Regime speciale IVA dell’editoria – Modifiche dal 2014
L’art. 19 co 1, lett. A) D.L. 04/06/2013, n. 63 ha modificato l’art. 74 comma 1 lettera c) DPR 633/72 che reca particolari disposizioni per il commercio nel territorio dello Stato di giornali quotidiani, di periodici, di libri, dei relativi supporti integrativi e di cataloghi.
AMBITO SOGGETTIVO
Il regime IVA per l’editoria è un regime semplificato di imposizione e riscossione dell’IVA (c.d. monofase) che deroga alle ordinarie disposizioni contenute nel DPR n. 633/72, in considerazione della peculiarità del settore dell’editoria e delle difficoltà per i relativi operatori ad applicare le disposizioni ordinarie. Il regime monofase è caratterizzato dalla corresponsione dell’imposta da parte di un unico soggetto passivo (l’editore) intendendosi come tale:
- l’operatore che intraprende l’attività editoriale;
- in assenza di uno specifico contratto di editoria: l’operatore economico che assume in concreto il rischio della realizzazione dell’opera per il successivo sfruttamento della stessa.
Per i prodotti editoriali provenienti da territori extra-Ue, si considera soggetto passivo chi procede all’importazione della pubblicazione per la successiva commercializzazione; per i prodotti provenienti da territorio UE soggetto passivo si considera colui che effettua l’acquisto intracomunitario.
AMBITO OGGETTIVO
I beni che possono essere considerati “prodotti editoriali” e che come tali quindi sono ammessi al particolare regime “monofase” sono:
- giornali quotidiani, esclusi i notiziari ed i dispacci delle agenzie di stampa;
- periodici, in particolare quei prodotti che presentano il requisito della cadenza periodica ed hanno contenuto divulgativo;
- giornali e periodici pornografici, intendendo per tali i prodotti di carattere osceno vietato ai minori di anni 16 e, in genere, i prodotti per la cui vendita i titolari e gli addetti a rivendita di giornali e riviste sono stati esonerati da responsabilità penali, purché gli stessi non siano esposti in modo da renderli immediatamente visibili al pubblico;
- cataloghi, intendendosi per tali i prodotti editoriali costituiti da elenchi di beni e di prezzi, dalle comunicazioni di natura commerciale, dai depliants, dagli opuscoli e simili, aventi funzione meramente pubblicitaria e promozionale;
- libri, intendendo per tali tutti i lavori dell’arte libraria di qualsiasi dimensione, anche se solo illustrati o di carattere informativo, che si caratterizzano per avere una funzione divulgativa e scientifica;
- supporti integrativi, secondo la nuova definizione, dal 01 gennaio 2014, si intendono… i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in un'unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari e ai libri fruibili dai disabili visivi a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente;
- beni diversi dai “supporti integrativi”, con prezzo indistinto ed in unica confezione, sempreché il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione. Per la verifica del rispetto del limite del 50% del prezzo totale e per individuare la base imponibile iva alla quale applicare l’aliquota propria del bene ceduto con il prodotto editoriale, si deve rapportare il prezzo dell’intera confezione ai costi sostenuti per la produzione o l’acquisto del singolo bene ceduto congiuntamente alla pubblicazione risultanti dalle fatture di acquisto. Non assumono rilievo i costi che non siano specificatamente ed esclusivamente imputabili al suddetto bene.
Sono escluse dal regime iva speciale:
- le cessioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, con prezzo indistinto ed in unica confezione, laddove il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione;
- le cessioni di supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (CD musicali) senza alcun collegamento ad un libro stampato;
- i prodotti editoriali oggetto di cessione Intra-ue e quelli esportati in quanto operazioni non imponibili;
- le prestazioni di intermediazione con rappresentanza relative alle operazioni di commercializzazione dei prodotti editoriali;
- le attività diverse dalla commercializzazione di prodotti editoriali, quale, ad esempio, la distribuzione gratuita di giornali e periodici in esecuzione di contratti di pubblicità stipulati fra l’editore e gli inserzionisti pubblicitari;
- l’editoria on – line (e-book).
ALIQUOTA IVA RIDOTTA DEL 4%
Alle cessioni e importazioni di “giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi” si applica l’aliquota ridotta del 4%.
Sul punto la circolare N. 23/E rammenta inoltre che l’aliquota ridotta del 4% è applicabile:
- alle cessioni di libri su qualsiasi tipo di supporto fisico;
- alle prestazioni relative alla composizione, montaggio, duplicazione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali;
- ai contratti d’opera/appalto per la realizzazione dei prodotti editoriali.
