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Nuova Delibera AEEG n. 40/2014/R/GAS - Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas

Modifica il quadro degli accertamenti sulla sicurezza degli impianti gas: l’AEEG ha aggiornato e integrato quanto la disciplina della Delibera 40/2004

La deliberazione "Disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas: modifiche e integrazioni alla deliberazione 18 marzo 2004, n. 40/04" approva nuove disposizioni in materia di accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza a gas e da avvio alla disciplina degli accertamenti per gli impianti di utenza modificati o trasformati.

Il nuovo regolamento si applica agli impianti di utenza alimentati a gas per mezzo di reti canalizzate per uso non tecnologico.

Le nuove disposizioni in materia di accertamenti documentali della sicurezza degli impianti di utenza a gas, di cui all’Allegato A al provvedimento; il Regolamento di cui all’allegato A ed i relativi allegati F/40, G/40, H/40 e I/40, entrano in vigore il 1 luglio 2014. A decorrere dal 1 luglio 2014, la deliberazione 40/04 ed i suoi allegati A, B, C, D, E, F, G, H ed I, sono abrogati.

La nuova delibera fa seguito ad un lungo lavoro di rielaborazione partito nel 2010 con la deliberazione ARG/gas 200/10. Sono state ascoltate in buona parte le osservazioni proposte da Confartigianato al documento in inchiesta pubblica 372/2013/R/GAS proposte da Confartigianato, in particolare sugli accertamenti documentali effettuati da figure terze rispetto ai soggetti interessati e sulle segnalazioni di “Non Conformità” in caso di prove di sicurezza e funzionalità di impianti e l’obbligo di porre rimedio attraverso azioni correttive.

ACCERTAMENTO – Analisi documentale

La nuova delibera definisce l’accertamento spiegando che lo stesso è effettuato dall’impresa distributrice sulla documentazione descrittiva dell’impianto (allegato I/40, Di.CO., progetti, rapporto tecnico compatibilità parti preesistenti).

L’analisi documentale valuta la corrispondenza alle norme vigenti e, nel caso l’impresa distributrice rilevi errori, ma sia impossibilitata a sospendere la fornitura di gas, andrà ad informare tempestivamente, mediante segnalazione scritta, il Comune e, per gli impianti soggetti alle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il Comando dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, fornendo altresì gli estremi del cliente finale e dell’installatore interessati.

Nel caso di accertamento non positivo, informa il Comune e, nel caso, il Comando dei Vigili del Fuoco, fornendo gli estremi del cliente finale e dell’installatore. I costi dell'accertamento sono riferiti alla potenza complessiva d'impianto e sono:

a) euro 47,00 P ≤ 35 kW;

b) euro 60,00 35 kW < P ≤ 350 kW;

c) euro 70,00 P > 350 kW.

L’impresa distributrice addebita al venditore l’importo di euro 35,00 (trentacinque) per ogni intervento di sospensione della fornitura di gas derivante dall’attuazione del nuovo regolamento; il venditore non può addebitare al cliente finale un importo superiore all’importo di cui sopra addebitatogli dall’impresa distributrice.

L’impresa distributrice è tenuta a rilasciare al cliente finale, che la richieda, copia della documentazione relativa al suo impianto di utenza ed in possesso dell’impresa distributrice a seguito dell’attuazione del presente regolamento.

Nei casi di esito negativo dell’accertamento o di sospensione della fornitura di gas l'impresa distributrice, ad inviare  comunicazione al cliente finale

VERIFICHE

L’impresa distributrice non effettua verifiche sugli impianti. Il compito del distributore si limita all’accertamento documentale. Diversamente è il Comune che effettua le verifiche sugli impianti che sono stati accertati.

Per ognuna di queste verifiche, il Comune, ha diritto ad un contributo unitario pari a euro 100,00, fino ad numero massimo di verifiche pari al 5% del numero di impianti di utenza accertati dall’impresa distributrice.

GLI ACCERTATORI

Per garantire quindi la bontà degli accertamenti l’impresa distributrice dovrà far effettuare gli stessi a personale competente. Gli accertatori possono essere alternativamente,  personale dipendente o esterno. Nel caso di personale dipendente questo dovrà essere in possesso di diploma o laurea in materia specifica. Quando l’accertamento fosse svolto con personale esterno, questo deve essere iscritto all’Ordine o Collegio professionale.

