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Approvo

La Manovra Monti

Con l’approvazione della legge di conversione del Decreto c.d. “Salva Italia” sono state sostanzialmente confermate le principali misure di carattere fiscale che andremo a sintetizzare.

Con la pubblicazione sul S.O. n. 276/L alla G.U. 27.12.2011, n. 300 è entrata in vigore, a decorrere dal 28.12.2011 (giorno successivo a quello di pubblicazione), la Legge 22.12.2011, n. 214 di conversione del DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”. Nell’iter di conversione è stata sostanzialmente confermata la maggior parte delle novità di natura fiscale previste dalla versione originaria del citato Decreto, come di seguito illustrato.

1)              ACE – AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ARTICOLO 1)

A decorre dal periodo di imposta 2011 è stata introdotta a favore di:

  • soggetti IRES
  • persone fisiche e società di persone in contabilità ordinaria

una deduzione dal reddito d’impresa pari al rendimento nozionale degli incrementi del Patrimonio netto rispetto alla consistenza al 31.12.2010.

Ai fini del calcolo del patrimonio di riferimento, occorre considerare:

§         variazioni in aumento

v            conferimenti in denaro

v            utili accantonati a riserva, con esclusione di quelle indisponibili

§         variazioni in diminuzione

v             riduzioni di Patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti

v             acquisti di partecipazioni in società controllate

v             acquisti di aziende e rami di aziende.

Per le aziende e società di nuova costituzione rileva tutto il patrimonio conferito.

Esclusivamente per il primo anno di applicazione dell’agevolazione, il capitale proprio esistente alla chiusura dell’esercizio in corso è quello risultante dal bilancio di esercizio decurtato dell’utile conseguito.

Agli incrementi del capitale proprio si applica l’aliquota del 3% per i primi 3 anni di applicazione; successivamente, a decorrere dal quarto periodo di imposta, l’aliquota verrà determinata con un D.M. da emanarsi entro il 31 gennaio di ogni anno.

Le disposizioni di attuazione saranno emanate con D.M. entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

2)              DEDUCIBILITÀ IRAP SUL COSTO DEL LAVORO (ARTICOLO 2)

A decorrere dal periodo di imposta 2012 l’IRAP relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato, al netto delle deduzioni già spettanti, sarà ammessa in deduzione ai fini IRES e IRPEF.

Inoltre, vengono incrementate le deduzioni IRAP fisse per i lavoratori a tempo indeterminato:

  • di sesso femminile
  • di età inferiore a 35 anni (a prescindere dal sesso)

che passano da 4.600 a 10.600 euro, ulteriormente elevate ad euro 15.200 per Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

3)              DETRAZIONE 36% A REGIME (ARTICOLO 4, COMMI DA 1 A 9)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, viene introdotto nel TUIR il nuovo articolo 16-bis “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, che porta “a regime” l’agevolazione del 36%, finora oggetto di più provvedimenti di proroga.

La detrazione si calcola sempre sulle spese documentate fino ad un importo massimo di euro 48.000 per periodo d’imposta e unità immobiliare.

Restano valide tutte le altre disposizioni attualmente vigenti.

Le novità introdotte dalla Manovra Monti riguardano, invece:

§         la nuova detraibilità delle spese sostenute a seguito di danneggiamento dell’immobile per eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, e delle spese di bonifica per l’amianto

§         la scomparsa della rateazione abbreviata per i contribuenti oltre i 75 anni

§         il caso del decesso dell’avente diritto, stabilendo che la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero all’erede solo nel caso in cui quest’ultimo conservi la detenzione materiale e diretta del bene.

4)              PROROGA DELLA DETRAZIONE 55% (ARTICOLO 4, COMMA 10)

La detrazione 55% relativa agli interventi per il risparmio energetico è prorogata per tutto il 2012 con le stesse modalità del 2011.

A decorrere dal 1° gennaio 2013, la detrazione 55% sarà disciplinata dalla nuova disposizione di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h, e di fatto assorbita nella detrazione 36%.

