Assimilazione alle acque reflue domestiche. Pubblicato il regolamento nazionale che vale solo nel caso di assenza di disciplina specifica della Regione. Le imprese Venete si attengono quindi alla disciplina regionale
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03/02/2011, n. 28, il Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227, riguardante il “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30/07/2010, n. 122”. Fra gli aspetti trattati, si trova anche quello dell’assimilazione alle acque domestiche di taluni scarichi derivanti da diverse attività.
Il regolamento prevede anche semplificazioni in materia di scarichi di acque reflue assimilate a quelle domestiche. E’ bene precisare che tali semplificazioni si applicano in assenza di disciplina regionale (relativamente ai criteri di assimilazione). La Regione Veneto, con il Piano di tutela delle acque, con delibera del consiglio regionale n. 107 del 05/11/2009, ha da tempo stabilito le regole dell’assimilazione degli scarichi reflui a quelli domestici per alcune attività.
Di seguito si riportano le “diposizioni statali” previste da questo regolamento, e quelle della “Regione del Veneto”, stabilite con il “Piano regionale delle acque”.
Disposizioni statali
Il regolamento (statale) si applica alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 18/04/2005. Le imprese devono attestare l’appartenenza a tali categorie mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28/12/2000, n. 445.
Decreto Ministeriale 18/04/2005 - Articolo 2
1.La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:
a) hanno meno di 250 occupati, e
b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
2. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce piccola impresa l'impresa che:
a) ha meno di 50 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
3. Nell'ambito della categoria delle PMI, si definisce microimpresa l'impresa che:
a) ha meno di 10 occupati, e
b) ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
4. I due requisiti di cui alle lettere a) e b) dei commi 1, 2 e 3 sono cumulativi, nel senso che tutti e due devono sussistere.
5. Ai fini del presente decreto:
a) per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s'intende l'importo netto del volume d'affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari;
b) per totale di bilancio si intende il totale dell'attivo patrimoniale;
c) per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.
6. Fatto salvo quanto previsto per le nuove imprese di cui al comma 7:
a) il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell'ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, ed in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile;
b) il numero degli occupati corrisponde al numero di unita-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre quelli a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui alla precedente lettera a).
7. Per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione non è stato approvato il primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale dell'attivo patrimoniale risultanti alla stessa data.
Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche
Ai sensi della normativa nazionale, come previsto all’articolo 2 del DPR 19/10/2011, n. 227, sono assimilate alle acque domestiche:
a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentino le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1, dell’allegato A, di questo decreto (riportata di seguito):
Tabella 1
|
Parametro/Sostanza |
Unità di misura |
Valore limite di emissione |
1 |
Portata |
mc/giorno |
≤ 15 |
2 |
pH |
|
5,5-9,5 |
3 |
Temperatura |
C° |
≤ 30 |
4 |
Colore |
|
Non percettibile con diluizione 1 : 40 |
5 |
Materiali grossolani |
|
Assenti |
6 |
Solidi Sospesi Totali |
mg/l |
≤ 700 |
7 |
BOD5 (come ossigeno) |
mg/l |
≤ 300 |
8 |
COD (come ossigeno) |
mg/l |
≤ 700 |
9 |
Rapporto COD/BOD5 |
|
≤ 2,2 |
10 |
Fosforo totale (come P) |
mg/l |
≤ 30 |
11 |
Azoto ammoniacale (come NH4) |
mg/l |
≤ 50 |
12 |
Azoto nitroso (come N) |
mg/l |
≤ 0,6 |
13 |
Azoto nitrico (come N) |
mg/l |
≤ 30 |
14 |
Grassi e oli animali/vegetali |
mg/l |
≤ 40 |
15 |
Tensioattivi |
mg/l |
≤ 20 |
Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limiti previsti dalla Tabella 3 dell’allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 04/04/2006, n. 152 per le emissioni in acque superficiali;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazioni di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell’Allegato A, di questo decreto (riportata di seguito):
Tabella 2
|
ATTIVITA’ |
1 |
Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili |
2 |
Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina |
3 |
Attività ricreativa |
4 |
Attività turistica non ricettiva |
5 |
Attività sportiva |
6 |
Attività culturale |
7 |
Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare |
8 |
Attività informatica |
9 |
Laboratori di parrucchiera, barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività |
10 |
Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno |
11 |
Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio |
12 |
Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività |
13 |
Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio |
14 |
Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottiglierie con somministrazione |
15 |
Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria |
16 |
Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili |
17 |
Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) |
18 |
Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l’igiene della persona |
19 |
Piscine – Stabilimenti idroponici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate |
20 |
Vendita al minuto di generi di cura della persona |
21 |
Palestre |
22 |
Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producono quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno |
23 |
Ambulatori medici, studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca |
24 |
Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiori a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca |
25 |
Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione |
26 |
Macellerie sprovviste dal reparto macellazione |
27 |
Agenzie di viaggio |
28 |
Call center |
29 |
Attività di intermediazione assicurativa |
30 |
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria |
31 |
Riparazione di beni di consumo |
32 |
Ottici |
33 |
Studi audio video registrazioni |
34 |
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio |
35 |
Liuteria |
Disposizioni della Regione del Veneto per l’assimilazione alle acque reflue domestiche
Nel ambito del piano di tutela delle acque della Regione del Veneto, sono previste le linee guida per l’applicazione delle norme tecniche del piano stesso. Tali linee guida fanno riferimento alla deliberazione della Giunta regionale n. 80 del 27/01/2011. Si tratta di indirizzi operativi.
