CONAI chiarisce quando un espositore di merce rientra (o non rientra) nella sfera di applicazione del contributo ambientale
Con delibera del consiglio di amministrazione del CONAI del 25/11/2015, è stato stabilito quanto di seguito riportato.
Ferma restando la natura di imballaggio per gli espositori che assolvono anche solo ad una delle funzioni tipiche dell’imballaggio secondo la normativa in vigore, ai soli fini contributivi e con effetto dal 01/07/2015:
rientrano nella sfera di applicazione del Contributo ambientale CONAI:
- gli espositori destinati ad arrivare “pieni” di merci nel punto di vendita, nonché:
- gli espositori finalizzati ad uso temporaneo e/o occasionale legato ad eventi o promozioni, anche se arrivano vuoti nel punto vendita;
non sono da assoggettare a Contributo ambientale CONAI:
- gli espositori destinati ad arrivare “vuoti” nel punto vendita, ad eccezione di quelli indicati nel punto precedente;
- gli espositori finalizzati ad essere riempiti ripetutamente alla stessa stregua degli scaffali o di altri complementi d’arredo del punto vendita, anche se arrivano pieni di merci nel punto vendita.
Il Contributo ambientale CONAI si applica al momento della cosiddetta “prima cessione”, ferme restando le regole generali previste anche per le altre tipologie di imballaggi.
Per “prima cessione” si intende il trasferimento, anche temporaneo e a qualunque titolo, nel territorio nazionale dell’imballaggio finito effettuato dall’ultimo produttore al primo utilizzatore oppure del materiale di imballaggio effettuato da un produttore di materia prima (semilavorato) a un autoproduttore che gli risulti o si dichiari tale.
Qualora il produttore degli espositori al momento della “prima cessione” non abbia sufficienti elementi per la classificazione degli espositori nell’una o nell’altra casistica, dovrà farsi rilasciare dal cliente una specifica attestazione (nella circolare cui si riferisce questa notizia, viene riportato il facsimile dell’attestazione).
In allegato la comunicazione del CONAI del 03/12/2015.