tificati o degli attestati o da imprese che impiegano
        
        
          persone in possesso di un certificato o di un attestato
        
        
          di formazione, senza impedire alle imprese non certi-
        
        
          ficate che non svolgono le attività di installazione, di
        
        
          raccogliere, trasportare o consegnare gas fluorurati a
        
        
          effetto serra.
        
        
          Le apparecchiature non ermeticamente sigillate, cari-
        
        
          cate congas fluorurati a effetto serra, saranno vendute
        
        
          agli utilizzatori finali unicamentequalora siadimostra-
        
        
          to che l’installazione è effettuata da un’impresa certi-
        
        
          ficata.
        
        
          Per quanto grande sia l’innovazione non è che doma-
        
        
          ni scompariranno gli split al supermercato. L’immissio-
        
        
          ne in commerciodi prodotti eapparecchiatureelencati
        
        
          all’allegato III, è vietata a decorrere dalla data indicata
        
        
          nello stesso allegato.  Ad esempio per i sistemi di con-
        
        
          dizionamento d’aria monosplit contenenti meno di 3
        
        
          chilogrammi di gas fluorurati a effetto serra, che con-
        
        
          tengono o il cui funzionamento dipende da gas fluo-
        
        
          rurati a effetto serra con potenziale di riscaldamento
        
        
          globale pari o superiore a 750, la data del divieto è il
        
        
          1° gennaio2025.
        
        
          Inoltre c’è qualche deroga. Ad esempio il divieto non
        
        
          si applica alle apparecchiatureprogettate inecodesign
        
        
          ai sensi della direttiva 2009/125/CE (le emissioni di
        
        
          CO2equivalentenel corsodel ciclodi vitadel prodotto
        
        
          risultano inferiori a quelle di apparecchiature equiva-
        
        
          lenti che non contengono HFC). Oppure esiste la fa-
        
        
          coltà degli Stati membri di richiedere una deroga per
        
        
          quattro anni.
        
        
          Ma comincerannoanchealtri distinguo.Adecorreredal
        
        
          1°gennaio2017 leapparecchiaturedi refrigerazionee
        
        
          di condizionamentod’ariae lepompedi calore caricate
        
        
          con idrofluorocarburi saranno immesse in commercio
        
        
          unicamente se gli idrofluorocarburi caricati nelle ap-
        
        
          parecchiature sono considerati all’interno del sistema
        
        
          di quotemassime.
        
        
          Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
        
        
          
            - fgas
          
        
        
          
            again.pdf
          
        
        
          alla notizia1458 su
        
        
        
          
            SISTEMI e CATEGORIE
          
        
        
          
            
              17 Casa.Termoidraulici e altri Installatori.
            
          
        
        
          
            
              Nuovomodello di Libretto di Impianto,
            
          
        
        
          
            
              comemodificato dalla conD.G.R.V. 2014,
            
          
        
        
          
            
              n.726/2014.
            
          
        
        
          
            Ultime informazioni dallaRegioneVeneto sui nuovi libret-
          
        
        
          
            ti emodelli di rapporto di controllo
          
        
        
          Ci viene segnalato che il nuovo libretto, rispetto ai re-
        
        
          quisitiminimi del Dm10 febbraio2014, necessità l’in-
        
        
          serimentodi:
        
        
          - 1. COD. CATASTO (numero identificativodell’impianto
        
        
          sulla piattaforma regionale prossimamente on line);
        
        
          - 2.P.D.R. (“puntodi riconsegnadel gas”-codicecomposto
        
        
          da 14 numeri che identifica il punto fisico di consegna
        
        
          del gas e quindi il titolare del contrattodi fornitura);
        
        
          - 3.A.P.E. (attestatodiprestazioneenergeticache iden-
        
        
          tifica l’immobile e l’utente proprietario).
        
        
          Sempre la Regione ci informa che unD.M. di proroga è
        
        
          alla firma. La proposta fatta dal Coordinamento Regio-
        
        
          nale alMinisteroha recepito la richiestadi slittamento
        
        
          al 1° Gennaio2015,ma non si sa se questo slittamen-
        
        
          InformaImpresa
        
        
          
            15
          
        
        
          Venerdì
        
        
          
            13
          
        
        
          giugno
        
        
          
            2014
          
        
        
          to verràmodificato in fase di firma.
        
