Produttori e importatori di pneumatici: slitta al 31 ottobre di ogni anno, la presentazione della proposta del contributo annuale di gestione
La legge di conversione (con modifiche) 04/04/2012, n. 355 del decreto legge 09/02/2012, n. 5, all’articolo 24, comma 1, lettera f), fa slittare al 31 ottobre di ogni anno, il termine di presentazione della proposta di contributo annuale per la gestione dei pneumatici da parte dei produttori e gli importatori
E’ stato aggiunto un comma all’articolo 228, del decreto legislativo 152/2006, con il quale viene previsto per i produttori e gli importatori di determinare, entro il 31 ottobre di ogni anno (in precedenza era il 30 settembre di ogni anno – DM 11/04/2011, n. 82), per l’anno solare successivo, il contributo annuale per la gestione dei pneumatici fuori uso. Contestualmente è stato precisato che il Ministero dell’ambiente divulgherà, anche a mezzo del proprio portale, il contributo approvato entro il 31 dicembre del rispettivo anno (in precedenza era il 30 novembre di ogni anno – DM 11/04/2011, n. 82). Di seguito si riporta il nuovo articolo aggiornato.
Decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 - Articolo 228 – Pneumatici fuori uso
“1. Fermo restando il disposto di cui al decreto legislativo 24/06/2003, n. 209, nonché il disposto di cui agli articoli 179 e 180 del presente decreto, al fine di garantire il perseguimento di finalità di tutela ambientale secondo le migliori tecniche disponibili, ottimizzando, anche tramite attività di ricerca, sviluppo e formazione, il recupero di pneumatici fuori uso e per ridurne la formazione anche attraverso la ricostruzione è fatto obbligo ai produttori e importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata e con periodicità almeno annuale, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso pari a quelli dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale, provvedendo anche ad attività di ricerca, sviluppo e formazione finalizzata ad ottimizzare la gestione dei pneumatici fuori uso nel rispetto dell’articolo 177, comma 1.
2. Con decreto del Ministro dell’ambiente, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi nel termine di giorni centoventi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, sono disciplinati i tempi e le modalità attuative dell'obbligo di cui al comma 1. In tutte le fasi della commercializzazione dei pneumatici è indicato in fattura il contributo a carico degli utenti finali necessario, anche in relazione alle diverse tipologie di pneumatici, per far fronte agli oneri derivanti dall'obbligo di cui al comma 1.
3. Il trasferimento all'eventuale struttura operativa associata, da parte dei produttori e importatori di pneumatici che ne fanno parte, delle somme corrispondenti al contributo per la gestione, calcolato sul quantitativo di pneumatici immessi sul mercato nell'anno precedente costituisce adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 con esenzione del produttore o importatore da ogni relativa responsabilità.
3-bis I produttori e gli importatori di pneumatici o le loro eventuali forme associate determinano annualmente l’ammontare del rispettivo contributo necessario per l’adempimento, nell’anno solare successivo, degli obblighi di cui al comma 1 e lo comunicano, entro il 31 ottobre di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente anche specificando gli oneri e le componenti di costo che giustificano l’ammontare del contributo stesso. Il Ministero dell’ambiente, se necessario, richiede integrazioni e chiarimenti al fine di disporre della completezza delle informazioni da divulgare anche a mezzo del proprio portale informatico entro il 31 dicembre del rispettivo anno. E’ fatta salva, la facoltà di procedere nell’anno solare in corso alla rideterminazione, da parte dei produttori e degli importatori di pneumatici o le rispettive forme associate, del contributo richiesto per l’anno solare in corso;
4. I produttori e gli importatori di pneumatici inadempienti agli obblighi di cui al comma 1 sono assoggettati ad una sanzione amministrativa pecuniaria proporzionata alla gravità dell'inadempimento, comunque non superiore al doppio del contributo incassato per il periodo considerato”.