InformaImpresa 20/2014 - page 14

plicabile alle importazioni di prodotti editoriali
unitamente a beni diversi dai supporti integrativi,
quindi dal 01 gennaio 2014, non è possibile ri-
chiedere l’abbattimento della percentuale di for-
fetizzazionedella resa. Di conseguenza, gli impor-
tatori, devono assolvere l’Iva in dogana sulla base
del prezzo di vendita al pubblico sulla totalità dei
prodotti importati. Tale imposta non è detraibile.
L’importatore, comunque, può chiedere in relazio-
ne alla singola operazione d’importazione, l’appli-
cazione dell’imposta con le “ordinarie disposizio-
ni”, assolvendo l’imposta in dogana, sul valore di
transazione dei beni ed operare la detrazione nei
modi ordinari. La successiva commercializzazione
sul mercato nazionale dei prodotti editoriali se-
guirà le regole proprie delle cessioni di prodotti
editoriali.
PRODOTTI EDITORIALI ELETTRONICI
Sono riconducibili alla categoria dei prodotti edito-
riali elettronici i prodotti diffusi per via telematica
edoggettodi “commercio elettronicodiretto”.
Le operazioni di commercializzazione di prodotti
editoriali elettronici quindi sono consideratepresta-
zioni di servizi alle quali non è applicabile il regime
speciale e pertanto l’Iva è dovuta secondomodalità
“ordinarie”, con l’applicazione dell’aliquota iva ordi-
naria.
LaCircolare23/E/2014, precisa inoltre il trattamen-
to Iva in presenza di cessioni di prodotti editoriali
cartacei che al loro interno contengono una chiave
di accessomediante laquale l’acquirentepuò acqui-
sire,mediante collegamento internet:
- copia in formato elettronicodel prodotto cartaceo
già acquistato;
- aggiornamenti del prodotto cartaceo stesso.
L’onerositàomenodel “servizio aggiuntivo”, prestato
per via elettronica, determina il regime iva applica-
bile. Pertanto se:
- il servizio è a pagamento, lo stesso dovrà essere
considerato autonomamente ed assoggettato ad
Iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria;
- il servizioègratis, lo stessononvaconsideratoau-
tonomamente e quindi alla cessione del prodotto
cartaceo si applica il regime speciale iva c.d. mo-
nofase.
• • •
PREVIDENZA
10 Chiarimenti sul congedo di assistenza a
disabili gravi.
Il Ministero del Lavoro diffonde precisasazioni sulle
persone che hanno diritto al congedo per l’assistenza
di disabili in situazione di gravità.
Il Ministero del Lavoro ha reso pubblici dei chia-
rimenti relativi alle persone che hanno diritto al
congedo per l’assistenza di disabili in situazione di
gravità, così come previsto dall’articolo 42, comma
5 del Decreto Legislativo 151 del 2001. Alla luce
di tali precisazioni risulta che il genitore possa fru-
ire del congedo straordinario per assistere il figlio
con grave disabilità anche se questi sia convivente
con un’altra persona con cui però non è coniugato.
Il convivente non coniugato infatti non può usufru-
ire del congedo straordinario che pertanto diventa
accessibile al genitore. Per approfondimenti consul-
tare iLfile:
-MinLav_Interpello_23_2014.pdf
alla notizia1636 su
PREVIDENZA
11 Certificatomedico per lemalattie
professionali: nuovomodello.
Dal 1° settembre, la certificazionemedicaper lemalat-
tie professionali avveniene attraversounnuovomodel-
lo, il “MODELLO5SSbis”.
Ilmodello è compostodi 3 copie.
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