InformaImpresa 21 - 2013 - page 10

produzione e del lavoro, soggetti ad imposizione fisca-
le agevolata nel 2013.
Siglato dalla Confartigianato Regionale e dalle Orga-
nizzazioni Sindacali dei lavoratori l’
Accordo Regiona-
le Interconfederale del 25 settembre 2013
che tratta
delle varie
forme di retribuzione collegate al migliora-
mento della produttività aziendale
, dell’organizzazione
e qualità del lavoro, per le qualii dipendenti daaziende
appartenenti al sistema artigiano del Veneto possono
beneficiare di specificafavorevole imposizione fiscale.
A seguito di recenti note interpretative regionali pro-
poniamo di seguito un commento sui contenuti del
nuovo Accordo Regionale, che riguarda tutte le aziende
artigiane ubicate nel Veneto, che applicano la contrat-
tazione artigiana
. Destinatarie del nuovo Accordo sono
le aziende non artigiane venete con attività comprese
nella sfera di applicazione dei CCNL e/o CCRL artigiani,
purché aderenti a Confartigianato.
L’art. 1, comma 481, della legge 228 del 2012 e le di-
sposizioni del DPCM 22.01.2013 stabiliscono infatti
che tali somme collegate al miglioramento produttivo,
erogate ai dipendenti
in attuazione a quanto previsto
da Accordi collettivi aziendali o territoriali,
sono sog-
gette ad un’imposizione fiscale agevolata. La successi-
va Circolare n° 15 del 2013 del Ministero del Lavoro,
cui si rimanda, propone un utile approfondimento sugli
interventi e relative voci retributive previsti da Accor-
di aziendali o territoriali, che consentono l’applicazione
dell’agevolazione nel 2013.
In tale prospettiva il
nuovo Accordo Regionale definisce
gli istituti, le disposizioni contrattuali e gli interventi di
miglioramento dell’organizzazione del lavoro
, aventi le
finalità richieste e
per le quali i relativi compensi pos-
sano accedere alla detassazione.
Il nuovo Accordo individua tre tipologie.
Al punto 1) è
confermata la detassabilità, per tutto il
periodo di erogazione nell’anno 2013, degli elemen-
ti economici territoriali
legati all’andamento del set-
tore e alla presenza al lavoro
(EET), previsti dai CCRL
(Contratti Collettivi Regionali di categoria
) stipulati nel
2013 o precedentemente.
Per tutti la Confartigianato Veneto ha provveduto al
previsto deposito presso la DTL competente.
Al punto 2) sono
individuati gli interventi,
coerenti con
le regolamentazioni contrattuali artigiane, la cui
appli-
cazione
, secondo la valutazione delle Parti,
comporta
un miglioramento della produttività, qualità ed effi-
cienza nella gestione aziendale.
I particolari compensi retributivi spettanti per tali in-
terventi
, i cui effetti incentivanti siano confermati da
apposita
dichiarazione del datore di lavoro
, potranno
essere oggetto della tassazione agevolata per i mesi di
ottobre , novembre e dicembre 2013.
Tra questi compensi segnaliamo ad esempio le maggio-
razioni o i premi relativi ad una innovativa ed efficien-
te distribuzione dell’orario di lavoro settimanale, gior-
naliero, con eventuale utilizzo di turno notturno, con
eventuale allargamento della prestazione in giornate
non lavorative, ecc. ovvero la retribuzione per lavoro
straordinario o supplementare preordinato, program-
mato e funzionale all’acquisizione di specifica nuova
commessa di lavoro…
L’accesso alla
tassazione agevolata riguarda tutti gli in-
terventi elencati
che sono
attuati in azienda a decorre-
re dal 1° ottobre
, quale elemento di novità e di mag-
giore efficienza rispetto alla consueta gestione azien-
dale
Fanno eccezione gli interventi attuativi dei regimi di
flessibilità
, per i quali la detassazione potrà riguardare
interventi anche già in essere alla data del 1° ottobre
2013
, per i quali, ad esempio, si procede all’erogazione,
nel periodo ottobre-dicembre, di maggiorazioni retri-
butive dovute per le ore accantonate o della retribu-
zione (e maggiorazione) per le ore accantonate e non
utilizzate.
Infatti gli Accordi Regionali sulle procedure di cassa in-
tegrazione in deroga e sulle sospensioni per mancanza
di lavoro, rispettivamente del 12 dicembre 2012 e del
18 luglio 2013, hanno già precisato l’essenziale con-
dizione di utilizzo degli accantonamenti per flessibi-
lità, banca ore, ecc, funzionale alla gestione dei picchi
e flessi produttivi prima del ricorso alla cassa o alla
sospensione.
Infine al punto 3) è prevista la possibilità di ricompren-
dere tra gli elementi retributivi detassabili i
premi plu-
rindividuali
istituiti in azienda,
legati ad obiettivi misu-
rabili di efficientazione aziendale, a condizione siano
ritenuti conformi da parte di apposita Commissione re-
gionale
istituita tra le Parti. Alla Commissione l’azienda
proporrà apposita richiesta con la descrizione dei para-
metri utilizzati per la determinazione di tali premi.
Per tale procedura sarà predisposto apposito regola-
mento. Siamo pertanto in attesa delle relative
linee
guida.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download ACCORDO DETASSAZIONE.pd
f
alla notizia 1188 su
• • •
FISCO
18 Redditi. Acconti d’imposta 2013. Entro il
2 dicembre 2013 (il 30 novembre cade di
sabato) scade la seconda o unica rata.
Il 2 dicembre scade il termine per il pagamento della
seconda rata degli acconti delle imposte. Per il 2013 è
necessario tenere presente che l’art. 11 del DL 76/2013
ha
disposto l’aumento dal 99% al 100%
dell’acconto
IRPEF dovuto in relazione all’anno 2013 e del
101%
per i soggetti IRES.
Tuttavia, tale modifica produce ef-
fetti esclusivamente sulla 2° o unica rata di acconto;
pertanto, per stabilire l’ammontare dovuto a titolo di
2° o unica rata, sarà necessario:
-
determinare l’acconto
complessivamente
dovuto in
misura pari al 100%
dell’imposta dovuta per il pe-
riodo d’imposta precedente;
-
sottrarre
a tale ammontare
quanto
eventualmente
versato come 1° rata.
Come di consueto, l’acconto può essere determinato
con il metodo storico oppure con il metodo previsiona-
le, tenendo presente che, ai sensi del DL n. 63/2002, i
versamenti degli acconti Irpef ed Ires, sono effettuati
in due rate salvo che il versamento da effettuare alla
scadenza della prima rata non superi euro 103.
METODO STORICO
L’ammontare dell’acconto 2013 è determinato in ba-
se all’importo evidenziato nel rigo “
Differenza
” o “
IRES
dovuta o differenza a favore del contribuente”
del mod.
UNICO 2013 ovvero nel rigo “Totale imposta” del mod.
IRAP 2013.
METODO PREVISIONALE
Qualora si presuma di conseguire un
reddito 2013 in-
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InformaImpresa
Venerdì
15
novembre
2013
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