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Cassazione: il datore di lavoro deve predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire e controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori

Il datore di lavoro ha l’obbligo di assicurarsi che le attività lavorative eseguite per conto dell’impresa si svolgano in condizioni di sicurezza

La Corte di Cassazione con la sentenza del 10/07/2015, n. 29773, ha confermato la condanna di un datore di lavoro che aveva inviato presso il cantiere di un’altra ditta un proprio dipendente “alla guida di un furgoncino sul quale erano caricate due matasse di tubi in polietilene, ciascuna dal peso di circa cento chilogrammi”. Il dipendente, giunto nel cantiere, “era caduto dal tetto del furgoncino, probabilmente a seguito della perdita di equilibrio, dove era salito per sciogliere la corda che legava le matasse, e nella caduta al suolo aveva subito lesioni al capo e subito dopo gli era stato schiacciato il torace dal materiale caduto dal furgone, subendo lesioni che ne avevano provocato l’immediato decesso”. La colpa del datore di lavoro è stata quella di “non aver impartito al proprio dipendente disposizioni precise circa ciò che avrebbe dovuto fare e su come farlo ed inoltre nell’aver fornito allo stesso un mezzo inadeguato al trasporto e allo scarico dei materiali in condizioni di sicurezza”. “Il datore di lavoro non può invocare a propria discolpa di non aver saputo con quale mezzo il dipendente avrebbe fatto la consegna, con quali modalità avrebbe provveduto allo scarico dei materiali, incombendo sul medesimo l’obbligo di assicurarsi che le attività lavorative eseguite per conto dell’impresa della quale era legale rappresentante si svolgessero in condizioni di sicurezza. Il dipendente era stato portato a conoscenza dal datore di lavoro dell’ordine e il lavoratore aveva la libera disponibilità del furgone, sicché anche il non aver impedito la consegna, certamente non imprevedibile da parte del lavoratore ed anzi rientrante nelle proprie attribuzioni, sarebbe di per sé, equivalente al conferimento di uno specifico mandato da parte del datore di lavoro”.

In allegato la sentenza della Corte di Cassazione del 10/07/2015, n. 29773.