Con questa nota si affronta l’importante questione degli scarichi di acque reflue delle aziende, che possono essere considerate assimilate a quelle domestiche. L’eventuale classificazione di scarichi di acque reflue assimilabili ai domestici, comporta notevoli vantaggi per le imprese, in quanto vengono superati diversi aspetti riguardanti l’obbligo di essere in possesso di specifiche autorizzazioni e, in diversi casi, di rispetto dei limiti di scarico (per alcuni parametri) previsti nella tabella stabilita dalla normativa.
Gli scarichi provenienti da attività produttive che presentino valori compresi entro i limiti stabiliti nel piano regionale delle acque, alla tabella prevista dall’art. 34, comma 1) punto e.3), sono assoggettati alla stessa disciplina delle acque reflue domestiche. In caso contrario sono assoggettati alla normativa per gli scarichi delle acque reflue industriali.
Infatti alla voce e.3 (art. 34) del Piano della tutela delle acque viene precisato che sono acque reflue assimilabili alle acque reflue domestiche, “le altre acque reflue che, prima di ogni trattamento depurativo, siano caratterizzate da parametri contenuti entro i limiti di cui alla seguente tabella”:
Temperatura |
30° C |
pH |
7,5 8,5 |
Solidi sospesi |
200 mg/l |
COD |
500 mg/l |
BOD5 |
250 mg/l |
N totale |
80 mg/l |
N ammoniacale |
30 mg/l |
P totale |
10 mg/l |
Tensioattivi |
4 mg/l |
Oli e grassi |
40 mg/l |
Altri inquinanti, qualora presenti, devono essere contenuti entro i limiti di emissione previsti dalla tabella 1 allegato B, colonna scarico in acque superficiali, nel caso di scarico in acque superficiali, o entro i limiti previsti dalla tabella 2 allegato C, integrati dalle disposizioni previste all’articolo 30, comma 7, delle presenti norme tecniche (del Piano), nel caso di scarico nel suolo.
Assimilazione certa per alcune attività d’impresa (servizi alla persona, lavanderia, commercio) in quanto aventi caratteristiche equivalenti a quelle domestiche.
Sono sempre assimilabili alle acque reflue domestiche provenienti da:
- laboratori di parrucchiere, barbiere e istituti di bellezza
- lavanderie e stirerie che siano rivolte esclusivamente all’utenza residenziale e che utilizzino lavatrici ad acqua con capacità complessiva massima di carico pari a 20 kg
- insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione
Inoltre sono sempre assimilabili alle acque reflue domestiche:
- Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari o altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa (si ritiene possano rientrare anche le attività di panificazione e di pasticceria)
- le acque reflue provenienti dagli insediamenti adibiti ad attività alberghiera e della ristorazione, ricreativa, turistica e scolastica, commerciale e di servizi quali, ….magazzinaggio, comunicazioni, informatica e studi professionali….
- le acque reflue provenienti da servizi igienici annessi a stabilimenti industriali, qualora siano collettate e scaricate con rete separata da quelle delle acque reflue industriali.
Note
Nel Piano regionale delle acque viene inoltre precisato all’articolo 21, comma 6, che “Per gli scarichi di acque reflue domestiche, provenienti da installazioni o edifici isolati non recapitanti in pubblica fognatura e per un numero di abitanti equivalenti inferiore a 50, l’autorizzazione allo scarico può essere compresa nel permesso di costruire. L’autorizzazione allo scarico ha validità di 4 anni e si intende tacitamente rinnovata se non intervengono variazioni significative della tipologia del sistema di trattamento e più in generale della caratteristiche dello scarico. L’autorizzazione dovrà essere rivista qualora le caratteristiche dello scarico dovessero cambiare dal punto”.
E’ evidente che, nella Regione del Veneto, non essendo stati definiti limiti ai reflui dei mestieri in questione, gli scarichi sono sempre ammessi nei corpi ricettori, senza necessità di autorizzazione alcuna (perché richiesta in fase di costruzione). Peraltro il tutto (il relazione alla non necessità dell’autorizzazione), si evince anche dall’articolo 107, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, che riporta quanto segue: “Gli scarichi di acque reflue domestiche che recapitano in reti fognarie sono sempre ammessi purché osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito competente”.
La stessa posizione viene ribadita all’articolo 124, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006 che cita espressamente “… gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito”.