        
          
            Si rimane in attesa
          
        
        
          
            dell’ufficialità.
          
        
        
          
            ISPEZIONI SUGLI IMPIANTI
          
        
        
          
            DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALEEDESTIVA
          
        
        
          Le ispezioni, nella Regione del Veneto, sono delegate
        
        
          alleProvince o ai Comuni, a seconda che il numerode-
        
        
          gli abitanti del comune sia rispettivamente inferiore o
        
        
          superiore a 30.000 abitanti, sono effettuate al fine di
        
        
          verificare il rispetto della norma per il contenimento
        
        
          dei consumi energetici e riguardano esclusivamente
        
        
          impianti termici di climatizzazione invernale con po-
        
        
          tenza superiore ai 10 kW e di climatizzazione estiva
        
        
          superiore ai 12 kW.
        
        
          Il Regolamento inoltre precisa che, per gli impianti di
        
        
          climatizzazione invernale tra i 10 kW ed i 100 kW ali-
        
        
          mentati a GAS, Metano o GPL e per gli impianti di cli-
        
        
          matizzazioneestiva tra12e100kW,
        
        
          
            “l’accertamentodel
          
        
        
          
            rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal
          
        
        
          
            manutentore o dal terzo responsabile è ritenuto sostitu-
          
        
        
          
            tivo dell’ispezione”.
          
        
        
          
            CONTROLLOEMANUTENZIONEDELL’IMPIANTO
          
        
        
          Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzio-
        
        
          ne dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva
        
        
          devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del
        
        
          D.M. 22 gennaio 2008, n.37 con i criteri di periodicità
        
        
          indicati all’art. 7del regolamento, di seguitoelencati in
        
        
          ordine alla lorodisponibilità:
        
        
          1)Secondo le istruzioni tecniche per l’uso e la manu-
        
        
          tenzione rese disponibili dall’impresa installatrice.
        
        
          2)Secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli
        
        
          specifici componenti dell’impianto.
        
        
          3)Secondo le prescrizioni contenute nelle normative
        
        
          UNI eCEI per gli specifici componenti dell’impianto.
        
        
          
            Gli installatori ed i manutentori devono indicare
          
        
        
          
            all’utente in forma scritta quali siano le operazioni di
          
        
        
          
            controllo emanutenzione e le loro periodicità per ga-
          
        
        
          
            rantire la sicurezza delle persone e delle cose facendo
          
        
        
          
            riferimento alla documentazione tecnica dei compo-
          
        
        
          
            nenti dell’impianto.
          
        
        
          
            Ogni impiantodeveesseredotatodi libretto compilato
          
        
        
          
            in tutte le sueparti e aggiornatodalmanutentore.
          
        
        
          
            CONTROLLODELL’EFFICIENZAENERGETICA
          
        
        
          Sugli impianti termici di riscaldamento invernale di
        
        
          potenza termica utile nominale maggiore di 10 kW e
        
        
          sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza ter-
        
        
          mica utile nominale maggiore di 12 kW, va effettuato
        
        
          un controllo di efficienza energetica con periodicità di
        
        
          1, 2, 4 anni dipendente dal tipo d’impianto, dalla po-
        
        
          tenzautilenominale edal combustibile, come indicato
        
        
          nell’AllegatoAdel Regolamentoed il relativo “rapporto
        
        
          di controllo di efficienza energetica” deve essere tra-
        
        
          smesso alleAmministrazioni competenti.
        
        
          Per ulteriori approfondimenti consultare il file:
        
        
          
            -Libretto ImpiantoDGRV726-2014.pdf
          
        
        
          alla notizia1485 su
        
        
        
          e la notizia Sistemi eCategorie n. 12
        
        
          
            - Pubblicato in GU il modello di libretto per gli impianti
          
        
        
          
            di climatizzazione (DPR 74/2013). Dal 1° giugno cam-
          
        
        
          
            biano le regole e diremo addio agli allegati F e G.
          
        
        
          pubblicata su InformaImpresa n. 6del 21.3.2014
        
        
          
            Leggi il giornale online vicentino
          
        
        
          
            con lecronache dell’artigianatoedellapiccola impresa su