Energia elettrica o gas: fatturazione di chiusura per conclusione del rapporto
L’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas ha disciplinato la fattura di chiusura in sei settimane per cessazione della fornitura di energia elettrica o gas naturale con la deliberazione n.100/2016/R/com, che troverà applicazione per le cessazioni di fornitura successive al 31 maggio 2016.
La delibera si concentra su un obbligo di emissione della fattura di chiusura, funzionale al recapito in sei settimane ed estende il diritto alla fattura di chiusura in tempi congrui anche ai casi di voltura e di disattivazione. Prevede un limitato ma seppur importante utilizzo dell’autolettura comunicata dal cliente ed una serie di indennizzi automatici in favore del cliente finale in caso di mancato rispetto dei vincoli di emissione del venditore o di messa a disposizione dei dati del distributore.
In considerazione di una certa vaghezza degli obblighi informativi posti a carico del venditore circa la possibilità di utilizzare l’autolettura per la fattura di chiusura, i soggetti interessati, nel caso di necessità possono contattare l’Area Tecnica di Confartigianato Vicenza o il CAEM (Consorzio Acquisti Energia & Multiutility).
Si evidenzia che la disciplina, trovando applicazione per le cessazioni di fornitura successive al 31 maggio, sarà operativa:
per switching dal 1 luglio 2016
per le volture e disattivazioni dal 1 giugno 2016
Di seguito si riporta una sintesi dei punti più rilevanti della delibera.
Recapiti per contattare il consorzio CAEM o l’Area tecnica di Confartigianato Vicenza
e.mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
contatti telefonici:
Chiara Dalle Nogare tel. 0444 168408
Enrico Raumer tel. 0444 168469
Mirco Zanrosso tel. 0444 168395
Concetta Pellegrino tel. 0444 168402
SINTESI DEI PUNTI RILEVANTI DELLA DELIBERA
Ambito di applicazione ( art.2)
Dal punto di vista soggettivo, la delibera si applica a tutti i clienti connessi in bassa tensione ad esclusione delle fornitura destinate all'illuminazione pubblica - per il settore elettrico - e a tutti i clienti con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno - per il settore del gas naturale - siano essi serviti nei regimi di tutela che nel mercato libero.
Dal punto di vista oggettivo, il diritto a ricevere la fattura di chiusura entro sei settimane dalla chiusura del rapporto le norme opera quando:
viene meno il contratto di fornitura tra il venditore e il cliente finale per qualunque ragione, ivi compreso il cambio venditore (che implichi anche lo switching o solo la modifica della controparte commerciale senza il cambio dell'utente del dispacciamento o della distribuzione);
in caso di disattivazione del punto di prelievo/fornitura;
in caso di voltura.
Termine di emissione della fattura (art.3)
Il venditore deve emettere la fattura almeno 8 giorni prima dello scadere delle 6 settimane che decorrono dalla cessazione della fornitura. Il termine è ridotto ad almeno 2 giorni se fattura è elettronica.
A titolo di esempio, se la data di switching ha decorrenza 1 luglio 2016, il venditore deve emettere la fattura di chiusura entro il 4/08 se cartacea ed entro il 10/08 se in formato elettronico. I venditore registra ed archivia la data di invio in caso di invio elettronico deve annotare l’invio telematico o la consegna al vettore.
Utilizzo dei dati per l’emissione della fattura di chiusura ( art.3.3)
Ai fini dell'emissione della fattura, è fatto obbligo al venditore di utilizzare i dati di misura messi a disposizione dal distributore nel seguente specifico ordine di priorità:
dati di misura effettivi;
autoletture validate;
dati di misura stimati.
In caso di mancato invio in tempo utile dei dati da parte dal distributore e di assenza di autoletture validate, il venditore dovrà ( art.3.4):
emettere comunque una fattura con consumi stimati, utilizzando se disponibile il dato di autolettura comunicata dal cliente finale ma non ancora validata dal distributore;
informare il cliente che tale fattura sarà oggetto di ulteriore conguaglio successivamente alla messa a disposizione del dato da parte del distributore;
restituire il deposito cauzionale.
Utilizzo dell’Autolettura ( art.4/5)
L’uso dell’autolettura per la fattura di chiusura è limitata ai casi di:
switching nel settore dell’energia elettrica e nel gas per i punti dotati di contatore non telegestito/ non smart meter;
voltura in entrambi i settori se il misuratore non è telegestito/smart meter.
Non è quindi possibile utilizzare l’autolettura ai fini della fattura di chiusura, se il punto è fornito di un misuratore intelligente o per le disattivazioni. In quest’ultimo caso è l’impresa di distribuzione di energia elettrica o gas naturale l’unica tenuta a rilevare il dato di misura in occasione dell’esecuzione della disattivazione (art.9)
Il cliente finale può effettuare l’autolettura tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo al cambio di fornitore comunicandola al venditore entrante o uscente a seconda se la comunicazione è effettuata prima o dopo il cambio; nel caso di voltura è il cliente finale richiedente ad effettuare l’autolettura. Quindi, per continuare con il nostro esempio, se lo switching ha decorrenza 1 luglio, l’autolettura potrà essere comunicata al venditore uscente dal 24 giugno al 30 giugno ed al venditore uscente sino al 6 luglio.
Il dato di autolettura da utilizzare dovrà essere previamente validato dall’impresa di distribuzione ( art.8) . Tuttavia si ricorda che nel caso in cui il dato effettivo non sia reso disponibile o l’autolettura non sia stata validata dal distributore, il venditore deve emettere la fattura di chiusura utilizzando l’autolettura eventualmente non validata.
Obblighi di Informazione del venditore ( art.6)
I venditori sono tenuti ad informare i clienti finali :
della possibilità di comunicare l’autolettura;
delle modalità e tempistiche;
delle modalità di utilizzo in fattura;
”in occasione di ciascuna comunicazione con il cliente finale in merito a cambio di venditore e voltura” (tramite comunicazione scritta, call center, punto fisico ecc.) o con comunicazioni ulteriori. Non è quindi previsto un obbligo di informazione nelle condizioni contrattuali, sebbene il venditore, ove voglia possa inserirle nel contratto.
Indennizzi automatici
A carico del venditore in favore del cliente finale
Nel caso di emissione della fattura di chiusura (o della fattura di stima in assenza di dati comunicati dal distributore) oltre i termini, il venditore dovrà riconoscere, nella medesima fattura, un indennizzo automatico al cliente finale. Il valore è fissato pari a 4 € nel caso in cui la fattura di chiusura sia emessa con un ritardo fino a dieci giorni solari successivi al termine entro cui il venditore è tenuto ad emettere la fattura. Successivamente l'importo è maggiorato di 2 € ogni 10 giorni ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 22 € per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
L’indennizzo deve essere corrisposto nella stessa fattura di chiusura ed è dovuto anche se il ritardo dell’emissione è imputabile ad un ritardo della messa a disposizione dei dati da parte del distributore (che in questi casi dovrà pagare egli stesso un indennizzo al venditore)
A carico del distributore in favore del cliente finale
In caso di ritardo di messa a disposizione del dato per la fattura di chiusura decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura, la il distributore è tenuto a riconoscere al cliente finale un indennizzo automatico di ammontare pari a 35€. L’indennizzo è riconosciuto al cliente finale tramite il venditore, il quale ha l’obbligo di trasferire l’indennizzo al cliente finale in occasione della fattura di chiusura.