prima del 6giugno2014;
- i fornitori a partire dal 6 giugno 2014 non possono
più emettere fatture in forma cartacea.
6. IMPOSSIBILITA’DI RECAPITO
DELLAFATTURAELETTRONICA
La circolare ha fornito chiarimenti nei casi, di seguito
indicati, in cui risulti impossibile recapitare la fattura
elettronica all’Amministrazione committente:
1.pur essendo l’Amministrazionepresente in IPA, risulti
non identificabile il codice ufficioda utilizzare;
2.l’Amministrazione non sia censita in IPA;
3.non sia possibile trasmettere all’Amministrazione la
fattura correttamente ricevuta dal sistema di inter-
scambio.
6.1CodiceUfficio dell’amministrazione
nondesumibile dall’IPA
Le specifiche operative relative all’allegato D al D.M.
n. 55/2013 prevedono che, per ciascuna Amministra-
zione presente in IPA, sia reso disponibile un Ufficio
di fatturazione elettronica “Centrale” denominato
“Uff_eFatturaPA”.
Tale
ufficio centralepotrà essereutilizzatodal fornito-
re per l’invio della fattura elettronica esclusivamente
nel caso in cui non abbia ricevuto la comunicazione
del codice ufficio destinatario di fattura elettronica da
partedell’amministrazionee,
pur avendo riscontrato la
presenza dell’Amministrazione in IPA,
non sia in grado
di individuare in modo univoco, sulla base dei dati
contrattuali in proprio possesso, l’Ufficio destinatario
della fattura.
Al fine di evitare l’utilizzo improprio del Codice FE
Centrale, nel caso in cui una fattura siadestinata adun
Ufficiodi fatturazioneelettronicaCentrale, le regole tec-
nichedi cui all’allegatoBalD.M.n.55/2013prevedono
che il sistema di interscambio verifichi, sulla base dei
dati fiscali di destinazione della fattura in essa conte-
nuti, l’esistenza in IPAdi un soloUfficio di fatturazione
elettronica deputato al ricevimentodella fattura.
Nel caso in cui sia possibile identificare univocamente
tale codice ufficio il sistema di interscambio respinge
la fattura inviando al mittente una “notifica di scarto”,
segnalando il codice ufficio identificato.
In caso contrario, il sistema di interscambio inoltra
all’Amministrazione la fattura ricevuta, che riporta l’in-
dicazione del Codice FECentrale.
Ne deriva che, ove ricorrano le suddette condizioni per
l’impiego del Codice FE Centrale e il sistema di inter-
scambio non rilevi un utilizzo improprio di tale codice,
possono essere inviate al Codice FE Centrale le fatture
relativeai diversi Uffici destinatari di fattura riferibili ai
dati fiscali contenuti nella fattura.
LeAmministrazionipossono rifiutare le fatture inoltrate
agli Uffici di fatturazione elettronica “Centrale”, e ripor-
tanti quindi un Codice FE Centrale, esclusivamente nel
caso incui la fatturanon siaattribuibileall’Amministra-
zione, ivi compresaogni suacomponenteorganizzativa,
anche in caso di organizzazioni autonome che da essa
derivano. Infatti,perquesti casi, il sistemadi interscam-
bio accetta esclusivamente il codice causale indicato
nellespecifiche tecnicheoperativedelleRegole tecniche
di cuiall’allegatoBalD.M.n.55/2013, restituendo,negli
altri casi, unmessaggiodi segnalazione di anomalia.
6.2Amministrazione non censita in IPA
Nel caso in cui il fornitore, non avendo ricevuto alcuna
comunicazione da parte dell’Amministrazione, abbia
rilevato l’assenza in IPA dell’Amministrazione stessa,
il fornitore può indicare in fattura come codice ufficio
il valore di default indicato nelle specifiche tecniche
(AllegatoB al D.M. n. 55/2013).
Al fine di evitarne un utilizzo improprio, la procedura
prevede che nel caso in cui in una fattura sia indicato
talevaloredidefault, il sistemadi interscambioverifichi
-sulla basedei dati fiscali di destinazionedella fattura
inessa contenuti - l’esistenza in IPAdi un soloUfficiodi
fatturazione elettronica deputato al ricevimento della
fattura ovvero, nel caso siano individuati più Uffici di
fatturazione elettronica, che questi siano afferenti alla
stessa amministrazione.
Inparticolare:
- nel caso incui siapossibile identificareunivocamente
un Ufficio di fatturazione elettronica, il sistema di
interscambio
respinge la fattura
inviandoalmittente
una “notifica di scarto”, segnalando il codice ufficio
identificato;
- nelcaso incui siano individuatipiùUfficidi fatturazio-
neelettronicaafferenti allastessaamministrazione il
sistemadi interscambio
respinge la fattura
inviandoal
mittenteuna “notificadi scarto”, segnalando il Codice
FECentrale dell’amministrazione individuata;
- in tutti gli altri casi, il sistemadi interscambio rilascia
al fornitoreuna“
Attestazionediavvenutatrasmissione
della fattura con impossibilità di recapito”,
la quale
consiste in un messaggio firmato elettronicamente,
contenente la fattura ricevuta dal sistema di inter-
scambio, sufficiente a dimostrare che:
- la fattura in esso contenuta è pervenuta al sistema
di interscambio nel rispetto delle regole tecniche di
cui al D.M. n. 55/2013;
-nonèstatopossibile recapitarlaall’Amministrazione
committente per cause non imputabili al fornitore.
Il fornitore cheabbia ricevutodal sistemadi interscam-
bio una “Attestazione di avvenuta trasmissione della
fatturacon impossibilitàdi recapito”si trovaquindinella
condizione di non poter recapitare la fattura regolar-
menteemessaall’Amministrazionecommittente tramite
il sistemadi interscambio, comeprevistodall’articolo1,
comma211,L.n.244/07,e talecondizionesi èdetermi-
nata per cause non imputabili al fornitore stesso.
In tale evenienza il sistema di interscambio segnala il
casoaglientidicontrollopreposti,affinché l’Amministra-
zione interessataprovvedaa instauraree tenere funzio-
nante il canaledi interscambio, così comeprevistodalle
Linee guida di cui all’allegatoCal D.M. n. 55/2013.
In sostanza, spetta all’iniziativa delle Amministrazioni
medesime ottemperare a tale obbligo, tant’è che non
è previsto alcun potere sostitutivo in caso di inottem-
peranza.
Occorre pertanto individuare, nei termini di seguito
specificati, una procedura che consenta al fornitore
di recapitare comunque la fattura all’Amministrazione
committente,evederesoddisfatto ilpropriodirittoaper-
cepire il corrispettivo contrattualmente previsto, ferme
restando leverifiche cui l’Amministrazionedeve inogni
caso sottoporre le fatture ricevute prima di procedere
al pagamento.
Comechiarito inprecedenza, l’
“Attestazionediavvenuta
trasmissionedella fatturacon impossibilitàdi recapito”
è
sufficienteadimostrareche la fattura inessacontenuta
èpervenutaal sistemadi interscambionel rispettodelle
regole tecniche di cui al D.M. n. 55/2013 e che non è
statopossibile recapitarlaall’Amministrazione commit-
tente per cause non imputabili al fornitore.
Unavolta ricevuto talemessaggio, il fornitore,chehagià
assolto all’obbligo di emissione della fattura in forma
elettronica potrà comunque direttamente trasmettere
all’Amministrazione committente o mettere a disposi-
zionedi quest’ultima la fattura elettronica.
È ad esempio possibile trasmettere l’attestato inviato
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Venerdì
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giugno
2014