InformaImpresa 21 - 2013 - page 12

le imposte dirette, un incremento della rivalutazione
del reddito dominicale ed agrario (applicabile aull’im-
porto risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n.
662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70%
per il reddito agrario), nella misura:
- del
15%;
- del
5%
per i
terreni agricoli
e per quelli
non coltivati,
posseduti e condotti da
coltivatori diretti e impren-
ditori agricoli professionali (IAP)
iscritti nella previ-
denza agricola;
l’acconto 2013 va determinato tenendo conto di tale
ulteriore rivalutazione.
Pertanto, utilizzando il metodo storico, l’IRPEF 2012 su
cui determinare l’
acconto 2013
va
rideterminata
con-
siderando il reddito dominicale ed agrario rivalutati
con le percentuali maggiorate.
SPESE RELATIVE A VEICOLI A DEDUCIBILITÀ LIMITATA
Per effetto della riduzione, dal 2013, della percentuale
di deducibilità dei costi relativi agli autoveicoli utiliz-
zati dalle imprese e dai lavoratori autonomi, che passa
dal 40% al 20% ovvero dal 90% al 70% per i veico-
li concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ai fini del
calcolo dell’acconto 2013
con il metodo storico è ne-
cessario considerare,
quale imposta del periodo prece-
dente
, quella che si sarebbe
determinata applicando le
predette nuove percentuali.
DEDUZIONE FORFETARIA DISTRIBUTORI
DI CARBURANTI
Gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti che
usufruiscono della deduzione forfetaria, individuata in
relazione ai ricavi conseguiti, sulla base di specifiche
percentuali (riconosciuta a regime dall’art. 34, comma
2, Legge n. 183/2011),
“nella determinazione dell’accon-
to dovuto per ciascun periodo di imposta assumono quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe de-
terminata senza tenere conto della deduzione forfetaria …”.
Di conseguenza l
’acconto 2013
va determinato, in caso
di utilizzo del metodo storico, considerando l’
imposta
2012 rideterminata senza tener conto della deduzione
in esame. Per le imprese in contabilità ordinaria la de-
duzione può essere “intercettata” nel mod. UNICO tra le
“Altre variazioni in diminuzione”, codice
“28”
.
CEDOLARE SECCA
Il reddito derivante dalla
locazione di fabbricati abita-
tivi
può,
dietro opzione
, essere assoggettato a “cedo-
lare secca”, se i fabbricati sono posseduti da persone
fisiche.
Il reddito fondiario non sarà quindi assoggettato ad ir-
pef.
Se l’
opzione
per la cedolare secca è avvenuta con de-
correnza dal
01.01.2013
, sarà
possibile escludere dal
calcolo dell’acconto Irpef
tutto il reddito fondiario di
tale fabbricato.
Se invece la
cedolare secca è applicabile solo per una
parte dell’anno
, sarà possibile
escludere dal calcolo
dell’acconto Irpef
solo il r
eddito fondiario 2012 corri-
spondente a detta parte d’anno
.
Per chiarire meglio, proponiamo il seguente esempio:
Il Sig Rossi ha concesso in locazione un immobile abi-
tativo a partire dal 1.08.2012. Il canone annuo è pari a
4.800. Nel 2012 il sig. Rossi non ha effettuato l’ opzio-
ne per la cedolare secca.
In data 1.8.2013 il Sig Rossi ha optato per l’applicazio-
ne della cedolare secca.
Nel calcolo dell’acconto 2013 applicando il
metodo
previsionale
il Sig. Rossi escluderà dalla base impo-
nibile il reddito fondiario conseguito dal 1.8.2013 al
31.12.2013.
(4.800 – 240 per detrazione 5%)= 4.560
4.560 : 12 x 5 = 1.900
Calcolerà perciò l’acconto Irpef su un imponibile pari a
€ 2.660 (4.560 – 1900).
Non verserà l’acconto della cedolare secca.
Nel caso in cui l
’anno di prima applicazione della cedo-
lare
secca sia anche il
primo anno di possesso dell’im-
mobile,
l’acconto
non è dovuto.
In caso di
revoca della cedolare secca,
è possibile de-
terminare l’acconto dovuto per il periodo d’imposta di
uscita dalla cedolare con il metodo previsionale.
L’acconto 2013 è stabilito in misura pari
al 95%
di rigo
RB11, campo 3.
L’acconto della cedolare secca va versato in unica solu-
zione o in due rate,
seguendo le medesime regole sta-
bilite per l’acconto irpef.
Se l’importo su cui calcolare l’acconto non supera €
51,65, l’acconto non è dovuto.
Se l’acconto è:
- inferiore a 257,52, si versa in unica soluzione entro il
2 dicembre 2013;
- pari o superiore a 257,52 si versa in due rate di cui:
- la prima rata calcolata nella misura del 40% del
95%;
- la seconda calcolata nella misura del 60% del
95%.
ACCONTO IRES SRL TRASPARENTI
Le srl che hanno optato per il regime di trasparenza ex
art. 116, TUIR, determinano l’acconto IRES dovuto con
modalità differenziate a seconda che si tratti del
primo
anno di efficacia dell’opzione ovvero delle annualità
successive
come di seguito schematizzato.
1.1. Primo anno di validità dell’opzione
La srl che intende
optare per il regime di trasparenza
dal 2013
, mediante invio della comunicazione all’Agen-
zia delle Entrate entro il 31.12.2013 calcola l’acconto
IRES 2013 con il metodo storico o previsionale,
senza
tener conto del regime di trasparenza
. L’acconto così
determinato viene poi imputato ai soci in proporzio-
ne alla quota di partecipazione. I soci, dal canto loro,
scomputano gli acconti a loro attribuiti dall’IRPEF do-
vuta nel mod. UNICO 2014 PF sul reddito 2013 ad essi
imputato per trasparenza dalla srl.
1.2. Anni successivi di validità dell’opzione
La srl che ha esercitato l’opzione per il triennio 2011 –
2013 ovvero per il triennio 2012– 2014
non deve ver-
sare alcun acconto IRES per il 2013
. Infatti per il 2013
non sarà dovuta Ires.
La medesima regola si applica qualora la società,
al-
la scadenza del triennio, abbia provveduto a rinnovare
il regime di trasparenza per un ulteriore triennio.
E’ il
caso, ad esempio, della srl che ha optato per la traspa-
renza dal 2009 per il triennio 2009 – 2011 e che al
31.12.2012 ha rinnovato l’opzione per il triennio 2012
– 2014.
Con
riguardo alla srl
che ha optato per la trasparenza
per il triennio 2010 – 2012
e che entro il 31.12.2013
intende rinnovare l’opzione
per il triennio 2013–2015
è opportuno che la
stessa richieda a ciascun socio, pri-
ma del termine di versamento degli acconti
, la comuni-
cazione a mezzo raccomandata, di voler rinnovare l’op-
zione. Per il rinnovo è infatti necessaria l’adesione di
tutti i soci.
In mancanza di tale adesione “preventiva”
è opportuno
che
la società provveda a versare l’acconto IRES
, infatti,
qualora al 31.12.2013 l’opzione non possa essere rin-
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