InformaImpresa 21 - 2013 - page 7

sto per comunicare la conclusione dei lavori di riutiliz-
zo dei materiali, sia ad Arpav sia ai Comuni interessati
dall’attività di scavo e di riutilizzo dei materiali.
I moduli andranno inviati via PEC accompagnati da fo-
tocopia della carta di identità dei soggetti dichiaranti.
Per quanto riguarda Arpav, l’indirizzo di posta certifica-
ta è
, precisando che la struttura de-
stinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche.
On line si allega il testo della circolare regionale prot.
n. 39771, modulo 1 e 2 in formato pdf.
Per ulteriori indicazioni ed approfondimenti, contattare
il Settore Ambiente della Confartigianato Vicenza ai
numeri di telefono:
0444/168367 risponde Rudi Cestonaro
0444/168472 risponde Alessio Strazzari
Per approfondimenti consultare i file:
- Download Circolare della Regione Veneto del 23 set-
tembre 2013.pdf
- Download Modulo 2.pdf
- Download Modulo 1.pdf
alla notizia 1202 su
e l’articolo Ambiente n. 47 pubblicato su InformaIm-
presa n. 17 del 20.11.13:
Terre e rocce da scavo: introdotte semplificazioni con le
nuove disposizioni normative previste nel “decreto fare”
ambiente
59 Responsabilità amministrativa delle imprese:
l’assoluzione del dirigente della società non
comporta l’automatica assoluzione della
stessa.
La sentenza n. 20060/2013 della Corte di Cassazione sta-
bilisce che la responsabilità amministrativa della società
non può essere esclusa automaticamente a seguito dell’as-
soluzione del dirigente originariamente incriminato.
La sentenza della Corte di Cassazione del 9 maggio
2013, n. 20060, ha chiarito alcuni punti controversi del
D. Lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità “ammini-
strativa” da reato degli enti/imprese.
Nel caso concreto, il giudice di merito aveva pronuncia-
to sentenza di assoluzione di una banca ritenendo non
sussistente la responsabilità amministrativa ai sensi del
D. Lgs.231/2001 in quanto il dirigente bancario impu-
tato era stato assolto, e quindi anche l’istituto bancario
andava ritenuto esente da qualsiasi responsabilità.
Il pubblico ministero ha successivamente presentato ri-
corso in Cassazione e la suprema Corte lo ha accolto
sulla base del seguente ragionamento:
non si può rite-
nere automaticamente esclusa la responsabilità ammi-
nistrativa della banca in conseguenza dell’assoluzione
di un suo manager.
Infatti, una volta accertata la sussistenza del reato ed
accertato che il funzionario originariamente incrimi-
nato non lo ha commesso, non si può escludere affatto
che la condotta di reato possa essere stata realizzata
con altre modalità ed in tempi diversi.
Pertanto, un’
eventuale sentenza di assoluzione dell’im-
presa dovrà essere adeguatamente motivata
ed il giu-
dice di merito dovrà procedere in concreto all’esame
degli elementi costitutivi dell’illecito contestato e poi
concludere per un’eventuale assoluzione. La responsa-
bilità (amministrativa) della banca “ha carattere auto-
nomo e può quindi sussistere anche in mancanza di
una concreta condanna del sottoposto o della figura
apicale societaria”(nel caso specifico, un funzionario).
Perché sussista la responsabilità amministrativa
dell’impresa è sufficiente che sia compiuto un reato da
parte di un soggetto riconducibile all’ente/impresa “ma
non è anche necessario che tale reato venga accertato
con individuazione e condanna del responsabile.” Tant’è
vero che il D. Lgs. 231/2001 prevede la responsabilità
amministrativa dell’ente/impresa
anche “quando l’auto-
re del reato non è stato identificato o non è imputabile”
(art. 8, comma 1, lett. a).
Con la stessa sentenza la Cassazione ha colto l’occa-
sione per argomentare sull’
applicazione della prescri-
zione in materia di responsabilità amministrativa
: an-
che se il reato da cui dipende l’illecito amministrativo
risulta prescritto, tale prescrizione impedisce all’accu-
sa di procedere alla contestazione dell’illecito ammini-
strativo ma non impedisce, invece, di portare avanti
il procedimento già iniziato. Pertanto, se la contesta-
zione dell’illecito all’ente/impresa è già avvenuta,
l’atto
iniziale del giudizio interrompe la prescrizione fino al
passaggio in giudicato della sentenza che definisce il
procedimento.
Per approfondimenti consultare il file:
Download Sentenza_n.20060_del_2013-2.pdf
alla notizia 1197 su
ambiente
60 Responsabilità amministrativa delle imprese:
la sentenza della Corte di Appello di Milano
assolve la società “diligente” che ha adottato e
attuato un modello organizzativo efficace.
Confermata la decisione che ritiene non applicabile la re-
sponsabilità amministrativa nei confronti di una società
che si è adeguata tempestivamente alla normativa.
Con la Sentenza n. 1824 del 21 marzo 2012 la Corte
di Appello di Milano ha confermato la decisione di pri-
mo grado che riteneva non applicabile la responsabi-
lità amministrativa, prevista dal D.lgs. 231/2001, nei
confronti di una società che aveva adottato tempesti-
vamente (cioè prima della commissione del reato) il
modello organizzativo.
Nel caso specifico, il presidente del consiglio di am-
ministrazione e l’amministratore delegato della socie-
tà avevano commesso il reato previsto dall’art. 25 ter,
comma 1, (lett. a, r) del D. Lgs. 231/2001, diffonden-
do notizie false volte ad alterare il valore delle azioni
della società tramite la manipolazione dei dati e del-
la bozza dei comunicati stampa elaborati dagli uffici
competenti.
Tale illecito avrebbe potuto configurare la responsabi-
lità amministrativa della società con conseguente ap-
plicazione di pesanti sanzioni pecuniarie alla stessa .
Già il giudice di primo grado aveva ritenuto la società
non responsabile del reato in quanto aveva predispo-
sto ed attivato preventivamente un modello organizza-
tivo idoneo a prevenire l’illecito.
In merito veniva rilevato il comportamento particolar-
mente scrupoloso della società che, subito dopo l’en-
trata in vigore del D.lgs. 231, si era attivata per imple-
mentare il modello organizzativo facendo riferimento
alle Linee Guida elaborate da Confindustria e costi-
tuendo l’organo di vigilanza individuato in un sogget-
to (il responsabile dell’internal auditing) di comprovata
competenza e sottoposto alle dirette dipendenze del
presidente.
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