Esistono diversi criteri di incompatibilità per gli accertatori, che di fatto impediscono a questi soggetti non solo di realizzare prestazioni professionali o lavorative relative su impianti per il quali viene effettuato l’accertamento ovvero effettuare l'accertamento nel caso di impianti sui quali si sono svolte attività professionali e lavorative.

ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA PER IMPIANTI DI UTENZA NUOVI

La procedura introdotta dalla Delibera 40/2013 prevede che l’utente invii la richiesta di attivazione della fornitura di un impianto di utenza nuovo esclusivamente al venditore.

Il venditore e il distributore dialogheranno per via informatica per fornire l’elenco della documentazione da far avere all’utente precompilata per le parti di competenza dal venditore.

Successivamente il cliente finale compila e firma l’allegato H/40 ricevuto dal venditore nella sezione di propria pertinenza e fa compilare e firmare l’allegato I/40 dall’installatore che ha realizzato il suo impianto.

il cliente finale invia o consegna al recapito indicato dall’impresa distributrice la documentazione insieme a tutti i documenti previsti dall’allegato I/40 per la tipologia di impianto di utenza del quale è stata richiesta l’attivazione.

Nel caso la documentazione non risulti completa, l’impresa distributrice invia al cliente finale, e in copia al venditore, comunicazione scritta nella quale indica la parte di documentazione mancante, avvisando che in caso di mancata ricezione della medesima entro i successivi 30 giorni lavorativi la richiesta di attivazione della fornitura viene annullata.

A questo punto viene effettuato l’accertamento sulla documentazione.

Nel caso di esisto positivo dell’accertamento, l’impresa distributrice attiva la fornitura di gas.

Diversamente se l’accertamento ha esito negativo, l’impresa distributrice, invia al cliente finale interessato una comunicazione con la quale notifica l’esito negativo dell’accertamento, evidenziando le motivazioni dell’esito negativo e le non conformità alle norme tecniche vigenti riscontrate.

E’ quindi necessario presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura, in forma completa e congruente, solo dopo avere provveduto all’eliminazione delle non conformità riscontrate.

 

IL RUOLO DELL’INSTALLATORE

E’ sempre bene ricordare che è necessario che l’installatore effettui le prove di sicurezza e funzionalità (vedi DM 37/2008 ART. 7).

In caso di esito negativo l’impresa distributrice, qualora riceva segnalazione scritta da parte dell’installatore sull’esito delle prove di sicurezza e funzionalità eseguite a seguito dell’attivazione della fornitura, sospende la fornitura di gas ed invia al cliente finale, e per conoscenza al relativo venditore, una comunicazione scritta in cui:

a)      notifica la segnalazione dell’installatore;

b)      segnala la necessità di presentare una nuova richiesta di attivazione della fornitura solo dopo aver provveduto all’eliminazione delle non conformità alla legislazione vigente.

 

ACCERTAMENTI DEGLI IMPIANTI DI UTENZA MODIFICATI O TRASFORMATI

Nel caso di impianti di utenza modificati o trasformati, l’impresa distributrice effettua gli accertamenti relativi. L’accertamento  dunque si applica nelle seguenti casistiche:

a)      all’attivazione o riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza trasformati; 

b)      all’attivazione della fornitura di GPL a impianti di utenza precedentemente alimentati a GPL non da rete canalizzata di distribuzione;

c)       alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per spostamento del contatore su richiesta del cliente finale o per disposizione motivata dell’impresa di distribuzione;

d)      alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione per cambio di contatore su richiesta del cliente finale per variazione della portata termica complessiva dell’impianto;

e)      alla riattivazione della fornitura a seguito di sospensione su richiesta del cliente finale per lavori di ampliamento o manutenzione straordinaria dell’impianto.

 

ACCERTAMENTI DEGLI IMPIANTI DI UTENZA IN SERVIZIO

Con un successivo provvedimento l’Autorità disciplinerà gli accertamenti della sicurezza degli impianti di utenza in servizio.