Comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo superiore a 3.000 euro
LA COMUNICAZIONE
Al fine di contrastare comportamenti fraudolenti e forme di evasione fiscale, il legislatore con l’articolo 21 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge n. 122/2010, ha introdotto l'obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.
Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010, come modificato dal provvedimento del 14 aprile 2011, ha dato attuazione all’articolo 21 con la definizione:
- dei soggetti obbligati alla comunicazione,
- dell’oggetto e degli elementi da indicare nella stessa,
- delle modalità tecniche di trasmissione dei dati
- e dei termini entro i quali le comunicazioni devono essere inviate all’Agenzia.
OPERAZIONI DA COMUNICARE
L’obbligo di comunicazione riguarda non solo le operazioni effettuate tra soggetti IVA (cosiddette operazioni business to business), ma anche quelle in cui cessionario o committente risulti essere il consumatore finale (cosiddette operazioni business to consumer).
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
Il provvedimento stabilisce che devono essere comunicate:
- entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal 1° luglio 2011.
Per il periodo d’imposta 2010 dovranno, quindi, essere comunicate soltanto le operazioni per le quali è stata emessa fattura di ammontare pari o superiore a 25.000 euro, al netto dell’imposta. Anche se il Provvedimento parla di operazioni per le quali è previsto l’obbligo di certificazioni si è dell’avviso che, per motivi di semplificazione, debbano essere comunicate le operazioni certificate da fattura.
A regime, invece, la predetta soglia è fissata ad un ammontare pari o superiore a 3.000 euro, ovvero pari o superiore a 3.600 euro nel caso di operazioni non soggette all’obbligo di fatturazione e la comunicazione dovrà essere inviata all’Agenzia entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni rilevanti ai fini di tale imposta:
- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, presso i quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta (fornitori);
- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
La disposizione normativa in esame e il provvedimento non prevedono ipotesi di esclusioni soggettive dall’obbligo di comunicazione che è fissato, pertanto, in capo a tutti i soggetti passivi ai fini dell’IVA.
Sono, quindi, obbligati a detta comunicazione anche i soggetti indicati nei seguenti punti:
- Soggetti in contabilità semplificata
- Enti non commerciali Limitatamente all’attività commerciale o agricola
- Soggetti NON residenti Con stabile organizzazione o rappresentante fiscale in Italia o identificati
- Curatori fallimentari o commissari liquidatori
- Nuove iniziative produttive
- Soggetti dispensati da adempimenti per operazioni esenti
OPERAZIONI STRAORDINARIE E TRASFORMAZIONI SOSTANZIALI
In caso di trasformazioni sostanziali come ad esempio fusioni, scissioni, o conferimento, che comportano l’estinzione del dante causa, se l’operazione straordinaria viene effettuata prima della scadenza del termine previsto per la comunicazione (30 aprile) il soggetto subentrante è tenuto a comunicare anche le operazioni del soggetto estinto relative:
- alla annualità precedente, con una distinta ed autonoma comunicazione;
- all’anno in corso con un’unica comunicazione riepilogativa.
Esempio:
- operazione straordinaria con estinzione del soggetto dante causa posta in essere il 12 gennaio 2012;
- il soggetto subentrante dovrà:
Ø entro il 30 aprile 2012 comunicare le operazioni poste in essere dal soggetto estinto nel corso del 2011;
Ø entro il 30 aprile 2013 comunicare tutte le operazioni relative al periodo 2012 comprese quelle registrate nel periodo 1-12 gennaio 2012 riconducibili al soggetto estinto.
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
Solo per le operazioni rilevanti ai fini IVA scatta l’obbligo di comunicazione, in pratica affinchè si possa parlare di operazioni rilevanti devono essere rispettati i requisiti essenziali previsti dall’articolo 1 del D.P.R. n. 633 del 1972 - elemento soggettivo (esercizio d’impresa o arti e professioni), oggettivo (cessioni di beni o prestazioni di servizi) e territoriale.
