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Elettricità: dal 1° gennaio 2021 termina il servizio di maggior tutela per le piccole imprese

Viene garantita la continuità della fornitura ma con il “servizio a tutele graduali”. Per le microimprese e le forniture domestiche il servizio di maggior tutela rimane fino al 31/12/2021

Dal 1° gennaio 2021 comincia il progressivo passaggio obbligatorio dal servizio di maggior tutela al mercato libero dell'elettricità soltanto per le piccole imprese, mentre il servizio di maggior tutela proseguirà per famiglie e la generalità delle microimprese fino al 2022.

Viene quindi introdotto il 'servizio a tutele graduali' per le piccole imprese che nel 2021 non avranno ancora scelto un venditore del mercato libero.

Il servizio a tutele graduali sarà rivolto alle imprese titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione che rispondono alle caratteristiche di essere una piccola impresa in accordo alla definizione comunitaria (avere tra 10 e 50 dipendenti e un fatturato annuo tra i 2 ed i 10 milioni di euro) o che abbiano un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15kW.

Per le piccole imprese (e per le sole microimprese con almeno un punto con potenza superiore a 15 kW), quindi, dal 1° gennaio 2021 la modalità principale di fornitura sarà il mercato libero, come previsto dalle direttive europee. Per i clienti domestici e le microimprese con tutti i punti di prelievo con potenza inferiore o uguale a 15 kW, la scadenza è fissata all'anno successivo, gennaio 2022.

Come funziona il nuovo servizio a “tutele graduali”

A partire dal 1° gennaio 2021, le piccole imprese e le sole microimprese con almeno un punto con potenza superiore a 15 kW nel mercato tutelato, laddove non abbiano sottoscritto un'offerta del mercato libero passeranno automaticamente e temporaneamente, senza interruzioni della fornitura nel “servizio a tutele graduali”.

Nel periodo 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021 l'utenza sarà assegnata in modo transitorio al fornitore della maggiore tutela che già serve il cliente, con condizioni contrattuali coincidenti con quelle delle offerte PLACET già esistenti (contratti a Prezzo Libero a Condizioni Equiparate di Tutela).
Il prezzo sarà in questa prima fase analogo a quello del servizio di maggior tutela che, per la parte della spesa per la materia energia, continuerà a riflettere le variazioni del prezzo dell'energia elettrica nel mercato all'ingrosso ma sarà basato sui valori consuntivi del PUN (il prezzo di riferimento dell'energia elettrica in Italia acquistata alla borsa elettrica). Tutte le altre componenti della bolletta continueranno a essere stabilite dall'Autorità.

Gli esercenti la maggior tutela contatteranno i clienti non domestici titolari di punti di prelievo connessi in bassa tensione con potenza inferiore o uguale ai 15 kW per richiedere un'autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti dimensionali della microimpresa (cioè un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro).

Dopo il 1° luglio 2021, invece, ci sarà un'assegnazione a regime e il servizio a tutele graduali sarà erogato dagli esercenti selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali (ripetute dopo tre anni) a livello di aree territoriali.

Le condizioni economiche relative alla Spesa per la materia energia continueranno ad essere basate sui valori consuntivi del PUN, come nell'assegnazione provvisoria, e a comprendere corrispettivi a copertura degli altri costi di approvvigionamento e commercializzazione, con una parte definita in base agli esiti di aggiudicazione della gara.

In ogni caso, le piccole imprese riceveranno un'informativa dettagliata (da parte del proprio operatore) al momento dell'attivazione del servizio di tutele graduali a regime. Saranno applicate le condizioni stabilite dall'Autorità riguardo a modalità e tempistiche di fatturazione, contenuto dei documenti di fatturazione, garanzie da richiedere al cliente, tempistiche e modalità di pagamento, modalità di rateizzazione e di applicazione degli interessi di mora in caso di mancato pagamento da parte del cliente finale ecc.

 

Fonte: ARERA

 

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