5)              REGIME PREMIALE PER FAVORIRE LA TRASPARENZA (ARTICOLO 10, COMMI 1 - 8)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 a favore di:

-         imprese individuali (anche in forma di impresa coniugale o familiare)

-         professionisti

che provvedano:

a)              all’invio telematico all’Amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute, delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggette a fattura

b)              all’accensione di un c/c dedicato ai movimenti dell’attività esercitata

verranno riconosciute le seguenti agevolazioni:

  • predisposizione automatica, a cura dell’Agenzia delle Entrate, di:

-         liquidazioni periodiche IVA

-         modelli di versamento F24

-         dichiarazione IVA

-         modello 770 semplificato

-         modello CUD

  • soppressione dell’obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale
  • anticipazione del termine di compensazione del credito Iva
  • abolizione dell’obbligo del visto di conformità per le compensazioni superiori a 15.000 euro
  • esonero dalla presentazione delle garanzie per i rimborsi Iva
  • esclusione dagli accertamenti induttivi di cui all’art. 39 DPR n. 600/73 e art. 54 DPR n. 633/72 per i contribuenti non soggetti agli studi di settore
  • riduzione a 3 anni del termine di decadenza per gli accertamenti ai fini IRPEF ed IVA

In aggiunta a queste agevolazioni, per i contribuenti in regime di contabilità semplificata è previsto anche:

  • determinazione del reddito IRPEF in base al principio di cassa
  • predisposizione automatica, da parte dell’Agenzia delle Entrate, delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP
  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili
  • esonero dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili
  • esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dell’acconto Iva.

Per aderire a tale regime agevolato è necessario esercitare apposita opzione nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d’imposta precedente a quello di applicazione del regime.

La prima opzione, per applicare il regime agevolato dal 2013, deve essere effettuata in UNICO 2012.

In caso di mancato rispetto degli obblighi posti come condizione per accedere al regime, i contribuenti:
·         perdono il diritto alle agevolazioni previste, e
·         sono soggetti ad una sanzione amministrativa da 1.500 a 4.000 euro.

6)              STUDI DI SETTORE – ACCERTAMENTO PER SOGGETTI CONGRUI E COERENTI (ARTICOLO 10, COMMI DA 9 A 13)

I contribuenti soggetti agli studi di settore che:

  • dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultati dall’applicazione degli studi stessi (congrui)
  • abbiano regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati ai fini degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti
  • sulla base dei dati comunicati risultino anche coerenti

a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2011 potranno beneficiare dei seguenti vantaggi:

  • preclusione dall’accertamento induttivo
  • riduzione a tre anni dei termini per l’accertamento ai fini delle imposte dirette e dell’Iva
  • assoggettamento ad accertamento sintetico solo se il reddito risultante eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

7)              OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELLE MOVIMENTAZIONI DEI CONTI CORRENTI (ARTICOLO 11, COMMI DA 2 A 4-BIS)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, gli operatori finanziari sono obbligati a comunicare periodicamente all’anagrafe tributaria tutte le movimentazioni dei rapporti finanziari intrattenuti con i contribuenti, ad esclusione di quelle eseguite tramite bollettino di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 euro.

Le informazioni potranno essere utilizzate dall’Agenzia delle Entrate per l’individuazione dei contribuenti a maggior rischio di evasione, da sottoporre a controllo fiscale.

Le modalità di comunicazione saranno stabilite con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

 

 

8)              NUOVI LIMITI ALL’USO DEL CONTANTE (ARTICOLO 12, COMMI 1, 1-BIS E 11)

Dal 6 dicembre 2011 è stato ridotto da 2.500 a 1.000 euro il limite per i trasferimenti di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi.

È fatto obbligo di adeguare il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore al nuovo limite o, in alternativa, di estinguere i libretti entro il 31 marzo 2012.

Le infrazioni commesse fino al 31 gennaio 2012 non comportano l’applicazione delle sanzioni previste.