La comunicazione interesserà le seguenti operazioni rilevanti a fini iva:
- operazioni imponibili;
- operazioni non imponibili, se si tratta di cessioni all’esportazione (articolo 8 del decreto, con esclusione delle operazioni di cui al comma 1, lettere a) e b)), operazioni assimilate (articoli 8-bis, 8-quater, 71 e 72 del decreto), servizi internazionali (articolo 9 del decreto);
- operazioni esenti, di cui all’articolo 10 del decreto.
Di conseguenza, sono da considerare operazioni non rilevanti ai fini dell’IVA quelle fuori campo di applicazione dell’IVA perché manca uno dei requisiti essenziali (soggettivo, oggettivo, territoriale).
SOGGETTI IN REGIME DEI MINIMI
I soggetti aderenti al regime dei minimi (articolo 1, commi da 96 a 116, legge 24 dicembre 2007, n. 244) sono esonerati dall'obbligo di comunicazione poiché il legislatore con tale regime agevolato ha voluto, nell’ottica della massima semplificazione, esimere tali soggetti da tutti gli adempimenti IVA ad eccezione della certificazione dei corrispettivi.
La circolare, forse in maniera non precisa, prevede che tale esclusione non opera nei casi in cui il regime cessa di avere efficacia a seguito di una delle seguenti cause:
1. conseguimento di ricavi o compensi superiori a 30.000 euro,
2. effettuazione di cessioni all’esportazione,
3. sostenimento di spese per lavoratori dipendenti o collaboratori,
4. percezione di somme a titolo di partecipazione agli utili,
5. effettuazione di acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l’ammontare complessivo di 15.000 euro.
Vale la pena ricordare che il regime dei minimi per le ipotesi sopra elencate cessa di avere efficacia solo a partire dall’anno successivo a quello nel quale si sono verificati gli eventi sopra descritti. Solo nel caso in cui l’ammontare dei ricavi superi del 50% il limite previsto (in pratica l’ammontare dei ricavi ritratti in un anno deve essere superiore a 45.000 euro) viene prevista la fuoriuscita in corso d’anno dal regime. Sulla base di quanto affermato dall’Agenzia si arriverebbe alla conclusione che il contribuente, pur rimanendo nel regime dei minimi, dovrebbe monitorare le operazioni ai fini dell’adempimento telematico in parola.
Si ritiene che, in considerazione della necessità di non aggravare gli adempimenti dei soggetti minimi, solo nell’ipotesi di superamento del limite dei 45.000 euro di ricavi sia necessario, per l’intero anno, effettuare il monitoraggio delle operazioni. Sull’argomento è necessario un chiarimento dell’Agenzia.
Operazioni di importo superiore a 3.000 euro effettuate a decorrere dalla data in cui vengono meno i requisiti per l'applicazione del regime fiscale semplificato |
SI COMUNICAZIONE |
Soggetto minimo che effettua cessione/acquisti di beni nonché prestazioni di servizi rese/ricevute con un operatori Iva |
NO COMUNICAZIONE |
Soggetto IVA che effettua cessione/acquisti di beni nonché prestazioni di servizi rese/ricevute con soggetto minimo |
SI COMUNICAZIONE |
TIPOLOGIE PARTICOLARI DI OPERAZIONI
Operazioni soggette al regime del margine (dovrà essere comunicata la sola base imponibile cui è riferibile l’imposta, mentre non rileva la quota dell’importo non soggetta ad IVA) |
SI COMUNICAZIONE |
Operazioni soggette al reverse charge |
SI COMUNICAZIONE |
Cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa |
SI COMUNICAZIONE |
Destinazione di beni a finalità estranee alla impresa |
SI COMUNICAZIONE |
Operazioni che, sotto il profilo territoriale non risultano rilevanti in Italia |
NO COMUNICAZIONE |
In via generale, sono quindi soggette all’obbligo di comunicazione le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute da soggetti passivi IVA, per le quali i corrispettivi dovuti, secondo le condizioni contrattuali, sono di importo pari o superiore a euro 3.000 al netto dell’IVA.
OPERAZIONI PER LE QUALI NON RICORRE L’OBBLIGO DI EMISSIONE DI FATTURA
Per le operazioni per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (ad esempio, le operazioni documentate a mezzo ricevuta fiscale o scontrino fiscale), il limite di € 3.000 è elevato a euro 3.600 al lordo dell’IVA applicata.
