Fermi n. 134 a Vicenza ad uno dei seguenti recapiti:
Gianluca Barausse tel. 0444 168339
Alessio Strazzari tel. 0444 168472
Giulia Fanchin tel. 0444 168463
Fabrizio Mingardo tel. 0444 168479
Chiara Zocca tel. 0444 168474
Paolo Carmignato tel. 0444 168359.
ambiente
57 Rifiuti: il produttore deve sempre verificare
se chi smaltisce rifiuti è effettivamente in
possesso dell’apposita autorizzazione.
La sentenza n. 29727/2013 della Corte di Cassazione ri-
badisce l’obbligo per il produttore di rifiuti di verificare
l’autorizzazione del trasportatore, smaltitore e/o recupe-
ratore allo scopo di constatare che gli stessi siano rego-
larmente abilitati.
Con sentenza 28/06/2011 il Tribunale di Venezia – Se-
zione distaccata di San Donà di Piave – aveva ritenuto i
titolari di un’impresa responsabili del
reato di gestio-
ne di rifiuti non autorizzata
di cui all’art. 256, comma 1
del D. LGS. 152/2006.
Secondo tale norma “chiunque effettua un’attività di
raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti
in mancanza della pre-
scritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione
“ è
punito con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o
con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila
euro (se si tratta di rifiuti non pericolosi); con la pena
dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da
duemilaseicento euro a ventiseimila euro (se si tratta
di rifiuti pericolosi).
Secondo il giudice di merito i titolari dell’impresa, mos-
si da valutazioni di mera convenienza economica, sono
venuti meno all’obbligo di verifica delle autorizzazioni
(obbligo che la stessa attività imprenditoriale impone)
ed hanno affidato i propri rifiuti a un impianto non
abilitato.
A nulla è valsa l’impugnazione della sentenza da par-
te dei difensori degli imputati. La Corte di Cassazione,
con decisione 11 luglio 2013 n. 29727, ha rigettato il
ricorso.
In primo luogo la Corte ha ricordato come i produttori
di rifiuti hanno una responsabilità nella gestione degli
stessi. Secondo la norma vigente all’epoca dei fatti, ta-
le responsabilità viene meno nel caso di conferimento
dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero
o di smaltimento purché il detentore abbia ricevuto il
formulario controfirmato e datato in arrivo dal destina-
tario entro tre mesi dalla data di conferimento dei ri-
fiuti al trasportatore ovvero, alla scadenza del predetto
termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla
Provincia della mancata ricezione del formulario (art.
188, comma 3, D. LGS. 152/2006)
Pertanto il detentore dei rifiuti può assegnare la raccol-
ta, il trasporto e lo smaltimento a soggetti privati “che
svolgano per suo conto tali attività” ma in tal caso ha
l’obbligo di controllare che gli stessi siano autorizzati.
Se “tale doverosa verifica sia omessa” il produttore di
rifiuti
“risponde a titolo di colpa per inosservanza della
citata regola di cautela imprenditoriale”
dei reati di il-
lecita gestione di rifiuti.
Tale responsabilità non viene meno per il fatto che il
terzo (gestore di rifiuti) sia munito di autorizzazione re-
lativa a rifiuti diversi da quelli oggetto di conferimen-
to, in quanto in tal caso manca la autorizzazione per i
rifiuti conferiti .
Inutile anche il tentativo della difesa di richiedere la
causa di non punibilità prevista dall’art. 48 c.p. (errore
determinato dall’altrui inganno) per i titolari dell’im-
presa sulla base del fatto che il trasportatore li aveva
ingannati circa la sussistenza del richiesto titolo abili-
tativo per lo smaltimento dei rifiuti, mediante l’esibi-
zione dell’autorizzazione al trasporto che contemplava
i codici cer dei rifiuti effettivamente conferiti e la
ver-
bale dichiarazione di essere in possesso anche dell’au-
torizzazione per lo smaltimento.
La Corte ribadisce che i produttori di rifiuti non pos-
sono
“fare affidamento sulle rassicurazioni verbali del
trasportatore”.
Appare ormai assodato il principio in base al quale
l’imprenditore ha l’obbligo di attivarsi secondo diligen-
za nella fase di gestione dei rifiuti.
Dal punto di vista della normativa, il produttore di ri-
fiuti costituisce il primo presidio per il rispetto della
legalità: su di lui incombe anche una responsabilità so-
ciale, oltre che giuridica, che impone tutta una serie di
verifiche e cautele a cui non può sottrarsi.
Per approfondimenti consultare il file:
- Download Responsabilit del produttore di rifiuti - Sen-
tenza Cassazione n. 29727 del 11 luglio 2013.pdf
alla notizia 1193 su
ambiente
58 Rifiuti: la Regione Veneto ha definito gli
indirizzi operativi per il riutilizzo delle terre e
rocce da scavo come sottoprodotti.
Pubblicati nel bollettino regionale del Veneto i moduli per
l’autodichiarazione attestante i requisiti delle terre e rocce
da scavo utilizzabili come sottoprodotto.
Il 23.09.13 le Regione del Veneto ha pubblicato la cir-
colare prot. n. 397711, fornendo degli indirizzi operati-
vi in riferimento agli articoli n. 41 e 41 bis della Legge
n. 98 del 09.08.13.
Tale circolare è accompagnata dai moduli n. 1 e 2, pre-
visti per l’autodichiarazione attestante i requisiti delle
terre e rocce da scavo al fine del loro utilizzo come sot-
toprodotti.
Il documento regionale riporta le indicazioni necessa-
rie alla compilazione ed all’invio dei moduli succitati.
Si ricorda che la normativa nazionale impone l’invio
delle autocertificazioni previste, prima dello scavo e a
conclusione dei lavori di riutilizzo dei materiali, all’Ar-
pav competente per territorio.
Unica eccezione è prevista per un’eventuale variazione
dei requisiti e delle condizioni, che deve essere comu-
nicata al comune interessato dall’attività di scavo.
E’ opportuno segnalare che la circolare regionale ripor-
ta un maggior numero di adempimenti rispetto agli ar-
ticoli n. 41 e 41 bis della Legge 98 del 09/08/2013.
Infatti la Regione Veneto invita ad trasmettere il modu-
lo 1, il cui invio è previsto prima dell’inizio dell’attività
di scavo, ad Arpav ed al Comune in cui viene effettuato
lo scavo.
Nello stesso modo l’Amministrazione regionale consi-
glia di spedire la comunicazione di modifica dei requi-
siti e delle condizioni, anche in questo caso con mo-
dulo 1, ad Arpav ed al Comune in cui viene escavato il
materiale.
Infine la Regione indica di inviare il modulo 2, previ-
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InformaImpresa
Venerdì
15
novembre
2013