InformaImpresa 12/2014 - page 15

tificati o degli attestati o da imprese che impiegano
persone in possesso di un certificato o di un attestato
di formazione, senza impedire alle imprese non certi-
ficate che non svolgono le attività di installazione, di
raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a
effetto serra.
Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, cari-
cate congas fluorurati a effetto serra, saranno vendute
agli utilizzatori finali unicamentequalora siadimostra-
to che l’installazione è effettuata da un’impresa certi-
ficata.
Per quanto grande sia l’innovazione non è che doma-
ni scompariranno gli split al supermercato. L’immissio-
ne in commerciodi prodotti eapparecchiatureelencati
all’allegato III, è vietata a decorrere dalla data indicata
nello stesso allegato. Ad esempio per i sistemi di con-
dizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3
chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che con-
tengono o il cui funzionamento dipende da gas fluo-
rurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento
globale pari o superiore a 750, la data del divieto è il
1° gennaio2025.
Inoltre c’è qualche deroga. Ad esempio il divieto non
si applica alle apparecchiatureprogettate inecodesign
ai sensi della direttiva 2009/125/CE (le emissioni di
CO2equivalentenel corsodel ciclodi vitadel prodotto
risultano inferiori a quelle di apparecchiature equiva-
lenti che non contengono HFC). Oppure esiste la fa-
coltà degli Stati membri di richiedere una deroga per
quattro anni.
Ma comincerannoanchealtri distinguo.Adecorreredal
1°gennaio2017 leapparecchiaturedi refrigerazionee
di condizionamentod’ariae lepompedi calore caricate
con idrofluorocarburi saranno immesse in commercio
unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle ap-
parecchiature sono considerati all’interno del sistema
di quotemassime.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
- fgas
again.pdf
alla notizia1458 su
SISTEMI e CATEGORIE
17 Casa.Termoidraulici e altri Installatori.
Nuovomodello di Libretto di Impianto,
comemodificato dalla conD.G.R.V. 2014,
n.726/2014.
Ultime informazioni dallaRegioneVeneto sui nuovi libret-
ti emodelli di rapporto di controllo
Ci viene segnalato che il nuovo libretto, rispetto ai re-
quisitiminimi del Dm10 febbraio2014, necessità l’in-
serimentodi:
- 1. COD. CATASTO (numero identificativodell’impianto
sulla piattaforma regionale prossimamente on line);
- 2.P.D.R. (“puntodi riconsegnadel gas”-codicecomposto
da 14 numeri che identifica il punto fisico di consegna
del gas e quindi il titolare del contrattodi fornitura);
- 3.A.P.E. (attestatodiprestazioneenergeticache iden-
tifica l’immobile e l’utente proprietario).
Sempre la Regione ci informa che unD.M. di proroga è
alla firma. La proposta fatta dal Coordinamento Regio-
nale alMinisteroha recepito la richiestadi slittamento
al 1° Gennaio2015,ma non si sa se questo slittamen-
InformaImpresa
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Venerdì
13
giugno
2014
to verràmodificato in fase di firma.
Si rimane in attesa
dell’ufficialità.
ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI
DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALEEDESTIVA
Le ispezioni, nella Regione del Veneto, sono delegate
alleProvince o ai Comuni, a seconda che il numerode-
gli abitanti del comune sia rispettivamente inferiore o
superiore a 30.000 abitanti, sono effettuate al fine di
verificare il rispetto della norma per il contenimento
dei consumi energetici e riguardano esclusivamente
impianti termici di climatizzazione invernale con po-
tenza superiore ai 10 kW e di climatizzazione estiva
superiore ai 12 kW.
Il Regolamento inoltre precisa che, per gli impianti di
climatizzazione invernale tra i 10 kW ed i 100 kW ali-
mentati a GAS, Metano o GPL e per gli impianti di cli-
matizzazioneestiva tra12e100kW,
“l’accertamentodel
rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal
manutentore o dal terzo responsabile è ritenuto sostitu-
tivo dell’ispezione”.
CONTROLLOEMANUTENZIONEDELL’IMPIANTO
Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzio-
ne dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva
devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del
D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i criteri di periodicità
indicati all’art. 7del regolamento, di seguitoelencati in
ordine alla lorodisponibilità:
1)Secondo le istruzioni tecniche per l’uso e la manu-
tenzione rese disponibili dall’impresa installatrice.
2)Secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli
specifici componenti dell’impianto.
3)Secondo le prescrizioni contenute nelle normative
UNI eCEI per gli specifici componenti dell’impianto.
Gli installatori ed i manutentori devono indicare
all’utente in forma scritta quali siano le operazioni di
controllo emanutenzione e le loro periodicità per ga-
rantire la sicurezza delle persone e delle cose facendo
riferimento alla documentazione tecnica dei compo-
nenti dell’impianto.
Ogni impiantodeveesseredotatodi libretto compilato
in tutte le sueparti e aggiornatodalmanutentore.
CONTROLLODELL’EFFICIENZAENERGETICA
Sugli impianti termici di riscaldamento invernale di
potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e
sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza ter-
mica utile nominale maggiore di 12 kW, va effettuato
un controllo di efficienza energetica con periodicità di
1, 2, 4 anni dipendente dal tipo d’impianto, dalla po-
tenzautilenominale edal combustibile, come indicato
nell’AllegatoAdel Regolamentoed il relativo “rapporto
di controllo di efficienza energetica” deve essere tra-
smesso alleAmministrazioni competenti.
Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
-Libretto ImpiantoDGRV726-2014.pdf
alla notizia1485 su
e la notizia Sistemi eCategorie n. 12
- Pubblicato in GU il modello di libretto per gli impianti
di climatizzazione (DPR 74/2013). Dal 1° giugno cam-
biano le regole e diremo addio agli allegati F e G.
pubblicata su InformaImpresa n. 6del 21.3.2014
Leggi il giornale online vicentino
con lecronache dell’artigianatoedellapiccola impresa su
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