ferite a cartelle di pagamento notificate entro il
30.9.2013dovute a titolodi tributi erariali, regio-
nali e locali, ecc. nonché con somme dovute in re-
lazione agli istituti deflattivi del contenzioso (ad
esempio, accertamento con adesione, acquiescen-
za, conciliazione giudiziale).
CONCORSI EMANIFESTAZIONIAPREMIO
(ART.22-BIS)
In sede di conversione del “decreto competitività
2014” (D.L. 91/2014) il legislatoreè intervenutoper
modificare l’art. 6 del regolamento sui concorsi e
sulle operazioni a premio (D.P.R. 430/2001).
A seguitodellamodifica, valida dal 21 agosto2014,
risultano ora escluse dal suddetto regolamento (in
quanto da non considerarsi concorsi e operazioni a
premio), anche “lemanifestazioni nellequali, a fron-
tedi unadeterminata spesa, cono senza sogliad’in-
gresso, i premi sono costituiti da buoni da utilizzare
su una spesa successiva nel medesimo punto ven-
dita che ha emesso detti buoni o in un altro punto
vendita facente parte della stessa insegna oditta”.
RIMODULAZIONETARIFFA INCENTIVANTE
IMPIANTI FOTOVOLTAICI (ART.26)
E’ stataprevista la rimodulazionedella tariffa incen-
tivante per gli impianti fotovoltaici di produzione di
energia di potenza nominale superiore a200KW.
Se un soggetto è titolare di più impianti che com-
plessivamente superano 200 KW non si farà luogo
alla rimodulazione della tariffa.
Apartiredal secondo semestre2014, il GSEeroghe-
rà le tariffe incentivanti con cadenza mensile nel-
la misura del 90% della produzione media stimata
da ciascun impianto. Il conguaglio in base alla pro-
duzione effettiva sarà effettuato entro il 30 giugno
dell’anno successivo. Lemodalità operative saranno
emanatedal GSEentro15giorni dalladatadi entra-
ta invigoredel provvedimentoedapprovate conde-
cretodelMinistrodello sviluppo economico.
Apartiredal 2015, la rimodulazionedella tariffa in-
centivante avverrà sulla base delle seguenti opzioni
che il titolaredell’impiantodovràcomunicarealGSE
entro il 30novembre2014:
1.la tariffa è erogata per 24 anni dalla data di atti-
vazione dell’impianto. La tariffa subisce una ridu-
zione sullabasedegli annimancanti al raggiungi-
mento dei 20 anni di incentivazione in base alla
tabella allegata al decreto. La riduzione parte dal
17% se il periodo residuo è superiore ai 19 anni
ed aumenta fino al 25% se il periodo residuo è di
12 anni.
2.Fermo restando il periodo di erogazione venten-
naledella tariffa incentivante, si prevedeunprimo
periodo in cui questa viene ridotta ed un secondo
tempo in cui subisce un aumento in egual misura.
Le percentuali saranno stabilite con apposito de-
cretodalMinistrodello sviluppo economico.
3.Fermo restando il periodo di 20 anni di eroga-
zione del contributo, viene prevista una riduzione
del:
-6%per gli impianti da200KWa500KW;
-7%da500KWa900KW;
-8% superiori a900KW.
In assenza di comunicazione della scelta operata al
GSE si applica l’opzione di cui al punto3.
Per fare fronte alle difficoltà finanziarie a cui, a se-
guitodelle riduzioni operate, possonoandare incon-
tro i soggetti chehanno costruitogli impianti, è sta-
ta prevista la possibilità di accedere a nuovi finan-
ziamenti bancari con l’intervento della Cassa depo-
siti e prestiti a titolodi garante.
ASSOGGETTAMENTO IVADELSERVIZIOPOSTALE
UNIVERSALE (ART.32-BIS)
A partire dal 21 agosto 2014, data di entrata in vi-
goredellaLeggedi conversionedelDL91/2014, so-
noesenti Iva ai sensi dell’art. 10n. 16 leprestazioni
di serviziopostaleuniversalee le cessioni di beni ad
esse accessorie, con esclusione dei servizi/ cessioni
di beni le cui condizioni sono state negoziate indi-
vidualmente.
FISC0
20 IVA. Regime speciale IVAdell’editoria.
Modifiche dal 2014.
L’Agenzia delle Entrate interviene con la Circolare 23/E
del 24 luglio 2014 per fornire i primi chiarimenti ope-
rativi circa il regime speciale IVAper l’editoria.
L’art. 19 co1, lett. A) D.L. 04/06/2013, n. 63 hamo-
dificato l’art. 74 comma1 lettera c) DPR633/72 che
reca particolari disposizioni per il commercio nel
territorio dello Stato di giornali quotidiani, di perio-
dici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di ca-
taloghi.
AMBITOSOGGETTIVO
Il regime IVAper l’editoria è un regime semplificato
di imposizione e riscossione dell’IVA (c.d.monofase)
chederoga alleordinariedisposizioni contenutenel
DPR n. 633/72, in considerazione della peculiarità
del settoredell’editoriaedelledifficoltàper i relativi
operatori adapplicare ledisposizioni ordinarie. Il re-
gimemonofase è caratterizzato dalla corresponsio-
nedell’imposta da partedi ununico soggettopassi-
vo (l’editore) intendendosi come tale:
- l’operatore che intraprende l’attività editoriale;
- in assenza di uno specifico contratto di editoria:
l’operatore economico che assume in concreto il
rischiodella realizzazionedell’operaper il succes-
sivo sfruttamentodella stessa.
Per i prodotti editoriali provenienti da territori extra-
Ue, si considera soggettopassivo chi procedeall’im-
portazione della pubblicazione per la successiva
commercializzazione; per i prodotti provenienti da
territorioUE soggetto passivo si considera colui che
effettua l’acquisto intracomunitario.
AMBITOOGGETTIVO
I beni che possono essere considerati “prodotti edi-
toriali”e che come tali quindi sono ammessi al par-
ticolare regime “monofase”sono:
- giornali quotidiani, esclusi i notiziari ed i dispacci
delle agenzie di stampa;
- periodici, in particolare quei prodotti che presen-
tano il requisitodella cadenzaperiodica edhanno
InformaImpresa
11
Venerdì
31
ottobre
2014