spese e i diritti previsti da disposizione di leggi stata-
li e regionali vigenti nelle misure da queste stabili-
te. Possono anche essere previsti diritti di istruttoria
la cui misura, sommata agli oneri sopra citati, non può
comunque eccedere quella complessivamente posta a
carico dell’interessato prima dell’entrata in vigore del
Regolamento AUA, previsto dal DPR 13/03/2013, n.
59, per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti
sostituiti dall’AUA.
Per approfondimenti consultare i file:
- Download normativa di riferimento al regolamento per
lAUA.pdf
- Download AUA - DPR 13 marzo 2013 n. 59 - senza alle-
gati.pdf
alla notizia 1203 su
e l’articolo Ambiente n. 52 pubblicato su InformaIm-
presa n. 15 del 27.7.12:
Via libera al Governo per disciplinare l’autorizzazione uni-
ca ambientale
ambiente
56 Emissioni in atmosfera: scadenza al 31
dicembre 2013.
Come già evidenziato nei notiziari n. 11/2013 del
31.05.2013, n. 13/2013 del 28.06.2013 e n. 19/2013
del 18.10.13, la
scadenza del 31 dicembre 2013
è ri-
volta a tutti i gestori di impianti e stabilimenti che so-
no stati autorizzati e che sono dunque in possesso di
un decreto di autorizzazione alle emissioni nell’atmo-
sfera rilasciato dall’Ente provinciale
nel periodo com-
preso tra il 1 luglio 1989 ed il 1 gennaio 2000
ai sensi
del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203.
Ricordiamo che questa scadenza fa seguito a quella
passata del 31 dicembre 2011, termine entro il quale
dovevano essere rinnovate tutte le autorizzazioni rila-
sciate ad impianti esistenti alla data di entrata in vigo-
re del D.P.R. 203/1988, anche in forma tacita.
Si ribadisce che
le imprese
che non hanno provveduto
e
che non provvederanno al rinnovo delle autorizzazio-
ni sono considerate in esercizio senza autorizzazione
,
essendo decaduta la precedente autorizzazione, dun-
que passibili di pesanti sanzioni anche penali.
Breve analisi dell’adempimento
Con il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in ma-
teria ambientale”, il legislatore ha emanato una norma
di “riordino” della quasi totalità della normativa am-
bientale, accorpandola in un testo unico suddiviso in
sei parti.
La parte quinta, che riguarda nello specifico le “Norme
in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emis-
sioni in atmosfera” ha istituito il principio di base in
merito al quale tutti gli impianti e gli stabilimenti che
producono emissioni devono essere autorizzati.
Tra le diverse novità introdotte dalla rivisitazione nor-
mativa, il nuovo provvedimento di autorizzazione me-
rita particolare attenzione prevedendo una scadenza
delle autorizzazioni di 15 anni rinnovabile, cosa non
prevista dalla precedente normativa.
Come conseguenza è stata abrogata la vecchia norma-
tiva in materia di qualità dell’aria che faceva capo al
D.P.R. 24.05. 1988, n. 203 le cui autorizzazioni sareb-
bero rimaste in corso di validità fino al loro rinnovo.
Il rinnovo è stato dunque programmato sulla base della
data di rilascio del precedente provvedimento di auto-
rizzazione entro i seguenti termini:
a) entro il 31.12.2011, per impianti anteriori al 1988;
b)
tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 dicembre 2013, per im-
pianti che siano stati autorizzati in data anteriore al 1°
gennaio 2000
;
c) tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015, per
impianti che siano stati autorizzati in data successiva
al 31 dicembre 1999.
La mancata presentazione della domanda nei termini
sopra richiamati comporta la decadenza della prece-
dente autorizzazione.
Rinnovo delle autorizzazioni rilasciate
ai sensi del ex D.P.R. 24 maggio 1988, n.203
La domanda di autorizzazione da presentarsi per il rin-
novo del precedente provvedimento di autorizzazione
deve essere inoltrata:
1.da tutte le attività soggette;
2.seguendo la procedura ordinaria o tramite adesione
all’autorizzazione di carattere generale se in posses-
so dei requisiti previsti;
3.entro il termine indicato comunque, anche se non
sono stati effettuati interventi e/o modifiche all’im-
pianto autorizzato;
4.prima del termine indicato, qualora si intenda instal-
lare un impianto nuovo o trasferirlo da un luogo ad
un altro o sottoporlo a modifica (tale da comportare
una variazione di quanto già autorizzato).
Esclusioni
Vi sono alcune eccezioni di categorie di impianti e di
attività che vengono escluse dall’obbligo di autorizza-
zione, quali ad esempio gli impianti di combustione di-
sciplinati dall’art.269 co 14:
1.impianti di combustione, compresi i gruppi elettro-
geni a cogenerazione, di potenza termica nominale
inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all’Al-
legato X alla parte quinta del presente decreto, a ga-
solio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
2.impianti di combustione alimentati ad olio combu-
stibile, come tale o in emulsione, di potenza termica
nominale inferiore a 0,3 MW;
3.impianti di combustione alimentati a metano o a
GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
4.impianti di combustione, ubicati all’interno di im-
pianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di
discarica, gas residuati dai processi di depurazione e
biogas, di potenza termica nominale non superiore
a 3 MW, se l’attività di recupero è soggetta alle pro-
cedure autorizzative semplificate previste dalla par-
te quarta del presente decreto e tali procedure sono
state espletate;
5.impianti di combustione alimentati a biogas di cui
all’Allegato X alla parte quinta del presente decreto,
di potenza termica nominale complessiva inferiore o
uguale a 3 MW;
6. gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano
o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
7. gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a ben-
zina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
8.impianti di combustione connessi alle attività di stoc-
caggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno
di 2200 ore annue, di potenza termica nominale in-
feriore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed infe-
riore a 2,5 MW se alimentati a gasolio.
Maggiori informazioni possono essere richieste al Set-
tore Ambiente di Confartigianato Vicenza di via Enrico
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Venerdì
15
novembre
2013