Conciliazione dei tempi di vita e di lavoro art. 9 Legge 8 marzo n. 53
E’ stato pubblicato, in data 20 maggio 2011, l’avviso di finanziamento per progetti a valere sull’articolo 9 legge 8 marzo 2000, n. 53, così come modificato dall’art. 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
In tale avviso vengono disciplinate le modalità di presentazione, valutazione e successiva gestione delle domande di finanziamento relative a progetti finalizzati alla realizzazione di azioni positive per la conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di cura della famiglia.
Per accedere ai finanziamenti vanno presentati sugli appositi modelli predisposti dal Dipartimento per le Politiche della Famiglia e scaricabili dal sito www.politichefamiglia.it:
a) il modello di domanda: modello 1/A per i progetti presentati in favore di lavoratori dipendenti (articolo 9 co. 1); modello 2/A per i progetti presentati da soggetti autonomi (articolo 9, co. 3);
b) il piano finanziario: modello 1/B per i progetti presentati in favore di lavoratori dipendenti (articolo 9 co. 1); modello 2/B per i progetti presentati da soggetti autonomi (articolo 9, co. 3).
Per i progetti in favore di lavoratori dipendenti vanno, inoltre, allegati, a pena di esclusione:
a) l’accordo contrattuale;
b) copia dell’atto costitutivo o dello statuto del proponente e di ciascuno dei partecipanti al soggetto collettivo;
c) copia dell’eventuale certificazione idonea a dimostrare la disabilità, la non autosufficienza o la grave infermità di soggetti che necessitano di cure familiari;
d) documentazione attestante la regolarità contributiva e assicurativa (DURC) del soggetto proponente e di ciascuno dei partecipanti al soggetto collettivo;
e) fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore.
Per i progetti in favore di soggetti autonomi vanno, inoltre, allegati, a pena di esclusione:
a) copia dell’atto costitutivo o dello statuto del proponente;
b) copia delle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due anni antecedenti alla domanda o, in mancanza, altri documenti atti a certificare la propria attività in vista della valutazione di congruità dei costi della sostituzione o della collaborazione;
c) copia dell’eventuale certificazione idonea a dimostrare la disabilità del figlio, ove maggiorenne;
d) documentazione attestante la regolarità contributiva e assicurativa (DURC) del soggetto proponente in relazione ad eventuali lavoratori dipendenti, ovvero, in mancanza di lavoratori dipendenti, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al fatto di non essere un datore di lavoro (modello 2/D);
e) fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, da cui sia riscontrabile la firma.
Per i progetti in favore di soggetti autonomi di cui all’art. 9 co. 3 presentati da lavoratori a progetto che intendano delegare l’attuazione dell’intervento al proprio committente occorre allegare apposito mandato per la presentazione del progetto.
La delega è ammessa solamente nelle ipotesi in cui il committente rientri tra i soggetti ammissibili ai sensi dell’art. 9 co. 1 e che la sostituzione o collaborazione sia effettuata dal committente tramite una risorsa aggiuntiva.
I progetti vanno presentati entro il 13 luglio ed il 28 ottobre 2011, per via telematica al Dipartimento per le Politiche della Famiglia, attraverso la piattaforma informatica per la domanda on line che è in fase di allestimento e che sarà accessibile a breve sul sito www.conciliazione.politichefamiglia.it.
Per accedere alla piattaforma informatica occorre registrarsi sul sito, tramite la procedura di accreditamento.
L’accesso alla piattaforma sarà possibile dal momento della registrazione fino alle ore 14.00 del giorno di scadenza (13 luglio o 28 ottobre).
Una volta effettuato l’invio telematico, il proponente dovrà stampare la domanda di partecipazione ed il piano finanziario, sottoscriverli ed inviarli tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche della famiglia
Ufficio I – Servizio I “Interventi per la conciliazione”
Via della Mercede, 9
00187 ROMA
indicando sulla busta di ciascun progetto:
- nome del soggetto proponente
- indirizzo del soggetto proponente (via, CAP, città, provincia)
- tipologia (articolo 9, comma 1 – lettera A/B/C – oppure articolo 9, comma 3)
- scadenza di presentazione (13 luglio 2011 o 28 ottobre 2011)
Nel caso si disponga di firma digitale, in luogo dell’invio in forma cartacea della domanda e del piano finanziario, si può provvedere ad inoltrare copia informatica all’indirizzo di posta elettronica certificata: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., riportando in oggetto le seguenti informazioni:
- nome del soggetto proponente
- tipologia (articolo 9, comma 1 – lettera a, b, c – oppure articolo 9, comma 3)
- scadenza di presentazione (13 luglio 2011 o 28 ottobre 2011).
Dopo la pubblicazione della graduatoria, il Dipartimento invierà ai proponenti dei progetti una convenzione che disciplina i rapporti reciproci in relazione all’erogazione del contributo e alla successiva gestione del progetto con l’impegno a rendicontare secondo le modalità di cui al modello 1/E o 2/E.
Il proponente deve sottoscrivere la convenzione per accettazione e rinviarla al Dipartimento tramite raccomandata con avviso di ricevimento a pena di decadenza entro 60 giorni dal suo ricevimento, allegando:
a) fotocopia leggibile di un documento di identità del sottoscrittore;
b) polizza fideiussoria redatta secondo il modello riportato nel sito www.politichefamiglia.it, qualora si richieda l’erogazione, a titolo di anticipo, del 40% dell’importo ammesso al finanziamento;
c) coordinate bancarie complete e aggiornate;
d) comunicazione circa la data di avvio del progetto, che deve essere compresa fra la data di scadenza per la presentazione del progetto e i 120 giorni successivi alla data di ricevimento della comunicazione di ammissione al finanziamento;
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai fini dell’applicazione della ritenuta del 4%a titolo di acconto sulle imposte dirette sul reddito modello 3;
f) certificato di vigenza aggiornato rilasciato dalla Camera di Commercio con dicitura antimafia;
g) per finanziamenti superiori a € 154.937,00: ricevuta rilasciata dalla Prefettura del luogo dove si trova la sede legale del proponente attestante l’avvenuta richiesta dell’informativa antimafia.
Qualora, durante la realizzazione del progetto, si verifichi la necessità di apportare una o più modifiche alle azioni progettuali, il proponente deve presentare tempestiva comunicazione scritta e debitamente motivata al Dipartimento per la preventiva autorizzazione alla rimodulazione.
Tuttavia non saranno autorizzate modifiche che comportino un aumento dell’importo già ammesso al finanziamento.
Infine è stata predisposta una “Guida alla compilazione del piano finanziario e alla rendicontazione” che fornisce le informazioni necessarie in materia di costi per la corretta presentazione, gestione, rendicontazione e verifica dei progetti.