Anche per i soggetti che, pur avendo l’obbligo di documentare le operazioni mediante emissione della fattura non hanno l’obbligo di indicare separatamente l'imposta (agenzie viaggi e turismo art. 74-ter, del D.P.R. n. 633/1972), il predetto limite è pari a 3.600 euro.
Per la determinazione di dette soglie (3.000 ovvero 3.600 euro), non devono essere considerate le spese anticipate in nome e per conto del cliente, in quanto escluse dalla base imponibile IVA.
CONTRATTI DA CUI DERIVANO CORRISPETTIVI PERIODICI E CONTRATTI COLLEGATI
Il punto 2.2. del provvedimento del 22.12.2010 dispone che per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici (contratti di locazione, noleggio, concessione, etc.) la comunicazione deve essere effettuata soltanto qualora i corrispettivi dovuti in un intero anno solare siano di importo complessivo non inferiore a 3.000 euro.
Per le altre tipologie di contratto (ad esempio, compravendita), il superamento della soglia di 3.000 euro deve essere verificato avendo riguardo alla singola operazione.
Sempre ai fini della verifica dell’eventuale superamento della soglia, per i contratti tra loro collegati, occorre invece considerare l’ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.
Collegamento negoziale: sulla base di un orientamento consolidato della Corte di Cassazione è emerso che sia nel caso che il collegamento negoziale trovi la sua fonte nella legge ovvero nell’autonomia negoziale delle parti, è essenzialmente un meccanismo mediante il quale le parti perseguono un risultato economico unitario e complesso che viene realizzato non per mezzo di un singolo contratto bensì mediante una pluralità coordinata di contratti; tale collegamento può, tra l’altro, riguardare sia l’elemento oggettivo che quello soggettivo. Pertanto, ai fini della comunicazione delle operazioni superiori a € 3.000, il collegamento negoziale rileva quando dalla pluralità dei contratti emerge, nei confronti dello stesso contribuente, un corrispettivo superiore rispetto alle soglie previste dal provvedimento.
In base alle suddette precisazioni, quindi, se ne deduce che in presenza di contratti a corrispettivi periodici ovvero a più contratti tra loro collegati il contribuente dovrà far riferimento al totale dei corrispettivi pattuiti al fine di verificare il superamento dei limiti e, se l’importo globale supera la soglia prevista, inviare la comunicazione in commento, anche se il corrispettivo relativo al singolo contratto è inferiore a detti limiti.
In tali casi, nel campo “data dell’operazione”, va indicata la data di registrazione dell’ultima operazione resa e ricevuta nell’anno di riferimento ovvero, in assenza dell’obbligo di registrazione, la data in cui le operazioni si intendono eseguite ai sensi dell’articolo 6 del decreto.
Quanto sopra precisato per i contratti che prevedono corrispettivi periodici ovvero tra loro collegati vale anche per tutte le operazioni di importo unitario pari o superiore ai limiti, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia regolato in modo frazionato (ad esempio, acconto e saldo) e che sia effettuato in anni diversi.
Esempio
Cessioni di beni per un importo di 10.000 euro, con fatturazione nell’anno di riferimento di un unico acconto di 2.500 euro. Nella comunicazione dovrà essere indicata l’unica operazione resa e ricevuta nell’anno, pari a 2.500 euro, anche se inferiore alla soglia, indicando nel campo “data dell’operazione” la data di registrazione dell’operazione stessa.
ESONERI PER L’ANNO 2010
Per l’anno d'imposta 2010, sono escluse dalla comunicazione:
- le operazioni documentate da fattura di importo inferiore a 25.000 euro,
- le operazioni, di qualsiasi importo, non documentate da fattura.
Per tali operazioni, il provvedimento ha fissato al 31 ottobre 2011 il termine entro cui deve essere trasmessa la comunicazione.
