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AUTOTRASPORTO - CRONOTACHIGRAFO

Il Ministero chiarisce quali documenti esibire ai controlli di camion e pullman

Confartigianato Imprese Vicenza rente noto che Il Ministero dell’Interno ha recentemente fornito chiarimenti riguardo la documentazione obbligatoria prevista su camion e pullman che l’autista deve esibire a richiesta degli organi di controllo.

I conducenti devono recare al seguito, ed esibire a richiesta degli organi di controllo, la documentazione contenente le norme di comportamento cui devono attenersi ai fini del corretto uso del tachigrafo, a dimostrazione del corretto adempimento da parte delle imprese dell’onere di formazione e istruzione e controllo nei confronti dei propri conducenti, pena l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 174, comma 14 cds, nei confronti dell’impresa stessa.

Inoltre, il Ministero ha richiamato la recente modifica apportata all'art. 6 del D. Lgs 144/2008 secondo cui la predetta documentazione, qualora non recata al seguito, può essere acquisita con qualsiasi mezzo (quindi anche contattando l'Ufficio traffico dell'impresa), al fine di poterla esibire agli organi di polizia, a condizione che ciò avvenga prima della conclusione del controllo.

Pertanto, in sede di controllo stradale, qualora il conducente si sia reso responsabile di violazioni relative al non corretto utilizzo del tachigrafo, fatta salva la responsabilità solidale, al fini di escludere l’applicazione delle sanzioni del richiamato art. 174, comma 14 cds, nei confronti dell’impresa, gli organi di polizia stradale possono tener conto del contenuto delle predetta documentazione anche se acquisita durante l’attività di controllo e anche se in formato digitale.

Segnaliamo che, per garantire uniformità dei controlli da parte delle Autorità su tutto il territorio nazionale, è stata approvato il nuovo modello di​ ​lista​ ​di​ ​controllo, relativa ai​ ​controlli​ ​su strada in materia di​ ​autotrasporto, predisposta dal Ministero dell'interno che alleghiamo alla presente. 

Tuttavia, evidenziamo che gli accertamenti indicati nella lista di controllo non sono da intendersi come esaustivi e l'attività di controllo può riguardare ulteriori documenti e atti che devono essere conservati secondo le vigenti norme.

 

ONERE FORMATIVO  

Cogliamo l'occasione per ricordare che, per quanto riguarda l'assolvimento dell'onere formativo previsto dai Regolamenti UE in materia (561/2006 e 165/2014), il Decreto Dirigenziale - 12/12/2016 - Prot. n. 215 ha stabilito che le imprese possono avvalersi della facoltà di somministrare ai conducenti i corsi di formazione sul buon funzionamento del tachigrafo digitale. 

Segnaliamo infine che il CESAR - nostro ente di formazione accreditato - organizza corsi dedicati per garantire l’adempimento degli obblighi di formazione, informazione e controllo degli autisti da parte delle imprese.

ONERE DI CONTROLLO 

Per quanto riguarda, invece, la dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di controllo, di cui al regolamento (UE) n. 165/2014, lo stesso Decreto Dirigenziale - 12/12/2016 - Prot. n. 215 stabilisce che le imprese garantiscono verifiche periodiche, almeno ogni novanta giorni, sull'attività dei conducenti. Dell'esito di tali controlli deve essere redatto un resoconto scritto, controfirmato dal conducente, che deve essere conservato presso la sede dell'impresa per almeno un anno dalla data della redazione.

ONERE DI ISTRUZIONE 

Per quanto riguarda, infine, la dimostrazione dell'assolvimento degli oneri di istruzione, le imprese stesse forniscono ai conducenti un documento redatto per iscritto, controfirmato dal conducente, contenente adeguate istruzioni circa le norme di comportamento cui devono attenersi nella guida per garantire il rispetto della normativa sociale in materia di tempi di guida di cui al capo II del Regolamento (CE) 561/2006 e al buon funzionamento del tachigrafo.

 

 

 

 

Allegati 

Circolare Ministero Interno chiarimenti su modifica art. 6 Dlgs 144/2008. 

Nuova Lista di Controllo su strada elaborata dal Ministero Interno

 

 

 
  • Data inserimento: 24.01.25