Lavoro intermittente: resta valida la comunicazione effettuata presso i recapiti delle Direzioni territoriali del Lavoro
Con la nota del 9 agosto 2012 u.s., il Ministero aveva fornito le prime indicazioni operative per comunicare la chiamata del lavoratore intermittente, prevedendo quattro diverse modalità: e mail, fax, sms e piattaforma web (vedi notizia n. 738 del 21 agosto 2012 su InformaImpresa on line), indicando anche i relativi indirizzi e i numeri di fax.
Nella prima fase operativa, per venire incontro alle esigenze delle aziende, era stata prevista la possibilità di continuare, fino al 15 settembre, ad effettuare le comunicazioni anche agli indirizzi di posta elettronica e di fax delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Ora, permanendo le difficoltà operative collegate all’ invio delle comunicazioni ai nuovi indirizzi indicati nella nota, il Ministero del Lavoro è intervenuto nuovamente con la nota del 14 settembre u.s., stabilendo che le comunicazioni preventive possono essere effettuate sia secondo le modalità indicate nella citata nota del 9 agosto u.s., sia presso i recapiti istituzionali delle Direzioni Territoriali del Lavoro utilizzati fino ad oggi.
Nella nota del 14 settembre, infine, il Ministero coglie l’occasione per chiarire che, ai fini della revoca delle comunicazioni già effettuate, è sufficiente una successiva comunicazione in tal senso che indichi il lavoratore interessato.