OPERAZIONI ESCLUSE
In base a quanto disposto dal Provvedimento 22.12.2010 e dall’art. 7, co. 2, lett. o) D.L. n. 70/2011 nella comunicazione non devono essere inserite le seguenti operazioni:
- importazioni;
- esportazioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. n. 633/1972. Per tali operazioni sussiste l’obbligo di emissione della bolletta doganale per cui queste sono informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria. La circolare precisa che l’obbligo sussiste in relazione a:
- operazioni poste in essere tra operatori nazionali, anche tramite commissionari, nell'ambito delle c.d. "esportazioni indirette" di cui alla successiva lettera c) dell'articolo 8 (ossia per le operazioni effettuate nei confronti degli esportatori abituali);
- operazioni c.d. "triangolazioni comunitarie", di cui all'articolo 58 del decreto legge n. 331 del 1993, trattandosi, nella sostanza, di operazioni interne assimilate, ai soli fini del trattamento non imponibile IVA, alle esportazioni;
- cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. Anche queste informazioni risultano già in possesso dell’Agenzia delle entrate a seguito dell’obbligo di comunicazione telematica introdotta a partire dal 1° luglio 2010, dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalle legge 22 maggio 2010, n. 73 e dai decreti di attuazione del Ministero dell’economia e delle finanze del 30 marzo 2010 e 5 agosto 2010;
- operazioni che hanno già costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7 del D.P.R. n. 605/1973 (ad esempio contratti di assicurazione, somministrazione di energia elettrica, contratti di mutuo, atti di compravendita di immobili);
- operazioni effettuate nei confronti di privati qualora il pagamento sia avvenuto a mezzo di carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 7, co. 6, D.P.R. n. 605/1973;
- operazioni effettuate/ricevute in ambito intraUE. Tali operazioni, infatti risultano già monitorate dall’Agenzia delle entrate tramite i modelli INTRA e utilizzate per i riscontri con i dati presenti nel VIES. La circolare ripara alla dimenticanza del Provvedimento del 22 dicembre 2010 in quanto trattasi di operazioni ampiamente monitorate dall’Amministrazione finanziaria e per le quali era necessario provvedere all’inclusione fra le operazioni non soggette alla nuova comunicazione telematica;
- passaggi interni di beni tra rami d'azienda, documentati con fattura.
OPERAZIONI VERSO PRIVATI SALDATE CON CARTE DI CREDITO, DI DEBITO O PREPAGATE
Come indicato sopra, nella comunicazione in commento NON DEVONO essere indicate le operazioni effettuate verso privati, il cui pagamento sia avvenuto tramite carte di credito, di debito (bancomat) o prepagate.
A tale ultimo riguardo, si evidenzia che non rientrano tra le citate carte di credito, di debito o prepagate, quelle emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio nazionale (pertanto, ove il pagamento venga eseguito con tali ultime carte, sussiste l’obbligo di comunicazione dell’operazione).
DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE
Nella comunicazione, al fine di individuare i soggetti e le operazioni, devono essere indicati:
1. partita IVA o del codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente,
2. l'importo delle operazioni effettuate, tenendo conto delle variazioni di cui all'articolo 26 del D.P.R. n. 633/1972, con evidenziazione dell'imponibile, dell'imposta, o della circostanza che trattasi di operazioni non imponibili o esenti.
3. Per i soggetti non residenti privi di codice fiscale:
Ø cognome e nome, luogo e data di nascita, sesso e domicilio fiscale, se persone fisiche;
Ø denominazione, ragione sociale o ditta, domicilio fiscale, se soggetti diversi dalle persone fisiche. Per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, devono essere inoltre indicati gli elementi di cui alla richiamata lettera a) per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza.
Per le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale:
Ø i corrispettivi vanno indicati per l’ammontare comprensivo dell’IVA;
Ø il committente / acquirente deve fornire al cedente / prestatore i propri dati identificativi. In merito, l’Agenzia delle entrate nella circolare in esame chiarisce che salvo il caso di pagamento del corrispettivo tramite carte di credito, di debito, o prepagate l’acquisizione del codice fiscale dell’acquirente / committente privato (non soggetto passivo IVA) è sempre necessario anche in caso di emissione di fattura.
Ai fini dell’individuazione degli elementi informativi da trasmettere, il soggetto obbligato farà riferimento:
§ al momento della registrazione ai sensi degli artt. 23, 24 e 25 del D.P.R. n. 633/1972,
§ o, in mancanza dell’obbligo, al momento di effettuazione dell’operazione ai sensi dell’articolo 6 del medesimo decreto.
