Credito d’imposta ricerca e sviluppo - I chiarimenti delle Entrate
Con la risoluzione n. 100 del 19.10.2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, avviati prima del 29 novembre 2008, effettivamente realizzati nel periodo d’imposta per il quale è stato presentato il modello “FRS” devono essere indicati in UNICO 2012.
In via preliminare l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall’articolo 1, comma 66, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), ha previsto l’attribuzione a favore delle imprese di un credito d’imposta in relazione ai costi sostenuti per lo svolgimento di attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.
Con decreto interministeriale emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n. 76 del 28 marzo 2008 è stato adottato il regolamento di attuazione della disciplina istitutiva del credito d’imposta per la ricerca con cui sono stati individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese per quanto attiene alle attività di ricerca e di sviluppo agevolabili e alle modalità di verifica e accertamento della effettività delle spese e dei costi sostenuti. In merito agli obblighi di comunicazione, infatti, l’articolo 1, comma 282, della legge n. 296 del 2006, dispone che il credito d’imposta “deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi”.
Quanto alla fruizione del beneficio, il comma 282 della legge n. 296 del 2006 dispone che il credito d’imposta per la ricerca è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo di imposta in cui le spese di cui al comma 280 sono state sostenute; l’eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta con riferimento al quale il credito è concesso.
Al fine di sopperire all’esaurimento delle disponibilità finanziarie, l’articolo 2, comma 236, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (come modificato dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73) ha disposto - per gli anni 2010 e 2011 - uno stanziamento di ulteriori risorse destinate al finanziamento del credito d’imposta in argomento (complessivamente pari a 350 milioni di euro).
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato il 4 marzo 2011 di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono state individuate le modalità di utilizzo dell’ulteriore stanziamento disposto dal comma 236 dell’articolo 2 della legge n. 191 del 2009. In particolare, il comma 2 dell’articolo 1 del citato decreto individua i soggetti destinatari delle predette risorse in quelli rientranti nella lettera a) del comma 2 dell’articolo 29 della legge n. 296 del 2006 che, avendo già avviato l’attività di ricerca anteriormente al 29 novembre 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 del 2008 che ha disposto la procedura di monitoraggio), hanno inoltrato per via telematica all’Agenzia delle entrate il formulario (Modello FRS), ma sono rimasti insoddisfatti dall’esito della procedura di prenotazione delle risorse per esaurimento del plafond disponibile.
In merito alla ripartizione delle risorse disponibili, il successivo comma 3 fissa le percentuali di utilizzo del “credito d’imposta richiesto, risultante dai formulari denegati per esaurimento delle risorse disponibili, … nella misura massima del 20,37 per cento dell’importo complessivamente richiesto per tutti e tre gli anni 2007, 2008 e 2009 a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e dell’ulteriore 27,16 per cento del predetto importo a decorrere dall’anno 2011”.
Al riguardo, tenuto conto che la pubblicazione del menzionato decreto è avvenuta nel corso del 2011, il Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che è possibile utilizzare il credito d’imposta immediatamente – ed esclusivamente tramite il modello F24 – nella misura massima complessiva del 47,53 per cento (si veda al riguardo Comunicato Stampa 14 aprile 2011 - Min. economia e finanze - Dip. finanze). L’Agenzia ha precisato, altresì, che il credito di imposta “va, quindi, utilizzato in compensazione attraverso il modello F24 indicando sempre l’anno 2011 e il codice tributo 6808 (credito d’imposta in favore delle imprese per i costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo), istituito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 361/E del 2008” (si veda al riguardo Comunicato Stampa del 15 aprile 2011 n. 81 - Agenzia delle entrate – Ufficio Stampa).
L’Agenzia, infine, precisa che le società che hanno ricevuto il diniego del nulla-osta alla fruizione del credito di imposta maturato per le attività di ricerca avviate prima del 29 novembre 2008 per esaurimento delle risorse disponibili, potranno a decorrere dall’anno 2011, utilizzare in compensazione mediante Modello F24 – indicando sempre “2011” come anno di riferimento – il credito d’imposta nella percentuale massima complessiva sopra consentita sempreché la società istante abbia realizzato, nei periodi di imposta per i quali ha presentato il formulario (modello FRS), investimenti in attività di ricerca in misura pari a quella indicata nel formulario stesso. Diversamente, nell’ipotesi di investimenti realizzati in misura inferiore all’importo indicato nel formulario (Modello FRS), l’ammontare del credito di imposta cui applicare la suddetta percentuale massima deve essere calcolato sulla base degli investimenti in attività di ricerca effettivamente realizzati per i medesimi periodi di imposta per i quali il formulario è stato presentato. Per quanto riguarda l’obbligo di comunicazione risultante dal combinato disposto del comma 282 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 2006 e dell’articolo 5 del d.m. n. 76 del 2008, atteso che la fruizione del credito di imposta maturato è stata disciplinata dal decreto del 4 marzo 2011, l’obbligo in questione si considera soddisfatto mediante l’indicazione in sede di dichiarazione dei redditi 2011 (Modello Unico 2012) dell’ammontare dei costi relativi agli investimenti effettivamente realizzati sulla base dei quali è determinato l’ammontare del credito d’imposta.