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Biotecnologie – entro il 01/02/2012 è possibile presentare proposte progettuali per la realizzazione di progetti transazionali di sviluppo sperimentale e ricerca

Emanato il decreto 11/10/2011 del Ministero dello sviluppo economico riguardante: “Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l’accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti transazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell’ambito del Programma comunitario EUROTRANS-BIO”

Il decreto indice un bando per la selezione di specifici progetti presentati da imprese italiane, anche in collaborazione con università e centri di ricerca, associate con almeno un’impresa appartenente ad un altro Paese tra quelli partecipanti al settimo Bando transazionale EUROTRANS-BIO.

Al finanziamento dei partecipanti italiani ai progetti congiunti si sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel campo delle biotecnologie è destinata una somma di 5 milioni di euro.

I soggetti proponenti possono presentare i progetti a partire dal 09/11/2011 fino al 01/02/2012.

Le modalità  e i tempi di presentazione delle domande sono specificate nel capitolato tecnico allegato a questo decreto.

Paesi e Regioni partecipanti al settimo bando transazionale EUROTRANS-BIO

Austria

Regione delle Fiandre (Belgio)

Regione della Vallonia (Belgio)

Finlandia

Regione dell’Alsazia

Germania

Italia

Regione dell’Andalusia (Spagna)

Regione della Catalogna (Spagna)

Regione di Navarra (Spagna)

Paesi Baschi (Spagna

Ambito operativo e risorse disponibile

Il bando tematico del fondo rotativo è destinato ad agevolare le attività di sviluppo sperimentale nel campo delle biotecnologie, che possono comprendere anche attività non preponderanti di ricerca industriale, condotte da soggetti italiani nel contesto di progetti transazionali.

a)      Per attività di sviluppo sperimentale si intendono le attività dirette alla concretizzazione dei risultati della ricerca industriale mediante le fasi di progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi, finalizzate a nuovi prodotti, processi o servizi ovvero ad apportare modifiche sostanziali a prodotti e processi produttivi purché tali interventi comportino sensibili miglioramenti delle tecnologie esistenti; rientra nello sviluppo sperimentale la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici e/o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida. L’eventuale ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi, così generati, dai costi ammissibili. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti

b)      Per attività di ricerca industriale si intendono quelle dirette ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi di cui al punto a).

L’attività di ricerca si considera non preponderante, nell’ambito delle attività complessivamente sostenute dai partner italiani all’interno del medesimo progetto, quando il costo ad essa riferita è inferiore a quello previsto per le attività di sviluppo industriale.

Le biotecnologie, nell’ambito del bando, sono intese, secondo la definizione fornita dall’OCSA, come quelle che derivano dall’applicazione della scienza e della tecnologia degli organismi viventi, o a loro parti, prodotti e modelli, al fine di alterare i materiali viventi e non viventi, per produrre conoscenza, beni e servizi.  Le tecniche classificate come biotecnologie dell’OCSE sono: DNA/RNA, proteine ed altre molecole, colture ed ingegneria dei tessuti, processi con tecniche biotecnologiche, vettori di geni e RNA, bioinformatica, nanotecnologie. Sono esplicitamente escluse dalle agevolazioni le attività non consentite dalla vigente legislazione nazionale italiana.

Il significato di progetto trasnazionale

Per progetto transazionale si intende un progetto realizzato in un contesto di cooperazione e coordinamento tra soggetti appartenenti a diversi Paese o Regioni europee, tra quelli partecipanti al bando transazionale EUROTRANS-BIO (l’elenco sopra riporta i Paesi e le Regioni coinvolgibili).

I soggetti beneficiari

1)Imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o servizi;

2)imprese agroindustriali, intendendosi per esse quelle imprese agricole che svolgono anche attività di trasformazione dei prodotti derivanti dalla coltivazione della terra, dalla silvicoltura o dall’allevamento del bestiame e dalla quale ricavano un fatturato prevalente rispetto a quello ottenuto dalla vendita diretta dei prodotti agricoli;

3)imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge08/08/1985, n. 443

4)centri di ricerca con personalità giuridica autonoma.

Importi

L’importo complessivo delle attività svolte da ogni singolo partecipante italiano ad una proposta progettuale non può essere inferiore a 200.000 euro e non superiore a 500.000 euro (al netto di IVA), In ogni caso, l’importo complessivo delle attività svolte dai partecipanti italiani ad una proposta progettuale non può essere superiore il limite di 1.500.000 euro.

Per i progetti ammessi sono concesse agevolazioni sotto forma di finanziamento agevolato eventualmente integrato da un contributo alla spesa e da un contributo maggiorativo, nelle seguenti modalità

a)      Finanziamento agevolato: è concesso in misura del 50% dei costi riconosciuti ammissibili, con una durata massima di 8 anni oltre un periodo di preammortamento commisurato alla durata del programma e comunque non superiore a 4 anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto di concessione. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento, vigente alla data di concessione delle agevolazioni

b)      Contributo diretto alla spesa: oltre al finanziamento agevolato, è concesso un contributo alla spesa in misura pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili

c)       Possono altresì essere concesse maggiorazioni, nella forma di contributo alla spesa, pari al 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili per i programmi svolti dalle piccole imprese, ovvero al 10% nominale per i programmi svolti dalla medie imprese. Per gli organismi di ricerca, la predetta maggiorazione è riconosciuta nella misura del 20% nominale dei costi riconosciuti ammissibili.

L’entità del contributo alla spesa e, ove necessario, del finanziamento agevolato può essere ridotto dal Ministero, laddove il valore complessivo delle agevolazioni determinate superi le intensità massime previste dalla disciplina comunitaria

Durata dei progetti e spese ammissibili

I progetti devono avere una durata non inferiore a 18 mesi e non superiore a 36 mesi.

Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese sostenute a partire dalla data di avvio del progetto e riguardanti:

a)      Il personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto o interinale, limitatamente a ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario, adibito alle attività del progetto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;

b)      Gli strumenti e le attrezzature di nuovo acquisto, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo, nel limite delle quote di ammortamento fiscali ordinarie;

c)       I servizi di consulenza e altri servizi utilizzati per l’attività del progetto, ivi inclusi l’acquisizione dei risultati di ricerca, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

d)      I materiali di consumo utilizzati per lo svolgimento del progetto;

e)      Le spese generali imputabili all’attività del progetto, da determinare forfettariamente in misura non superiore al 30% del valore della voce di spesa di cui alla lettera a).

Non sono ammissibili spese di commercializzazione; spese non direttamente collegabili alle attività di progetto; spese sostenute per la presentazione del progetto; spese non tracciabili o certificabili

  • Data inserimento: 27.01.12