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Regime dei minimi - Nessun ostacolo per l’applicazione del regime in caso di partecipazione in società semplice che svolge attività agricola

Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 7 marzo 2011

Con la risoluzione n. 27/E del 7 marzo 2011, l’Agenzia delle entrate ha fornito una precisazione in merito alla eventuale possibilità di applicare il regime dei contribuenti minimi da parte di un contribuente che intende avviare un’attività libero-professionale e che, contestualmente, è socio in una società semplice che ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività agricole di cui all’art. 2135 c.c. ed attività connesse, compresa la cessione di energia fotovoltaica.

Tale società opera nei limiti dell’art. 32 del Tuir, per cui i soci sono titolari di reddito fondiario e non di reddito d’impresa.

Il comma 99 della Finanziaria 2008 prevede alcune fattispecie di esclusione dal regime in questione, tra cui, ad esempio:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;

b) omissis;

c) omissis;

d) gli esercenti attività d’impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all' articolo 116 del medesimo testo unico.

Con riferimento all’esclusione degli imprenditori agricoli, anche se assoggettati ai fini IVA al regime speciale di cui agli articoli 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia ha chiarito con la circolare n. 7/E del 28.01.2008, par. 2.2, che i predetti soggetti possono usufruire del regime dei “contribuenti minimi” in relazione ad un’altra attività d’impresa o professionale eventualmente esercitata, a condizione che l’attività agricola sia svolta nei limiti di cui all’articolo 32 del Tuir e sia quindi produttiva, agli effetti dell’IRPEF, di redditi fondiari e non d’impresa.

Se così non fosse, infatti, il medesimo soggetto risulterebbe titolare di redditi d’impresa e/o di lavoro autonomo, in parte tassati nei modi ordinari ed in parte assoggettati al regime d’imposta sostitutiva previsto per i contribuenti minimi.

Al fine di evitare tale anomalia, il legislatore ha introdotto la lettera d) del comma 99 - oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate con la risoluzione del 9 giugno 2009, n. 146/E – nel quale è previsto che non possono accedere al regime dei minimi:

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all’articolo 116 del medesimo testo unico.

L’Agenzia, opportunamente, precisa che sebbene la norma faccia espresso riferimento alla partecipazione in società di persone o associazioni di cui all’articolo 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, ovvero a società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza di cui all’articolo 116 del D.P.R. n. 917 del 1986, l’eventualità di sottoporre il medesimo reddito a due regimi di tassazione diversi si verifica soltanto nell’ipotesi in cui il reddito di partecipazione sia un reddito d’impresa o di lavoro autonomo.

Laddove, invece, il reddito imputato ai soci non rientri in tali categorie, la ratio legis risulta rispettata, in quanto la partecipazione societaria non dà luogo ad un diverso trattamento di redditi della stessa natura che, attraverso la previsione di cui all’art. 1, comma 99, lettera d), si è inteso scongiurare.

Pertanto, in presenza di siffatte condizioni, si ritiene che la partecipazione in una delle società richiamate dal citato comma 99, lettera d), non precluda l’accesso al regime dei “contribuenti minimi” con riferimento all’attività professionale svolta in forma individuale, fermo restando, com’è ovvio, il rispetto di tutti gli altri requisiti di legge.

Nel caso di specie va considerato che la società semplice, di cui l’istante è socio, svolge anche attività agricole connesse, tra cui la cessione di energia fotovoltaica.

Al riguardo, l’articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, ha previsto che la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche effettuate dagli imprenditori agricoli costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135 del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.

In materia, la circolare n. 32/E del 6 luglio 2009 ha precisato che ai fini fiscali, affinché tali attività “connesse” siano soggette alla tassazione del reddito su base catastale è necessario:

  • nel caso di produzione di energia da fonti rinnovabili agroforestali, il requisito della "prevalenza" che caratterizza le attività agricole connesse, ossia a condizione che, nel caso di specie, le fonti di produzione dell'energia provengano prevalentemente dal fondo;
  • nel caso di produzione di energia da fonte fotovoltaica, individuare specifici criteri di "connessione" con l'attività agricola che consentano di evitare di attrarre al regime dei redditi agrari attività prive di un significativo rapporto con l'attività agricola stessa.

Ne consegue che, soltanto ove le suddette condizioni risultino rispettate, la partecipazione dell’istante nella società semplice in oggetto, per la quale il reddito prodotto dall’attività agricola e dalle attività connesse sia qualificabile come reddito agrario ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. n. 917 del 1986, non costituirà ostacolo all’applicazione del regime dei contribuenti minimi all’ulteriore attività di lavoro autonomo che si intende esercitare.

 

  • Data inserimento: 31.03.11
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  • Notizia n.: 599