InformaImpresa 21 - 2013 - page 3

sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010, n. 160;
f)
modifica:
ogni variazione al progetto, già autorizzato,
realizzato o in fase di realizzazione o dell’impianto,
che possa produrre effetti sull’ambiente;
g)
modifica sostanziale di un impianto:
ogni modifica
considerata sostanziale ai sensi delle normative di
settore che disciplinano gli atti di comunicazione,
notifica e autorizzazione in materia ambientale com-
presi nell’autorizzazione unica ambientale in quanto
possa produrre effetti negativi e significativi sull’am-
biente.
Titoli abilitativi per i quali si deve richiedere l’autoriz-
zazione unica ambientale
a) Autorizzazione agli scarichi;
b)comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomica
degli effluenti di allevamento, delle acque di vege-
tazione dei frantoi oleari e delle acque reflue prove-
nienti dalle aziende ivi previste;
c) autorizzazione alle emissioni in atmosfera
d)autorizzazione generale (emissioni in atmosfera)
e) comunicazione o nulla osta (impatto acustico)
f) autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal
processo di depurazione in agricoltura
g)comunicazioni in materia di rifiuti (auto smaltimento
e operazioni di recupero).
Oltre agli atti di cui sopra, le Regioni possono indi-
viduare ulteriori atti di comunicazione, notifica auto-
rizzazione in materia ambientale che possono essere
compresi nell’autorizzazione unica ambientale (AUA).
Si evidenzia che viene fatta salva la facoltà dei gestori
degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione uni-
ca ambientale nel caso in cui si tratti di attività sog-
gette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione
di carattere generale, ferma restando la presentazione
della comunicazione o dell’istanza per il tramite SUAP.
Nei casi in cui si procede alla verifica dell’assoggetta-
bilità alla Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) di
cui all’articolo 20 del decreto legislativo 152/2006 (ri-
portato nella nota allegata), l’autorizzazione unica am-
bientale può essere richiesta solo dopo che l’autorità
competente a tale verifica abbia valutato di non assog-
gettare alla VIA i relativi progetti.
Contenuti dell’autorizzazione unica ambientale
L’autorizzazione unica ambientale contiene tutti gli
elementi previsti dalle normative del settore per le au-
torizzazioni e gli altri atti che sostituisce e definisce
le modalità per lo svolgimento delle attività di auto-
controllo, ove previste, individuate dall’autorità com-
petente tenendo conto della dimensione dell’impresa
e del settore di attività. In caso di scarichi contenen-
ti sostanze pericolose, di cui all’articolo 108 del D.lgs
152/2006, i gestori degli impianti autorizzati devono
presentare, almeno ogni quattro anni, una comunica-
zione contenente gli esiti delle attività di autocontrollo
all’autorità competente, la quale può procedere all’ag-
giornamento delle condizioni autorizzative qualora
dalla comunicazione emerga che l’inquinamento pro-
vocato dall’attività e dall’impianto è tale da renderlo
necessario. Tale aggiornamento non modifica la durata
dell’autorizzazione.
Durata dell’autorizzazione unica ambientale
L’autorizzazione unica ambienta ha durata pari a quin-
dici anni a decorrere dalla data di rilascio.
ambiente
55 Autorizzazione unica ambientale: il
regolamento comincia a trovare la sua
applicazione.
Pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n.
124 del 29/05/2013, il DPR 13/03/2013, n. 59 riguar-
dante il “Regolamento recante la disciplina dell’auto-
rizzazione unica ambientale e la semplificazione di
adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti
non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a
norma dell’articolo 23 del decreto legge 09/02/2012,
n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile
2012, n. 35”
Le disposizione del regolamento si applicano
Il regolamento riguardante l’autorizzazione unica
ambientale si applica alle imprese di cui all’artico-
lo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive
18/04/2005 (riportato nella nota allegata), nonché
agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia
di autorizzazione intergrata ambientale.
Le disposizione del regolamento non si applicano
Ai progetti sottoposti alla valutazione di impatto am-
bientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale
disponga che il provvedimento finale di VIA compren-
de e sostituisce tutti gli altri atti di assenso, comunque
denominati, in materia ambientale, ai sensi dell’artico-
lo 26, comma 4, del D.lgs 152/2006 (riportato nella
nota allegata).
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
autorizzazione unica ambientale:
il provvedimento ri-
lasciato dallo sportello unico per le attività produtti-
ve, che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica
ed autorizzazione in materia ambientale di cui all’ar-
ticolo 3;
b)
Autorità competente:
la Provincia o la diversa Autorità
indicata dalla normativa regionale quale competente
ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’au-
torizzazione unica ambientale, che confluisce nel
provvedimento conclusivo del procedimento adotta-
to dallo sportello unico per le attività produttive, ai
sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente del-
la Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nel-
la determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter,
comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c)
soggetti competenti in materia ambientale: l
e pubbli-
che Amministrazioni e gli Enti pubblici che, in ba-
se alla normativa vigente, intervengono nei procedi-
menti sostituiti dall’autorizzazione unica ambienta-
le;
d)
gestore:
la persona fisica o giuridica che ha potere
decisionale circa l’installazione o l’esercizio dello
stabilimento e che è responsabile dell’applicazione
dei limiti e delle prescrizioni disciplinate dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
e)
sportello unico per le attività produttive (Suap):
l’uni-
co punto di accesso per il richiedente in relazione
a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua
attività produttiva, che fornisce una risposta unica e
tempestiva in luogo di tutte le pubbliche Ammini-
strazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai
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