9)              PROROGA DELLA RATEAZIONE DEI RUOLI (ARTICOLO 10, COMMI 13-BIS E 13-TER)

In caso di comprovato peggioramento della propria situazione di difficoltà, il contribuente che ha già ottenuto una dilazione da Equitalia può chiedere la proroga per un ulteriore periodo e fino ad un massimo di 72 mesi, solo una volta e a condizione che non sia intervenuta la decadenza dal beneficio della rateazione.

La rateazione decade quando il contribuente omette il versamento della prima rata o di due rate successive.

È possibile anche stabilire rate variabili di importo crescente per ciascun anno.

Possono beneficiare della proroga anche i soggetti che avevano ottenuto la dilazione di pagamento entro la data di entrata in vigore della Legge di conversione, ma che entro tale data non avevano pagato la prima rata o, successivamente, due rate degli importi dovuti, a condizione che non abbiano già fruito di analoga dilazione prevista dal DL n. 225/2010.

10)          DILAZIONE AVVISI BONARI (ARTICOLO 10, COMMI 13-DECIES E 13-UNDECIES)

Non è più necessario prestare idonea garanzia per le dilazioni di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni, di importo superiore a 50.000 euro.

Inoltre, anche per le dilazioni degli avvisi bonari, il mancato adempimento:

  • della prima rata, entro il termine previsto

oppure

  • di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento di quella successiva

comporta la decadenza del beneficio della dilazione e le somme vengono iscritte a ruolo.

11)          IMU – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (ARTICOLO 13, COMMI DA 1 A 13)

A decorrere dal 2012 viene introdotta l’imposta municipale unica (IMU).

Presupposto dell’imposizione è il possesso di immobili, compresa l’abitazione principale e le sue pertinenze.

La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore catastale ai fini ICI, ai sensi  del D.Lgs. n. 504/92).

Per i fabbricati, tale valore si ottiene applicando alle rendite risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria A/10
  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
  • 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (uffici)
  • 60 per gli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/5 (tale moltiplicatore è elevato a 65 a decorrere dal 1 gennaio 2013)
  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).

Per i terreni agricoli, tale valore si ottiene applicando al reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 130.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110.

L’aliquota di base dell’imposta è dello 0,76%, e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,3 punti percentuali.

L’aliquota per l’abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% e può essere aumentata o diminuita dai Comuni fino a 0,2 punti percentuali.

Per l’abitazione principale sono previste le seguenti detrazioni:

  • detrazione fissa pari a 200 euro, che va ripartita tra i vari contitolari in base all’effettiva destinazione dell’immobile.
  • detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spettante per i soli anni 2012 e 2013 (tale detrazione non può superare l'importo massimo di euro 400).

12)          RES – TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI (ARTICOLO 14)

A decorrere dal 1° gennaio 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (RES), che va a sostituire TARSU e TIA.

Sono obbligati al pagamento del nuovo tributo comunale tutti i soggetti che possiedono, occupano o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, comunque suscettibili di produrre rifiuti.

Sarà commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri che saranno stabiliti con un apposito Regolamento da emanare entro il 31.10.2012, e sarà calcolata sull’ 80% della superficie catastale.

13)          NUOVA MISURA ADDIZIONALE REGIONALE (ARTICOLO 28)

A decorrere dall’anno d’imposta 2011, l’aliquota di base dell’addizionale regionale IRPEF viene aumentata da 0,9% all’1,23%, anche per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e Bolzano.

14)          IMPOSTA DI BOLLO STRAORDINARIA SULLE ATTIVITÀ SCUDATE (ARTICOLO 19, COMMI 6 – 11)

A decorrere dall’anno 2011 è dovuta un’imposta di bollo annuale straordinaria sulle attività finanziarie ancora segregate, che sono state oggetto di emersione ai sensi del D.L. n. 78/2009 e del D.L. n. 350/2001.

La misura base dell’imposta è pari al 4 per mille.

Per gli anni 2012 e 2013 sarà pari, rispettivamente, al 10 e al 13,5 per mille.

Il valore imponibile su cui calcolare l’imposta di bollo è costituito dalle attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente.

Per il solo anno 2012 si fa riferimento alla data del 6.12.2011.