Non può invece essere applicata:
- alle cessioni di giornali quotidiani, periodici e cataloghi, registrati su cd, cd-rom o altro supporto fisico analogo;
- ai prodotti editoriali elettronici.
In tali casi va applicata l’aliquota iva ordinaria.
DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
Per determinare la base imponibile alla quale applicare l’aliquota iva (ridotta o ordinaria), si possono usare due metodi:
- il sistema delle copie vendute, ossia sulla base del prezzo di vendita ed il numero delle copie effettivamente vendute al netto dei resi;
- il sistema di forfetizzazione della resa, ossia sulla base del prezzo di vendita e il numero delle copie vendute forfetariamente ridotto (resa forfetaria):
- del 70% per le cessioni di libri;
- dell’80% per le cessioni di giornali quotidiani e periodici.
L’imposta va obbligatoriamente determinata in base alle copie vendute nei seguenti casi:
- cessioni di giornali e periodici pornografici;
- cessioni di cataloghi;
- cessioni di prodotti editoriali da parte di associazioni dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro che abbiano esercitato l’opzione per la determinazione in modo forfettario dell’iva ai sensi della L. n. 398 del 16/12/1991;
- cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri unitamente a beni diversi dai supporti integrativi.
La C.M. N. 23/E precisa che dal 01.01.2014 alle cessioni di giornali quotidiani, periodici e libri unitamente a beni, diversi dai supporti integrativi, (quindi prodotto editoriale + bene diverso dal supporto integrativo) si applica l’aliquota propria per ciascuno dei beni ceduti se venduti in unica confezione a prezzo indistinto ed alla condizione che il costo del bene ceduto non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione.
Nei casi in cui l’imposta è determinata in base alle copie vendute, l’imposta dovuta dall’editore è calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico, assumendo come momento impositivo quello dell’effettiva vendita.
La determinazione dell’imposta in base al criterio della forfetizzazione della resa si determina per ciascuna testata o titolo sulla base del numero delle copie consegnate o spedite diminuito della percentuale di resa forfettaria. Questa metodologia trova applicazione per le seguenti operazioni:
- cessioni di libri (con forfetizzazione della resa nella misura del 70%);
- cessioni di giornali quotidiani e periodici (con forfetizzazione della resa nella misura dell’80%) diversi da quelli pornografici e da quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi;
- cessioni di libri per le scuole di ogni ordine e grado e libri per le Università ceduti unitamente a supporti integrativi (con forfetizzazione della resa nella misura del 70%). L’Art. 74 primo comma lettera c) quarto periodo del DPR 633/72 reca dal 1° gennaio 2014 una nuova definizione di supporti integrativi. Secondo la richiamata disposizione “per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri di scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”.
Pertanto, in base alla nuova definizione, il supporto integrativo può essere abbinato soltanto a determinate categorie di libri (scolastici, universitari, dizionari e libri fruibili dai disabili visivi) e non più a giornali e periodici.
Il momento impositivo, in caso di applicazione della “resa forfetaria”, è quello della data di consegna/spedizione delle copie al distributore anche in esecuzione di contratto estimatorio o di deposito con rappresentanza.
Gli acconti eventualmente corrisposti all’editore, anteriormente alla consegna o spedizione delle copie non sono rilevanti ai fini dell’individuazione del momento impositivo.
Per le consegne o spedizioni in abbonamento, che costituiscono cessioni periodiche o continuative di beni, il momento impositivo si realizza alla data del pagamento, totale o parziale del corrispettivo; rilevano in questo caso, eventuali pagamenti, in acconto effettuati anteriormente alla consegna o spedizione.
I prodotti restituiti forfetizzati e ricommercializzati non sono imponibili, a meno che vengano riproposti con veste editoriale diversa, mentre ai prodotti editoriali ceduti come “carta da macero” è applicabile il regime iva dei rottami di cui all’Art. 74 DPR 633/72.
OPERAZIONI CON L’ESTERO
- 1. Cessioni UE
Non rientrano nel campo del regime Iva speciale dell’editoria pertanto per le stesse, si applicano le regole “ordinarie” dell’Iva. Quindi:
- è applicabile l’art. 41 DL. 331/93 – cessioni non imponibili iva;
- vanno presentati i modelli intra;
- gli editori emettono fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione con l’annotazione “operazione non imponibile”.
