InformaImpresa 21 - 2013 - page 4

Procedura per il rilascio
dell’autorizzazione unica ambientale
La domanda per il rilascio dell’AUA e presentata al
SUAP che la trasmette immediatamente, in modalità
telematica all’autorità competente (Provincia o altra
autorità indicata dalla regione) e ai soggetti compe-
tenti in materia ambientale (vedere nelle definizioni
sopra riportate). Nella domanda sono indicati gli atti di
comunicazione, notifica e autorizzazione (i titoli abili-
tativi evidenziati sopra), per i quali si chiede il rilascio
dell’AUA.
Qualora l’autorità competente riscontri che è necessa-
rio integrare la documentazione presentate, lo comuni-
ca tempestivamente al SUAP (in modalità telematica),
precisando gli elementi mancanti ed il termine per il
deposito e le integrazioni.
Le verifiche per gli aspetti di cui sopra si concludono
entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. De-
corso tale termine, in assenza di comunicazioni, l’istan-
za si intende correttamente presentata.
Tempistica per il rilascio
dell’autorizzazione unica ambientale
Se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali la con-
clusione del procedimento è fissata in un termine infe-
riore o pari a 90 giorni, l’autorità competente adotta il
provvedimenti nel termine di 90 giorni dalla presenta-
zione della domanda e lo trasmette immediatamente
al SUAP che, rilascia il titolo. Resta comunque salva la
facoltà di indire la conferenza dei servizi nei casi previ-
sti dalle normative vigenti.
Se l’AUA sostituisce i titoli abilitativi per i quali alme-
no uno dei termini di conclusione del provvedimento
è superiore a 90 giorni, il SUAP, indice, entro 30 giorni
dalla ricezione della domanda, la conferenza dei servi-
zi. In tal caso l’autorità competente adotta l’AUA entro
120 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso
di richiesta di integrazione della documentazione, en-
tro il termine di 180 giorni dal termine di ricevimento
della domanda stessa. Nel caso sia necessario acquisire
esclusivamente l’AUA ai fini del rilascio, della formazio-
ne, del rinnovo o dell’aggiornamento dei titoli abilitati-
vi (evidenziati in precedenza), il SUAP trasmette la rela-
tiva documentazione all’autorità competente che, ove
previsto, convoca la conferenza di servizi. Poi l’autorità
competente adotta il provvedimento e lo trasmette im-
mediatamente al SUAP per il rilascio del titolo.
Rapporti con il gestore
L’autorità competente trasmette, in modalità telema-
tica, ogni comunicazione al gestore tramite il SUAP e
mette a disposizione dello stesso tutte le informazioni
sulla documentazione da presentare e sull’iter relativo
alla procedura di AUA.
Rinnovo dell’AUA
Per rinnovare l’AUA il titolare, il titolare della stessa,
almeno 6 mesi prima della scadenza, invia all’autori-
tà competente, tramite il SUAP, un’istanza corredata
dall’apposita documentazione. E’ possibile fare riferi-
mento alla documentazione eventualmente già in pos-
sesso dell’autorità competente nel caso in cui le con-
dizioni d’esercizio, o le informazioni in esso contenute,
siano rimaste immutate.
Sulla domanda di rinnovo l’autorità competente si
esprime con le procedure sopra richiamate.
Per le attività e gli impianti per cui si richiede il rinno-
vo dell’autorizzazione, in attesa del provvedimento di
rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella
specifica normativa di settore, l’esercizio può continua-
re sulla base della precedente autorizzazione.
Imposizione del rinnovo dell’autorizzazione: potere
dell’autorità competente
L’autorità competente può imporre il rinnovo dell’auto-
rizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione stessa, prima della scadenza quan-
do:
a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o
pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di
qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di piani-
ficazione e programmazione di settore;
b)le nuove disposizioni legislative comunitarie, statali
o regionali lo esigono.
Modifiche
Il gestore che intende effettuare una modifica dell’at-
tività o dell’impianto né da comunicazione all’autori-
tà competente. Nel caso in cui l’autorità competente
non si esprima entro 60 giorni sulla comunicazione ri-
cevuta, il gestore potrà procedere all’esecuzione della
modifica. Se la modifica comunicata viene considera-
ta sostanziale, dall’autorità competente, questa, nei 30
giorni successivi alla comunicazione, ordina al gestore
di presentare una domanda di autorizzazione (AUA) e
la modifica comunicata non può essere eseguita sino al
rilascio della nuova autorizzazione.
In ogni caso il gestore che intende effettuare una mo-
difica sostanziale, deve presentare una domanda di au-
torizzazione unica ambientale (AUA).
Opportunità per le Regioni nella definizioni di criteri
per le modifiche dell’attività o degli impianti
Le Regioni possono, nel rispetto delle norme di setto-
re vigenti, definire ulteriori criteri per la qualificazio-
ne delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non
sostanziali per le quali non vi è l’obbligo di effettuare
l’apposita comunicazione (per le modifiche non sostan-
ziali).
Emissioni in atmosfera:
autorizzazione di carattere generale
Il gestore può aderire tramite il SUAP, se ve ne sono i
presupposti, all’autorizzazione, alle emissioni in atmo-
sfera, di carattere generale ai sensi dell’articolo 272,
comma 2, del D.lgs 152/2006 (riportato nella nota al-
legata).
Per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamen-
te gli impianti e le attività di cui alla parte II dell’alle-
gato IV alla parte quinta del Dlgs 152/2006 (riportato
nella nota allegata) nelle more dell’adozione dell’au-
torizzazione generale prevista dall’autorità competente
(generalmente la provincia), i gestori degli stabilimenti
interessati comunicano tramite il SUAP la propria ade-
sione alle autorizzazioni generali riportate nell’allega-
to I del regolamento approvato con DPR 13/03/2013,
n. 59 , il quale viene applicato in ciascuna Regione sino
all’adozione della pertinente disciplina regionale. Pra-
ticamente nell’allegato I in questione sono riportate le
schede dettagliate delle attività in deroga prevista dal
D.Lgs 152/2006, Parte quinta, Allegato IV, Parte II (ri-
portato come elenco delle attività nella nota allegata)
Oneri istruttori e tariffe
In relazione ai procedimenti disciplinati con il regola-
mento sull’AUA, sono posti a carico dell’interessato le
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