InformaImpresa 21 - 2013 - page 13

novata a causa della mancata adesione di uno dei soci,
risulterà omesso il versamento degli acconti IRES, da
sanare necessariamente con il ravvedimento operoso.
1.3. Primo periodo successivo
alla scadenza del triennio
La srl che ha optato per il regime di trasparenza per
il triennio 2010 – 2012 e che,
entro il 31.12.2013,
non intende rinnovare l’opzione
per il triennio 2013 –
2015, è tenuta
a versare l’acconto IRES 2013
calcolato
sulla base dell’IRES 2012 che si sarebbe determinata
senza considerare l’opzione.
1.4. Periodo di decadenza dal regime
La srl per la quale si è verificato
un evento che compor-
ta la decadenza dal regime di trasparenza dal 2013
è
tenuta al
versamento dell’acconto IRES 2013 calcolato
sull’imposta 2013 rideterminata senza tener conto del
regime di trasparenza.
ACCONTO MINIMI
1. Minimi nel 2012 e 2013
I soggetti che hanno applicato il “nuovo” regime dei
minimi nel 2012 continuando ad applicarlo nel 2013,
versano
l’acconto dell’imposta sostitutiva del 5%,
con
le stesse modalità previste per l’IRPEF. Si ritiene che
la
seconda / unica rata
d’acconto 2013 debba essere
determinata applicando la
nuova misura del 100%
a
quanto indicato a
rigo LM14
del mod. UNICO 2013 PF
e sottraendo l’importo versato a titolo di prima rata.
2. Minimi nel 2012 non più minimi dal 2013
Detti soggetti determinano il reddito 2013 nei mo-
di ordinari assoggettando lo stesso ad IRPEF, con le
consuete modalità.
Versano l’acconto 2013 dell’impo-
sta sostitutiva
(utilizzando il codice tributo “1793”) in-
dicando a rigo RN37, col. 4 del mod. UNICO 2014 PF
quanto versato a tale titolo. I soggetti in esame sono
esonerati dall’
IRAP
e quindi
non sono tenuti al versa-
mento del relativo acconto.
RAVVEDIMENTO OPEROSO
Il
mancato o insufficiente versamento
dell’acconto
comporta una
sanzione del 30%.
E’ possibile ricorrere
al
ravvedimento operoso
versando la sanzione ridotta:
- dal 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato
entro
14 giorni dalla scadenza
, tenendo presente che per
ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,2%;
- del 3% ,se il pagamento avviene a partire dal 15
giorno successivo alla scadenza, ma entro 30 giorni;
- del 3,75%, se il pagamento è eseguito decorsi 30
giorni dalla scadenza del 30/11 e comunque entro il
termine per la presentazione di Unico 2013.
Sono dovuti anche gli interessi nella misura del 2,5%
annuo.
FISCO
19 Spesometro: fino al 31 gennaio 2014
è possibile effettuare l’invio della
comunicazione relativa al 2012 in scadenza a
novembre 2013.
Per le comunicazioni rilevanti IVA relative al 2012 una
finestra temporale fino al 31.01.2014.
Con un
comunicato stampa, l’
Agenzia delle Entrate an-
nuncia che gli operatori economici che devono effet-
tuare la comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini
IVA relative all’anno 2012 - in scadenza il 12 novembre
2013 (soggetti mensili IVA) o il 21 novembre 2013 (al-
tri soggetti) -
“hanno più tempo per effettuare l’invio
dei dati attraverso il canale comunicativo Entratel, che
rimarrà aperto fino al 31 gennaio 2014”.
In sostanza le scadenze ufficiali per l’invio dello speso-
metrorelativo al 2012 restano fissate al:
-
12.11.2013
per chi effettua la liquidazione mensi-
le;
-
21.11.2013
per tutti gli altri soggetti obbligati;
ma Entratel potrà accogliere
le comunicazioni fino al
31.01.2014.
Sempre entro il 31.01.2014 potranno es-
sere anche inviati file che annullano o sostituiscono i
precedenti invii.
Anche se l’Agenzia, ufficialmente, non proroga il ter-
mine (per il quale sarebbe stato necessario un Provve-
dimento del Direttore della stessa), di fatto, raggiunge
il medesimo risultato concedendo più tempo agli ope-
ratori per gli invii delle comunicazioni. Il comunicato
stampa, non prende posizione in merito
alle sanzioni
nei casi di omessa presentazione della dichiarazione
nei termini previsti dal provvedimento del 2 agosto
2013.
E’ del tutto evidente che, seppur in assenza di tale pre-
cisazione, in base al principio della buona fede e a
quello della tutela dell’affidamento, sanciti dalla Sta-
tuto del Contribuente, difficilmente potranno essere ir-
rogate sanzioni.
FISCO
20 Eccedenze di imposta a credito e
dichiarazione omessa.
L’esistenza contabile del credito evidenziato in una dichia-
razione omessa può essere provata già in fase di assisten-
za alla comunicazione di irregolarità.
Con la circolare n. 21/E del 25 giugno 2013 l’Ammini-
strazione finanziaria affronta il tema relativo all’utiliz-
zo delle eccedenze di imposta maturate in annualità
per le quali non sono state presentate le dichiarazioni
dell’IVA, dei redditi o dell’IRAP, modificando l’interpre-
tazione già fornita in altri documenti di prassi.
Il credito relativo ad una dichiarazione omessa può,
infatti, essere riconosciuto già in fase di assistenza: il
contribuente che riceve una comunicazione di irregola-
rità può attestare l’esistenza contabile del suo credito
mediante produzione di idonea documentazione, fermo
restando il pagamento della sanzione e degli interessi.
Contrariamente a quanto indicato nel 2012, il contri-
buente non è più tenuto a pagare quanto risultante
dalla comunicazione di irregolarità e a presentare poi
istanza di rimborso, od attendere l’esito del contenzio-
so per il riconoscimento del diritto.
Per comprendere la portata del nuovo orientamento, e
le motivazioni che hanno (correttamente) indotto l’Am-
ministrazione al cambiamento, è importante ricorda-
re gli effetti prodotti dalla precedente circolare n. 34/
E/2012.
LA CIRCOLARE N. 34/E DEL 6 AGOSTO 2012:
IL PRECEDENTE ORIENTAMENTO
Con la circolare n. 34/E/2012, l’Agenzia delle entrate,
basandosi su una consolidata giurisprudenza della Cor-
te di Cassazione, ha affrontato la problematica relati-
va al riconoscimento del credito d’imposta (IVA, impo-
ste dirette e IRAP), maturato in annualità per le quali il
contribuente ha omesso le relative dichiarazioni.
1.1 Omessa presentazione dichiarazione IVA con ecce-
denza a credito
Nell’ipotesi di riporto in detrazione, nella dichiarazione
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