- 2. Acquisti intra-UE
Occorre distinguere se le pubblicazioni sono destinate o meno alla successiva commercializzazione in Italia. In particolare:
- beni non destinati alla successiva commercializzazione: l’iva è dovuta dall’acquirente in base al prezzo di vendita al pubblico in Italia e l’Iva è indetraibile;
- beni destinati alla successiva commercializzazione: rileva il criterio di determinazione dell’iva adottato dall’acquirente e quindi se si applica:
- il criterio delle copie vendute, l’imposta è dovuta sul prezzo di vendita al pubblico;
- il criterio forfettario, l’imposta è dovuta sulla base del prezzo di vendita al pubblico applicando la “resa forfettaria”.
L’iva dovuta quindi:
- è assolta tramite il meccanismo del reverse charge;
- è indetraibile e pertanto l’acquirente non deve effettuare l’annotazione nel registro degli acquisti; per le successive vendite in Italia non sussiste l’obbligo di emissione della fattura.
- 3. Esportazioni extra Ue
Con riguardo all’esportazione di prodotti editoriali, non è applicabile il regime speciale e, quindi, si applicano le regole ordinarie dell’Iva. In particolare trova applicazione il regime di non imponibilità (art. 8 comma 1 lettera a) DPR 633/72)
- 4. Importazioni extra Ue
Con riguardo alle importazioni di prodotti editoriali extra-Ue, il soggetto passivo va individuato:
- nell’operatore che importa i prodotti editoriali per la successiva commercializzazione in Italia;
- ovvero nel soggetto che provvede alla distribuzione in Italia delle copie dei giornali/prodotti trasmessi dall’estero.
Nel caso in cui un soggetto estero incarichi della stampa/ pubblicazione un soggetto residente, per la successiva commercializzazione, il soggetto passivo va individuato:
- nel rappresentante della stabile organizzazione in Italia;
- nell’operatore estero se identificato ai sensi dell’art. 35 – ter del DPR 633/72;
- nel rappresentante fiscale nominato ai sensi dell’art. 17 comma 3 del DPR 633/72.
In relazione al trattamento Iva applicabile, la circolare precisa che:
- in base alla previgente normativa, l’iva doveva essere assolta dall’imprenditore e riscossa dalla Dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico, con la possibilità di utilizzare la resa forfettaria; l’imposta assolta in Dogana era indetraibile e per le successive vendite non sussisteva l’obbligo di emissione della fattura;
- per effetto delle modifiche introdotto dal DL 63/2013, il suddetto meccanismo non è più applicabile alle importazioni di prodotti editoriali unitamente a beni diversi dai supporti integrativi, quindi dal 01 gennaio 2014, non è possibile richiedere l’abbattimento della percentuale di forfetizzazione della resa. Di conseguenza, gli importatori, devono assolvere l’iva in dogana sulla base del prezzo di vendita al pubblico sulla totalità dei prodotti importati. Tale imposta non è detraibile. L’importatore, comunque, può chiedere in relazione alla singola operazione d’importazione, l’applicazione dell’imposta con le “ordinarie disposizioni”, assolvendo l’imposta in dogana, sul valore di transazione dei beni ed operare la detrazione nei modi ordinari. La successiva commercializzazione sul mercato nazionale dei prodotti editoriali seguirà le regole proprie delle cessioni di prodotti editoriali.
PRODOTTI EDITORIALI ELETTRONICI
Sono riconducibili alla categoria dei prodotti editoriali elettronici i prodotti diffusi per via telematica ed oggetto di “commercio elettronico diretto”.
Le operazioni di commercializzazione di prodotti editoriali elettronici quindi sono considerate prestazioni di servizi alle quali non è applicabile il regime speciale e pertanto l’iva è dovuta secondo modalità “ordinarie”, con l’applicazione dell’aliquota iva ordinaria.
La Circolare 23/E/2014, precisa inoltre il trattamento iva in presenza di cessioni di prodotti editoriali cartacei che al loro interno contengono una chiave di accesso mediante la quale l’acquirente può acquisire, mediante collegamento internet:
- copia in formato elettronico del prodotto cartaceo già acquistato;
- aggiornamenti del prodotto cartaceo stesso.
L’onerosità o meno del “servizio aggiuntivo”, prestato per via elettronica, determina il regime iva applicabile. Pertanto se:
- il servizio è a pagamento, lo stesso dovrà essere considerato autonomamente ed assoggettato ad iva, con applicazione dell’aliquota ordinaria;
- il servizio è gratis, lo stesso non va considerato autonomamente e quindi alla cessione del prodotto cartaceo si applica il regime speciale iva c.d. monofase.