InformaImpresa 12/2014 - page 13

dal sistema di interscambio che, come specificato, è
firmato elettronicamente e contiene la fattura elet-
tronica, tramite un servizio di posta elettronica o altro
canale telematico, ovvero di metterlo a disposizione
dell’Amministrazione committente tramite portali te-
lematici che consentano a quest’ultima di effettuare il
downloaddell’attestatoedella fatturaelettronicanello
stesso inclusa.
Alla ricezione in formato elettronico dell’“Attestazione
di avvenuta trasmissionedella fatturacon impossibilità
di recapito”, l’Amministrazione committente può pren-
dere visione della fattura in esso contenuta, e viene a
conoscenza del fatto che la medesima fattura è stata
correttamente inviata al sistema di interscambio.
La fattura elettronica contenuta nell’attestato può
pertanto ritenersi ricevuta dall’Amministrazione com-
mittente.
Nel caso in esame, non trova quindi applicazione il di-
vieto di procedere al pagamento disposto dall’articolo
1, comma209,dellaL.n.244/2007, inquanto la fattura
è stata emessa, inviata e ricevuta in forma elettronica.
Pertanto, ove siano verificate tutte le altre condizioni
previste, l’Amministrazionedevesicuramenteprocedere
al pagamentodella fattura inquestione.
6.3Impossibilità di inoltro al destinatario
per cause tecniche
La fattispecie inesame riguarda tutti i casi in cui la fat-
turaelettronica sia correttamentepervenutaal sistema
di interscambioma,permotivi tecnici, risulti impossibile
l’inoltro all’Amministrazione committente.
Lespecifiche tecnicheoperativedelleRegole tecnichedi
cui all’allegatoBalD.M.n.55/2013prevedonoche,alla
ricezionedi una fattura elettronica, questa sia sottopo-
sta a una seriedi controlli, superati i quali il sistema di
interscambioprovvede a inoltrarla all’Amministrazione
committente.
In funzione dell’esito di tale inoltro, il sistema di inter-
scambio rilasciaal soggettocheha inviato la fatturauna
ricevutadi consegna,nel caso incui l’inoltroabbiaavuto
esitopositivo,ovverounanotificadimancataconsegna,
nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esitonegativo.
In quest’ultimo caso, la struttura di supporto del siste-
ma di interscambio, contatta il referente del serviziodi
fatturazioneelettronicadell’Amministrazione ricevente
affinchéprovveda tempestivamentealla risoluzionedel
problemaostativoalla trasmissionee,aproblema risolto,
procede con l’inviodella fattura.
Se, trascorsi 10 giorni dalla data di trasmissione della
notificadimancataconsegna, il sistemadi interscambio
nonè riuscitoa recapitare la fatturaelettronicaaldesti-
natario, inviaal soggetto trasmittenteuna“
Attestazione
di avvenuta trasmissionedella fatturacon impossibilità
di recapito”.
In taleultimaevenienza, risultanoapplicabili leconside-
razioniprecedentementeesposte relativamentealladata
di emissione della fattura, nonché quelle riguardanti
l’“Attestazionediavvenuta trasmissionedella fatturacon
impossibilitàdi recapito”eallaprocedura che consente
il recapito della fattura elettronica (invio della stessa
all’Ufficiodi fatturazione elettronicaCentrale) e la non
applicabilità del divieto di procedere al pagamento
dispostodall’articolo1, comma209, L. n. 244/07.
• • •
PREVIDENZA
8 Misure dell’indennitàASpI per lavoratori di
cooperativa ed altre tipologie di dipendenti.
Pubblicato il Decreto Interministeriale che stabilisce gli
importi percentuali progressivi dellamisuradell’indennità
Aspi per tipologie di lavoratori dipendenti che a seguito
dellaRiformaFornerodal 2013possonogodere di questa
indennità.
Sulla GazzettaUfficiale, al n.118 del 23maggio 2014,
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di con-
certo con ilMinisterodell’Economia edelleFinanzeha
pubblicato il Decreto Interministeriale del 18 febbraio
2014 che definisce, per gli anni 2014, 2015, 2016 e
2017 leprestazioni ASpI emini ASpI da liquidare ai la-
voratori in precedenza esclusi dal diritto all’indennità
di disoccupazione e per i quali la Riforma Fornero dal
1° gennaio 2013 ha ampliato l’ambito di applicazione
della tutela contro la disoccupazione involontaria (As-
sicurazione Sociale per l’Impiego).
In particolare si tratta dei soci lavoratori di cooperati-
va che abbiano stabilito con la stessa un rapporto di
lavoro in forma subordinata, del tipo indicato nel DPR
n. 602/1970, e degli artisti con rapporto di lavoro su-
bordinato (personale artistico, teatrale e cinematogra-
fico dotato di preparazione tecnico-culturale di carat-
tere artistico).
La liquidazione avviene inmisuraproporzionale all’ali-
quota effettiva di contribuzione di cui all’art. 2, com-
ma 27, secondo periodo della legge 28 giugno 2012,
n.92.
A questo proposito l’Inps, con la circolare n. 25 del
2014, avevagiàdeterminatoper queste tipologiedi la-
voratori e per l’anno 2014 il contributo ordinarioASpI
nellamisura del 0,52% di contributo base, più lo 0,12
%di contributoaddizionaledi cui all’articolo25, Legge
n. 845/78, per un totale di 0,64% (il 40% dell’ 1,61%
ordinario).
In conclusione il decreto prevede che dall’anno 2014
le indennitàASpI emini-ASpI siano liquidate a questo
tipodi lavoratori secondo la tabella che segue:
- per l’anno 2014, per un importo pari al 40% della
misura delle indennità;
- per l’anno 2015, per un importo pari al 60% della
misura delle indennità;
- per l’anno 2016, per un importo pari all’80% della
misura delle indennità;
- per l’anno 2017, per un importo pari al 100% della
misura delle indennità.
• • •
SISTEMI e CATEGORIE
15 Aliquota di ammortamento applicabile agli
impianti fotovoltaici sui capannoni: richiesta
di chiarimenti all’Agenzia delle Entrate.
La circolare n. 36 del 2013 affronta, in maniera organi-
ca, le problematiche connesse al trattamento fiscale degli
impianti fotovoltaici cambiando orientamento in merito
all’aliquota di ammortamento applicabile.
Nella consulenza giuridica presentata nei giorni scor-
si all’Agenzia delle entrate sono stati richiesti ulteriori
chiarimenti inmeritoal corretto trattamentofiscalede-
gli
impianti fotovoltaici posti sopra le coperturedei ca-
pannoni destinati ad attività commerciali
che, secondo
il documento di prassi, assumono la natura di beni im-
mobili nella misura in cui “vanno dichiarati in catasto
in coerenza con i criteri indicati ai paragrafi 2.1 e 2.2”
della circolare n. 36 del 2013. In particolare, a parere
dellaConfederazione i citati impianti non sono accata-
stabili autonomamente inquantonella nota dell’Agen-
zia del territoriodel 22giugno2012, n. 31892 (par. 2)
viene precisato, in relazione alle installazioni fotovol-
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