InformaImpresa 20/2014 - page 9

ABROGAZIONEDELLADETERMINAZIONE
FORFETTARIADELREDDITODEI TERRENI INCOLTI.
(ART.7-COMMA3)
E’ stata soppressa la disposizione di cui al comma1,
dell’art. 31, del Tuir che consentiva di determinare
il reddito dominicale, prodotto dai terreni non colti-
vati per una intera annata agraria, nella misura del
30% di quello determinato sulla base delle tariffe
d’estimo.
RIVALUTAZIONE REDDITO DOMINICALE ED AGRA-
RIO
(ART7-COMMA4)
Vieneprevista la rivalutazionedel redditodominica-
le ed agrariodei terreni nella seguentemisura:
-15%per gli anni 2013 -2014;
-30%per l’anno2015;
-7%per l’anno2016;
da applicarsi sulla tariffagià rivalutatadell’80%per
il reddito dominicale e del 70% per il reddito agra-
rio.
Per i terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP la
rivalutazione è pari al:
- 5%per gli anni 2013 -2014;
- 10%per il 2015.
Lemisure sopradeterminatedevono essereprese in
considerazione nella determinazione degli acconti.
CONTRIBUTO PER RECUPERO PNEUMATICI FUORI
USO
(ART8-bis)
Per garantire la tutela dell’ambiente, i produttori e
gli importatori di pneumatici devono provvedere,
in forma individuale o associata, ad attività di ricer-
ca ed alla gestione dei pneumatici fuori uso pari a
quelli immessi sul mercato e destinati alla vendita.
Per far frontea tali obblighi èprevistoun contributo
a carico degli utenti finali che va indicato in modo
distinto in fattura.
L’importo del contributo da addebitare è quello vi-
gente alla data dell’immissione del pneumatico nel
mercatonazionaledel ricambioeviene inizialmente
indicato nelle fatture del produttore o dell’importa-
tore.
Il contributo per il recupero dei pneumatici fuori
uso:
- è parte integrante del corrispettivodi vendita;
- va evidenziato e tenutodistintonella fattura;
- è assoggettato ad Iva;
- corrisponde al valore pagato all’attodell’acquisto;
- rimane invariato in tutte le fasi della commercia-
lizzazione.
COOPERATIVEDI CONSUMO (ART.17-BIS)
Nella fase di conversione in legge del Dl 91/2014,
sono state introdottealcunenormedi carattere civi-
listicoefiscaleapplicabili alle cooperativedi consu-
mo e loro consorzi.
E’ stata ampliata la base imponibile ai fini delle im-
poste dirette per le cooperative di consumo a mu-
tualità non prevalente riducendo, dal 30% 23%,
l’esenzione dalla tassazione della quota di utili an-
nuali destinati a riserve indivisibili.
Sugli utili destinati a riserva legale, la tassazione ri-
mane al 10%.
Non concorre alla formazione del reddito imponibi-
le laquotadi utili destinataadaumentodel capitale
sociale nei limiti ed alle condizioni poste dal Rego-
lamentoUEn. 1407/2013.
BONUS INVESTIMENTI (ART.18)
Confermata l’agevolazione prevista nel DL91/2014
per l’acquistodi beni strumentali nuovi appartenen-
ti alla divisione28della tabellaAteco2007.
Si tratta di un creditod’imposta determinato sull’in-
cremento degli investimenti in macchinari pari al
15% di detto incremento e fruibile in tre quote an-
nuali di pari importo. Sono ammessi all’agevolazio-
ne gli acquisti effettuati dal 26 giugno 2014 al 30
giugno2015.
Il creditod’imposta non spetta sugli acquisti di beni
di valore unitario inferiore a€10.000.
L’agevolazione spetta ai soggetti titolari di reddito
di impresa, compresi coloro che si sono costituiti da
menodi cinque anni.
Labasedi calcolodell’agevolazioneè costituitadal-
le spese sostenute in eccedenza rispetto allamedia
degli investimenti inbeni strumentali compresi nel-
la tabella 28, realizzati nei cinque periodi di impo-
staprecedenti. E’possibileescludere l’anno in cui gli
investimenti risultanopiù elevati.
Per i soggetti che hanno iniziato l’attività da meno
di cinqueanni, lamediadegli investimenti si calcola
dalla data d’inizio dell’attività, con facoltà di esclu-
dere il periodo con investimenti più elevati.
Alle imprese che si sono costituite dopo l’entrata in
vigore del DL 91/2014, il credito d’imposta si ap-
plica sul valore complessivo degli investimenti ef-
fettuati.
I soggetti cheesercitano attività industriali a rischio
di incidenti sul lavoro, ex D.Lgs n. 334/99, posso-
no fruire dell’agevolazione “solo se è documentato
l’adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di
cui al citatodecreto”.
Il credito d’imposta va indicato nel modello Unico
relativo al periodo d’imposta di riconoscimento del
credito ed inquello in cui il credito è utilizzato.
E’ fruibile solo in compensazione tramite il modello
F24, apartiredal secondoperiodod’imposta succes-
sivoaquello in cui si è realizzato l’investimento. Per
gli investimenti realizzati nell’anno 2014 la prima
compensazione può avvenire dal 01.01.2016.
Gli investimenti devono essere destinati a strutture
ubicate in Italia.
Il credito:
- non concorrealla formazionedellabase imponibi-
le Irpef/Ires e Irap;
- non rileva ai fini del rapportodi deducibilità degli
interessi passivi e delle spese generali di cui agli
artt. 61 e109del Tuir;
- non è soggetto al limite annuale di 250.000 euro
di utilizzodei crediti d’imposta indicati nel quadro
RU (art. 1, comma53, legge244/2007).
Il creditod’imposta viene revocato in casodi:
- cessione del bene agevolato a terzi, prima del se-
condoperiodod’imposta successivo all’acquisto;
- trasferimento del bene in strutture produttive si-
tuate all’estero, entro il termine di decadenza per
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