InformaImpresa 12/2014 - page 14

taiche totalmente o parzialmente integrate, che per le
stesse “non sussiste l’obbligo di accatastamento come
unità immobiliari autonome, in quanto possono assi-
milarsi agli impianti di pertinenza degli immobili”per-
tanto, i medesimi, dovrebbero mantenere la natura di
impiantopertinenziale dell’immobile.
Alla luce delle considerazioni sopra svolte, appare evi-
dente la necessità di stabilire il corretto trattamen-
to contabile dell’impianto fotovoltaico. A tal riguardo
l’OIC16prevede che sono da considerarsi incrementa-
tivi: “I costi rivolti all’ampliamento, ammodernamento
omiglioramentodegli elementi strutturali di un’immo-
bilizzazione, incluse, quindi, le modifiche e le ristrut-
turazioni effettuate inmodo da aumentarne la rispon-
denza agli scopi per cui essa era stata acquisita, sono
capitalizzabili seessi si traducono inunaumento signi-
ficativo e misurabile di capacità o di produttività o di
sicurezza o di vita utile.” La qual cosa non sembra rav-
visarsi nella fattispecie inoggetto.
Pertanto, inassenzadi talepossibilità (capitalizzazione
dei costi relativi all’impianto sull’immobile) pare
evi-
dente lanecessitàdi considerare l’impianto fotovoltai-
coposto sul tettoo sullepareti dell’immobilealla stre-
guadi unqualsiasi altro impiantogenerico
.Al riguardo,
si ricorda che l’OIC 16 (C.II.2), colloca negli Impianti
generici proprio gli impianti di produzione e distribu-
zione di energia.
A questo punto andrebbe
definita l’aliquota d’ammor-
tamento applicabile a tale tipologia di impianto, che
dovrebbe essere quella in precedenza individuata nel
9%.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
- prot608_News 26.pdf
alla notizia1457 su
e la notizia Sistemi eCategorie n. 9
- IMPIANTI FOTOVOLTAICI I profili catastali e gli aspetti
fiscali trattati nella circolare dell’Agenzia delle entrate
n. 36/E/2013.
pubblicata su InformaImpresan. 4del
21.2.14
SISTEMI e CATEGORIE
16 Casa.Gas fluorurati a effetto serra: nuovo
Regolamento (UE) N. 517/2014pubblicato
il 20maggio sullaGazzettaUfficiale
dell’Unione Europea.
Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L. 150/19
del 20.5.2014 è stato pubblicato il regolamento (UE) N.
517/2014 del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a effetto
serra, che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. Il re-
golamento entra in vigore il 9 giugno 2014.
E’ dunque stato pubblicato il nuovo regolamento sui
gas fluorurati a effetto serra che abroga il Regolamen-
to (CE) n. 842/2006. Questa revisione, che di fattonon
stravolge l’architettura del quadro già vigente, mira ad
estendere la norma ad apparecchiature che utilizzano
quantità considerevoli di gasfluorurati e ampliare i ca-
si di tenuta del registro, ma anche a responsabilizzare
i produttori.
Gli effetti ad ogni modo non saranno immediati, visto
che l’entrata in vigore sarà il 1° gennaio 2015. Inoltre
gli attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come
ad esempio il Regolamento (CE) n. 303/2008 che defi-
nisce i requisitiminimi della certificazionedelle impre-
se e del personale che operano con gli f-gas, resteran-
no in vigore e continueranno ad applicarsi fintantoché
non siano abrogati e sostituiti.
Alcunemodificheperòsonostate introdotte. Inpartico-
lare, rispetto al regolamento (CE) n. 842/2006 dove il
limite erano i 3 kgdi F-gas nel circuito, viene introdot-
to un nuovo parametro per l’obbligo di controllo delle
perdite, basato sulle tonnellate di CO2 equivalente.
Non sarà più la quantità di f-gas contenuta ad esse-
re considerata,ma l’impattoambientalemisurato come
tonnellatedi CO2 equivalente: ovverodal prodottodel
GWP (global warming potential) del f-gas considerato
per il quantitativo in tonnellate contenute nel circuito.
Le tempistiche di controllo saranno:
a)tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente almeno
una volta ogni 12mesi;
b)tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente alme-
nouna volta ogni seimesi;
c)sopra le almeno 500 tonnellate di CO2 equivalente
ogni tremesi.
Nel caso in cui sia installatoun sistema di rilevamento
delle perdite le tempistiche raddoppiano.
Ci sarà però la possibilità per le apparecchiature con-
tenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o
le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti
meno di 6 kg di gas, di derogare ai controlli delle per-
dite fino al 31dicembre2016.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti
HFC in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO 2 equi-
valente, non sono soggette ai controlli delle perdite
purché le apparecchiature stesse siano etichettate co-
me tali.
Gli operatori saranno obbligati a tenere dei nuovi re-
gistri qualora siano sottoposti all’obbligo dei controlli.
Nella misura in cui i registri contengano informazioni
ambientali, si applica, a seconda dei casi, la direttiva
2003/4/CE o il regolamento (CE) n. 1367/2006. Le in-
formazioni che dovrà contenere il registro riguardano:
a)la quantità e il tipodi gas fluorurati a effetto serra;
b)le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti
durante l’installazione, lamanutenzione o l’assisten-
za o a causa di perdite;
c)se le quantità di gas fluorurati a effetto serra instal-
lati siano state riciclate o rigenerate, incluso il nome
e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenera-
zione e, ove del caso, il numerodi certificato;
d)le quantità di gas fluorurati a effetto serra recupera-
ti;
e)l’identità dell’impresa che ha provveduto all’instal-
lazione, all’assistenza, alla manutenzione e, ove del
caso, alla riparazione o allo smantellamento delle
apparecchiature compreso, ove del caso, il relativo
numerodi certificato;
f) le date e i risultati dei controlli effettuati;
g)qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le
misure adottate per recuperare e smaltire i gas fluo-
rurati a effetto serra.
Cambiano anche i limiti delle attività coperture dalla
norma. infatti le persone e le imprese che svolgono le
attivitàdi recuperodi gasfluorurati, installazione, assi-
stenza, manutenzione, riparazione, controlli delle per-
dite o smantellamentodelle apparecchiature quali:
- apparecchiature fisse di refrigerazione;
- apparecchiature fisse di condizionamentod’aria;
- pompe di calore fisse;
- apparecchiature fisse di protezione antincendio;
dovranno essere certificate e adottare misure precau-
zionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a ef-
fetto serra. La novità rispetto al regolamento (CE) n.
842/2006è cheviene introdotto l’obbligodella forma-
zione che dovrà essere assicuratodagli Statimembri.
Una grande innovazione invece è quella connessa al
capo III del regolamento, che introduce (finalmente)
restrizioni all’immissione in commercio. Un riscontro
rispetto alleosservazioni raccoltedalla categoria.
I gas fluorurati a effetto serra saranno esclusivamente
venduti a e acquistati da imprese in possesso dei cer-
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