Tale imposta è trattenuta a cura degli intermediari abilitati presso i quali è in corso la segregazione e versata entro il 16 febbraio di ogni anno.

L’imposta è dovuta anche per le attività che alla data del  6.12.2011 sono state in tutto o in parte dismesse, nella misura una tantum del 10 per mille.

L’omesso versamento viene sanzionato con un importo pari all’imposta non versata.

Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale.

15)          IMPOSTA SUGLI IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTI ALL’ESTERO (ARTICOLO 19, COMMI DA 13 A 23)

A decorrere dall’anno di imposta 2011 è dovuta, da parte di persone fisiche residenti, un’imposta sul valore:

  • degli immobili ubicati all’estero e a qualsiasi uso destinati
  • delle attività finanziarie detenute all’estero

Per gli immobili, l’imposta è stabilita in misura pari allo 0,76% del valore risultante nell’atto di acquisto o in mancanza di quello di mercato ed è dovuta proporzionalmente alla quota e ai mesi di possesso.

Per le attività finanziarie, l’imposta è pari ad:

  • 1 per mille, per gli anni 2011 e 2012
  • 1,5 per mille, a decorrere dall’anno 2013

del valore di mercato delle suddette attività, rilevato al termine di ogni anno solare ed, in mancanza, secondo il valore nominale di rimborso.

Al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione, dall’imposta così determinata, sia con riferimento agli immobili che alle attività finanziarie, si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, l’eventuale credito scaturente da imposte patrimoniali versate nello Stato estero di detenzione.

Le disposizioni di attuazione saranno definite con un provvedimento direttoriale.

16)          NUOVA MISURA IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTI CONTO E STRUMENTI FINANZIARI (ARTICOLO 19, COMMI DA 1 A 5, 24)

Dal 1° gennaio 2012 l’imposta di bollo applicabile a:

  • estratti conto inviati da banche e poste sarà in misura fissa, pari a:

-         euro 34,20 per le persone fisiche, con esenzione per valori medi annui di giacenza non superiori a 5.000 euro.

-         euro 100,00 per gli altri soggetti.

  • prodotti e strumenti finanziari sarà in misura proporzionale al valore di mercato, o in mancanza, al valore nominale o di rimborso, pari a:

-         1 per mille, per il 2012

-         1,5 per mille dal 2013.

con un minimo di euro 34,20 e, limitatamente al 2012, un massimo di euro 1.200.

17)          AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA (ARTICOLO 18)

E’ stata eliminata la disposizione che prevedeva l’abbattimento delle detrazioni e agevolazioni nelle misure del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013.

In luogo di tale previsione è stato stabilito che, qualora la riforma delle agevolazioni fiscali prevista dal DL n. 98/2011, che realizza un risparmio di 13.119 milioni di euro per il 2013 e 16.400 milioni di euro per il 2014, non dovesse entrare in vigore entro il 30.09.2012, le aliquote IVA del 10% e del 21% saranno aumentate:

  • di due punti percentuali dal 1° ottobre 2012, passando rispettivamente al 12% e al 23%
  • di un ulteriore 0,5% a decorrere dal 1° gennaio 2014, passando rispettivamente al 12,5% e al 23,5%.

18)          SUPER BOLLO AUTO (ARTICOLO 16, COMMI 1 E 15-TER)

A decorrere dal 1° gennaio 2012 l’addizionale erariale della tassa automobilistica, istituita con il D.L. n. 98/2011, viene inasprita ed è pari a 20,00 euro per ogni Kw di potenza superiore ai 185 Kw.

Per effetto di quanto previsto dal comma 15-ter l’imposta si riduce in funzione della data di costruzione, rispettivamente:

  • al 60% decorsi 5 anni,
  • al 30% decorsi 10 anni,
  • al 15% decorsi 15 anni

per non essere più dovuta passati 20 anni.

Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2012 per le imbarcazioni è dovuta una tassa annuale di stazionamento, su base giornaliera, determinata in funzione della loro lunghezza.

 

  • Data inserimento: 31.01.12
  • Inserito in:: FISCO
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