InformaImpresa 21 - 2013 - page 14

IVA, del credito generatosi nella precedente annualità
per la quale il contribuente ha omesso la presentazio-
ne della dichiarazione, l’Ufficio, per effetto del control-
lo automatizzato di cui all’articolo 54-bis del Decreto
Presidente Repubblica n. 633/72, invia al contribuente
una comunicazione di irregolarità, con la quale:
- contesta il riporto del credito (liquida, quindi, una
maggiore imposta o una minore eccedenza detraibi-
le);
- irroga la sanzione in misura pari al 30% del maggior
debito o della minore eccedenza detraibile.
Il pagamento delle somme dovute entro i successivi
trenta giorni, consente al contribuente la possibilità di
versare la sanzione nella misura ridotta ad un terzo.
Il mancato pagamento, invece, comporta l’iscrizione a
ruolo delle imposte, sanzioni ed interessi.
L’Agenzia sostiene che nella fattispecie descritta non
può trovare applicazione il disposto di cui all’articolo
30, del citato D.P.R. n. 633/72, in base al quale se dal-
la dichiarazione IVA risulta un credito il contribuente
può:
- portarlo in detrazione nell’anno successivo;
- chiederne il rimborso (in presenza delle condizioni
previste nello stesso articolo 30).
Sulla base di tale considerazione, l’Amministrazione
conclude affermando che la comunicazione di irrego-
larità inviata risulta legittima.
L’Agenzia, in sostanza, tenuto conto anche di una con-
solidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel
documento di prassi del 2012, afferma che il
credito,
non essendo stato dichiarato nell’anno in cui è matura-
to, non è utilizzabile in detrazione del debito d’imposta
in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che
lo stesso sia effettivamente maturato.
Tuttavia, se il contribuente effettua il pagamento del-
le somme richieste nella comunicazione di irregolarità
entro il termine ivi indicato, o a seguito della notifica di
cartella di pagamento o di una sentenza definitiva a lui
sfavorevole,
al medesimo è riconosciuta la possibilità
di presentare l’istanza di rimborso ai sensi dell’art. 21
decreto legislativo n. 546/92, entro due anni al paga-
mento (rimborso anomalo)
. Il rimborso spetta solo se
viene riscontrata l’effettiva spettanza del credito, attra-
verso controlli della documentazione contabile o ex-
tracontabile.
1.2 Omessa presentazione di Unico
o dichiarazione IRAP con eccedenza a credito
Le dichiarazioni dei redditi ed IRAP, presentate oltre 90
giorni, sono considerate omesse, ma costituiscono tito-
lo per la riscossione delle imposte delle ritenute indi-
cate dai sostituti d’imposta.
Poiché nulla è previsto dalla normativa in merito ai cre-
diti indicati nella dichiarazione omessa, l’Agenzia delle
entrate ritiene che la dichiarazione presentata con un
ritardo di oltre 90 giorni non costituisce titolo per il ri-
conoscimento dei crediti ivi esposti.
Sulla base di tale affermazione, nel documento di pras-
si del 2012 è precisato che l’Ufficio è legittimato a re-
cuperare, in sede di controllo automatizzato, il credito
riportato nella dichiarazione dei redditi o IRAP del suc-
cessivo periodo d’imposta, derivante da un periodo in
cui la dichiarazione è stata omessa.
Così, analogamente a quanto previsto per l’IVA, l’Agen-
zia specifica che il contribuente che riceve una comu-
nicazione di irregolarità dovrà procedere al pagamento
delle somme richieste entro il termine previsto e ri-
chiedere il rimborso del credito ai sensi dell’art. 21 de-
creto legislativo n. 546/92, entro i due anni dall’effet-
tuazione del pagamento.
L’Ufficio effettua i controlli sulla spettanza del credito,
utilizzando la documentazione richiesta o altri dati a
disposizione del medesimo. Il riconoscimento del cre-
dito può avvenire anche in sede di accordo di media-
zione o di conciliazione giudiziale.
LA CIRCOLARE N. 21/E DEL 25 GIUGNO 2013:
IL NUOVO ORIENTAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE
Con la circolare n. 21/E del 25 giugno 2013, l’Agen-
zia delle entrate supera il precedente orientamento del
2012, in considerazione del
rilevante aumento di con-
tenzioso rispetto al passato, nell’ambito del quale “si
registra il riconoscimento della spettanza del credito
sulla base della documentazione contabile esibita dal
contribuente”.
L’Amministrazione riconosce, quindi, l’opportunità,
per esigenze di efficienza, economicità e speditezza
dell’azione amministrativa, di definire tempestivamen-
te tali situazioni in una fase antecedente, evitando me-
diazione e contenzioso come condizione utile per il ri-
conoscimento del credito.
Nel nuovo documento di prassi, viene quindi analizzata
l’ipotesi in cui il contribuente riceve la comunicazione
di irregolarità a seguito di dichiarazione omessa e di
credito (IVA, IRPEF, IRES o IRAP) utilizzato in detrazio-
ne delle dichiarazioni successive.
Se il contribuente ritiene che il credito non dichiarato
sia fondatamente ed effettivamente spettante,
può at-
testarne l’esistenza contabile,
mediante la produzione
di idonea documentazione all’Ufficio competente
en-
tro 30 giorni successivi al ricevimento della comuni-
cazione
(può, ad esempio, presentare i registri IVA e le
relative liquidazioni, la dichiarazione cartacea relativa
all’annualità omessa, le fatture o altra documentazio-
ne utile).
Il contribuente
viene in tal modo posto nella medesi-
ma condizione in cui si sarebbe trovato qualora aves-
se presentato correttamente la dichiarazione
, fermo
restando, comunque, il diritto dell’Amministrazione di
effettuare tutti i controlli necessari ai fini del controllo
anche sostanziale del credito maturato.
Se l’Ufficio riscontra l’esistenza contabile del credito,
anziché richiedere al contribuente di effettuare il pa-
gamento e poi presentare istanza di rimborso (come in-
dicato sulla base del precedente orientamento),
potrà
“scomputare” direttamente l’importo del credito dalle
somme complessivamente dovute in base alla origina-
ria comunicazione di irregolarità ed emettere, di conse-
guenza, una comunicazione definitiva contenente la ri-
determinazione delle somme che residuano da versare
a seguito dello scomputo operato.
L’Agenzia precisa che
rimangono comunque dovute la
sanzione di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 471/97, e gli in-
teressi sulla parte di credito effettivamente utilizzata,
in considerazione della legittimità della comunicazio-
ne di irregolarità. L’Agenzia giustifica la richiesta delle
sanzioni ed interessi per il fatto che la comunicazione
è stata comunque emessa dall’Ufficio a seguito di un
comportamento omissivo del contribuente.
La sanzione potrà essere ridotta ad un terzo, se pagata
entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazio-
ne definitiva.
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