        
          visarsi nella fattispecie inoggetto.
        
        
          Pertanto, inassenzadi talepossibilità (capitalizzazione
        
        
          dei costi relativi all’impianto sull’immobile) pare
        
        
          
            evi-
          
        
        
          
            dente lanecessitàdi considerare l’impianto fotovoltai-
          
        
        
          
            coposto sul tettoo sullepareti dell’immobilealla stre-
          
        
        
          
            guadi unqualsiasi altro impiantogenerico
          
        
        
          .Al riguardo,
        
        
          si ricorda che l’OIC 16 (C.II.2), colloca negli Impianti
        
        
          generici proprio gli impianti di produzione e distribu-
        
        
          zione di energia.
        
        
          A questo punto andrebbe
        
        
          
            definita l’aliquota d’ammor-
          
        
        
          
            tamento applicabile a tale tipologia di impianto, che
          
        
        
          
            dovrebbe essere quella in precedenza individuata nel
          
        
        
          
            9%.
          
        
        
          Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
        
        
          
            - prot608_News 26.pdf
          
        
        
          alla notizia1457 su
        
        
        
          e la notizia Sistemi eCategorie n. 9
        
        
          
            - IMPIANTI FOTOVOLTAICI I profili catastali e gli aspetti
          
        
        
          
            fiscali trattati nella circolare dell’Agenzia delle entrate
          
        
        
          
            n. 36/E/2013.
          
        
        
          pubblicata su InformaImpresan.  4del
        
        
          21.2.14
        
        
          
            SISTEMI e CATEGORIE
          
        
        
          
            
              16 Casa.Gas fluorurati a effetto serra: nuovo
            
          
        
        
          
            
              Regolamento (UE) N. 517/2014pubblicato
            
          
        
        
          
            
              il 20maggio sullaGazzettaUfficiale
            
          
        
        
          
            
              dell’Unione Europea.
            
          
        
        
          
            Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19
          
        
        
          
            del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N.
          
        
        
          
            517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto
          
        
        
          
            serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Il re-
          
        
        
          
            golamento entra in vigore il 9 giugno 2014.
          
        
        
          E’ dunque stato pubblicato il nuovo regolamento sui
        
        
          gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamen-
        
        
          to (CE) n. 842/2006. Questa revisione, che di fattonon
        
        
          stravolge l’architettura del quadro già vigente, mira ad
        
        
          estendere la norma ad apparecchiature che utilizzano
        
        
          quantità considerevoli di gasfluorurati e ampliare i ca-
        
        
          si di tenuta del registro, ma anche a responsabilizzare
        
        
          i produttori.
        
        
          Gli effetti ad ogni modo non saranno immediati, visto
        
        
          che l’entrata in vigore sarà il 1° gennaio 2015. Inoltre
        
        
          gli attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come
        
        
          ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che defi-
        
        
          nisce i requisitiminimi della certificazionedelle impre-
        
        
          se e del personale che operano con gli f-gas, resteran-
        
        
          no in vigore e continueranno ad applicarsi fintantoché
        
        
          non siano abrogati e sostituiti.
        
        
          Alcunemodificheperòsonostate introdotte. Inpartico-
        
        
          lare, rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 dove il
        
        
          limite erano i 3 kgdi F-gas nel circuito, viene introdot-
        
        
          to un nuovo parametro per l’obbligo di controllo delle
        
        
          perdite, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.
        
        
          Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad esse-
        
        
          re considerata,ma l’impattoambientalemisurato come
        
        
          tonnellatedi CO2 equivalente: ovverodal prodottodel
        
        
          GWP (global warming potential) del f-gas considerato
        
        
          per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.
        
        
          Le tempistiche di controllo saranno:
        
        
          a)tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno
        
        
          una volta ogni 12mesi;
        
        
          b)tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente alme-
        
        
          nouna volta ogni seimesi;
        
        
          c)sopra le almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente
        
        
          ogni tremesi.
        
        
          Nel caso in cui sia installatoun sistema di rilevamento
        
        
          delle perdite le tempistiche raddoppiano.
        
        
          Ci sarà però la possibilità per le apparecchiature con-
        
        
          tenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o
        
        
          le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti
        
        
          meno di 6 kg di gas, di derogare ai controlli delle per-
        
        
          dite fino al 31dicembre2016.
        
        
          Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti
        
        
          HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equi-
        
        
          valente, non sono soggette ai controlli delle perdite
        
        
          purché le apparecchiature stesse siano etichettate co-
        
        
          me tali.
        
        
          Gli operatori saranno obbligati a tenere dei nuovi re-
        
        
          gistri qualora siano sottoposti all’obbligo dei controlli.
        
        
          Nella misura in cui i registri contengano informazioni
        
        
          ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva
        
        
          2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006. Le in-
        
        
          formazioni che dovrà contenere il registro riguardano:
        
        
          a)la quantità e il tipodi gas fluorurati a effetto serra;
        
        
          b)le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti
        
        
          durante l’installazione, lamanutenzione o l’assisten-
        
        
          za o a causa di perdite;
        
        
          c)se le quantità di gas fluorurati a effetto serra instal-
        
        
          lati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome
        
        
          e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenera-
        
        
          zione e, ove del caso, il numerodi certificato;
        
        
          d)le quantità di gas fluorurati a effetto serra recupera-
        
        
          ti;
        
        
          e)l’identità dell’impresa che ha provveduto all’instal-
        
        
          lazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del
        
        
          caso, alla riparazione o allo smantellamento delle
        
        
          apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo
        
        
          numerodi certificato;
        
        
          f) le date e i risultati dei controlli effettuati;
        
        
          g)qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le
        
        
          misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluo-
        
        
          rurati a effetto serra.
        
        
          Cambiano anche i limiti delle attività coperture dalla
        
        
          norma. infatti le persone e le imprese che svolgono le
        
        
          attivitàdi recuperodi gasfluorurati, installazione, assi-
        
        
          stenza, manutenzione, riparazione, controlli delle per-
        
        
          dite o smantellamentodelle apparecchiature quali:
        
        
          - apparecchiature fisse di refrigerazione;
        
        
          - apparecchiature fisse di condizionamentod’aria;
        
        
          - pompe di calore fisse;
        
        
          - apparecchiature fisse di protezione antincendio;
        
        
          dovranno essere certificate e adottare misure precau-
        
        
          zionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a ef-
        
        
          fetto serra. La novità rispetto al regolamento (CE) n.
        
        
          842/2006è cheviene introdotto l’obbligodella forma-
        
        
          zione che dovrà essere assicuratodagli Statimembri.
        
        
          
            Una grande innovazione invece è quella connessa al
          
        
        
          
            capo III del regolamento, che introduce (finalmente)
          
        
        
          
            restrizioni all’immissione in commercio. Un riscontro
          
        
        
          
            rispetto alleosservazioni raccoltedalla categoria.
          
        
        
          I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente
        
        
          venduti a e acquistati da imprese in possesso dei cer-
        
        
          
            14
          
        
        
          InformaImpresa
        
        
          Venerdì
        
        
          
            13
          
        
        
          giugno
        
        
          
            2014