Nella comunicazione in commento è previsto un apposito spazio denominato "Importo delle operazioni effettuate nell'anno - Operazioni imponibili con IVA non esposta in fattura", dove dovranno essere inserite le singole operazioni attive documentate con fattura con IVA non esposta come ad esempio:
§ operazioni effettuate da coloro che cedono beni usati che applicano il regime del margine (cfr. articolo 36 del decreto legge n. 41 del 1995),
§ o dalle agenzie di viaggio e turismo, ivi inclusi i tour operator, che per le operazioni di organizzazione di pacchetti turistici e per i servizi singoli acquisiti applicano la disciplina prevista dall'articolo 74-ter del D.P.R. n. 633/1972 e dal D.M. 30 luglio 1999, n. 340, secondo cui "deve essere emessa la fattura di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633 del 1972, senza separata indicazione dell'imposta". Al riguardo, si ricorda che tali operazioni costituiscono, a loro volta, per i soggetti che acquistano tali prodotti da altre agenzie o tour operator, acquisti con IVA non esposta ed indetraibile.
§ attività di intermediazione svolta dalle agenzie di viaggi e turismo in nome e per conto dei vettori (esempio, vendita al pubblico di biglietteria aerea, nazionale e internazionale, di biglietteria ferroviaria e marittima e di altri servizi similari), le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuate dalle agenzie di viaggio intermediarie, riguardano le fatture emesse da quest’ultime per le provvigioni che vengono corrisposte dai vettori per lo svolgimento dell’attività di intermediazione. In tal caso, si ricorda che oggetto dell’adempimento sono le operazioni il cui corrispettivo, secondo le condizioni contrattuali, sia pari o superiore a 3.000 euro.
OPERAZIONI AL NETTO DELLE NOTE DI VARIAZIONE
Se per effetto della nota di variazione in diminuzione, l’importo dell’operazione, inizialmente superiore al limite di 3.000 euro scende al di sotto di detto limite, questa non deve essere comunicata. Analogamente l’operazione andrà comunicata nel momento in cui, per effetto della nota di variazione in aumento, l’importo, inizialmente inferiore al limite di 3.000 euro, supera detto limite.
Operazione > € 3.000 |
Se per effetto della nota di variazione l’operazione originaria diventa < € 3.000 |
NO COMUNICAZIONE |
Operazione > € 3.000 |
Se per effetto della nota di variazione l’operazione originaria resta > € 3.000 |
SI COMUNICAZIONE |
In pratica, l’importo dell’operazione va comunicato al netto delle note di variazione in diminuzione e al lordo delle note di variazione in aumento relativamente a quelle ricevute entro il termine di presentazione della comunicazione. Nell’ipotesi in cui la variazione avvenga dopo il termine di presentazione della comunicazione l’importo della stessa andrà inserito in quella relativa all’anno in cui la nota di variazione è stata emessa.
TERMINI PER L’INVIO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione deve essere presentata entro i seguenti termini:
Anno di riferimento della comunicazione |
Termine di presentazione |
2010 solo per operazioni documentate da fattura ≥ € 25.000 (netto IVA)
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31.10.2011
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2011 • operazioni documentate da fattura ≥ € 3.000 (netto IVA) • operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale ≥ € 3.600 (lordo IVA) effettuate dall’1.7.2011. |
30.4.2012
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA/INTEGRATIVA
Entro 30 giorni dalla scadenza del termine è possibile trasmettere, senza nessuna sanzione, una comunicazione sostitutiva di quella già inviata a condizione che la stessa si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione sia effettuata mediante annullamento della precedente.
Scaduto il suddetto termine, in presenza delle condizioni previste dall’art. 13 D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione tramite il ravvedimento operoso.
SANZIONI
L'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 78 del 2010 dispone che “Per l'omissione delle comunicazioni, ovvero per la loro effettuazione con dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”.
Pertanto, ai fini sanzionatori, l'omessa trasmissione della comunicazione, nonché l'invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 ad un massimo di 2.065 euro.