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Dal 1° aprile 2011 reverse charge per cellulari e dispositivi a circuito integrato

Con la Finanziaria 2007 l’Italia aveva previsto l’estensione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di alcuni beni maggiormente a rischio frode Iva

Con la Finanziaria 2007 l’Italia aveva previsto l’estensione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di alcuni beni maggiormente a rischio frode Iva, quali:

  • apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative, nonché dei loro componenti ed accessori;
  • personal computer e dei loro componenti ed accessori;
  • materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere.

La norma, tuttavia, per entrare in vigore richiedeva apposita autorizzazione europea, arrivata soltanto lo scorso novembre e limitatamente ad alcuni beni:

  • telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
  • dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;

escludendo quindi i personal computer, gli accessori ai telefoni cellulari e ai computers, e i materiali lapidei.

Pertanto, a partire dall’1.4.2011 la cessione di telefoni cellulari e dei dispositivi a circuito integrato dovrà seguire le regole del reverse charge.

Il meccanismo del reverse charge inverte la procedura, per cui è il cessionario/committente a dover adempiere agli obblighi Iva, al posto del cedente/prestatore. Quest’ultimo, pertanto, emetterà fattura senza Iva, che sarà integrata dal ricevente e registrata negli acquisti e nelle vendite.

Con la circolare n. 59/E del 23.12.2010 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il meccanismo del reverse charge, per le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato, si applica alla fase distributiva che precede il commercio al dettaglio.

Le cessioni al dettaglio, infatti, sono indirizzate all’utilizzatore finale, che chiude di regola il ciclo distributivo del bene, cioè al soggetto che ha come scopo l’uso del bene e non la sua ulteriore cessione.

L’esclusione opera anche quando l’utilizzatore finale sia un soggetto passivo; pertanto, ad esempio, il professionista che acquista il telefono cellulare come bene strumentale per la sua attività professionale non sarà sottoposto alle regole dell’inversione contabile.

Se la cessione di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato avviene da parte di contribuenti minimi, non si applicherà il reverse charge, in quanto tali soggetti sono esonerati dal versamento dell’imposta e dagli altri obblighi Iva (escluso l’obbligo di numerazione e conservazione delle fatture e quello di auto fatturazione per le operazioni Intra - Ue).

Invece, nel caso contribuente minimo sia il cessionario, egli dovrà integrare il documento ricevuto senza addebito di Iva, in applicazione del meccanismo del reverse charge, e dovrà versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Con la Circolare 59/E del 23.12.2010 l’Agenzia delle Entrate ricorda che, per la violazione degli obblighi legati alla procedura del reverse charge è prevista una sanzione amministrativa compresa tra il 100% e il 200% dell’imposta non versata, con un minimo di 258 €, a carico:

  • del cessionario che, a seguito dell’errata applicazione del reverse charge, non abbia assolto all’Iva;
  • del cedente che abbia irregolarmente addebitato l’Iva in fattura omettendone il versamento.

Benché l’obbligo di regolarizzare l’omissione permanga in capo al cessionario, sono solidalmente responsabili al pagamento della sanzione e dell’imposta sia il cedente sia il cessionario.

La sanzione passa al 3% ( con un minimo di 258 €) nel caso in cui, pur in presenza di irregolarità, l’imposta sia stata versata.

 

 

  • Data inserimento: 31.03.11
  • Inserito in:: FISCO
  • Notizia n.: 207